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Sentenza

Sentenza del 30/10/2019 n. 5795 - Comm. Trib. Prov. Cosenza

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani - Riscossione - Iscrizione a ruolo del tributo liquidato direttamente dal comune sulla base dei ruoli dell'anno precedente - Legittimità - Previa emissione di avviso di accertamento - Necessità - Esclusione - Condizioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità dell'iscrizione a ruolo della tassa senza la preventiva emissione di un avviso di accertamento. La questione riguardava se il Comune potesse liquidare direttamente il tributo degli anni successivi sulla base della denuncia originaria e dei ruoli precedenti, quando il contribuente non avesse presentato una denuncia infedele, incompleta o omessa e non avesse comunicato variazioni, esenzioni o riduzioni.

La decisione

La riscossione mediante iscrizione a ruolo senza previa emissione di avviso di accertamento è ritenuta legittima per le annualità successive alla prima, purché il Comune liquidi il tributo sulla base degli elementi già forniti dal contribuente nella denuncia originaria e non risultino variazioni delle condizioni di tassabilità, richieste di esenzione o riduzione. L'avviso di accertamento è invece necessario nei casi di denuncia omessa, infedele o incompleta.

Norme richiamate

  • Art. 70 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Il contribuente deve presentare al Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione dei locali e delle aree scoperte tassabili, "denuncia unica" con l'indicazione dei dati prescritti, avente "effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate"; in caso contrario deve "denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione" rilevante.

    La denuncia iniziale conserva efficacia per gli anni successivi se non cambiano le condizioni di tassabilità. Il Comune può quindi utilizzare i dati già dichiarati per liquidare il tributo, salvo variazioni, esenzioni o riduzioni comunicate dal contribuente.

  • Art. 71 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Il procedimento di accertamento con emissione di apposito avviso è previsto per i casi di denuncia infedele o incompleta, ovvero di omessa denuncia.

    L'avviso di accertamento non è richiesto per la mera liquidazione ordinaria del tributo già dichiarato, ma soltanto quando l'ente deve contestare l'omissione o l'inesattezza della denuncia.

Massime di principio

  • Per i tributi periodici basati su una denuncia con efficacia pluriennale, l'ente può procedere direttamente alla liquidazione delle annualità successive senza un nuovo avviso di accertamento, se la situazione dichiarata è rimasta invariata.
  • L'avviso di accertamento è necessario quando il contribuente non ha presentato la denuncia, l'ha presentata in modo incompleto o infedele, oppure quando l'ente deve contestare una variazione non dichiarata.
  • Il contribuente deve comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante e presentare le richieste di esenzione o riduzione secondo le modalità previste; in mancanza, il Comune può continuare a calcolare il tributo sulla base dei dati precedenti.
  • La semplice iscrizione a ruolo non implica necessariamente un nuovo accertamento: occorre distinguere tra liquidazione ordinaria di una posizione già dichiarata e attività accertativa volta a correggere o ricostruire la base imponibile.

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