Sentenza del 30/10/2019 n. 1157 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - ASD - Rappresentante legale - Responsabilità solidale - Condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la responsabilità solidale per le obbligazioni derivanti dall’accertamento, sostenendo che essa non potesse essere fondata sulla sola carica formalmente rivestita al momento dei fatti. La questione decisiva riguardava invece l’individuazione del soggetto che aveva concretamente svolto attività negoziale e gestoria per conto dell’associazione, assumendo rapporti e obbligazioni verso i terzi.
La decisione
La responsabilità solidale non viene determinata automaticamente dalla qualità formale di rappresentante legale ricoperta al momento dei fatti. Occorre verificare in concreto chi abbia svolto l’attività negoziale dell’associazione e abbia effettivamente operato nei rapporti dai quali derivano le obbligazioni contestate. Pertanto, il rappresentante può essere chiamato a rispondere personalmente e solidalmente solo se è dimostrato il suo concreto coinvolgimento nella gestione negoziale; la mera titolarità della carica, da sola, non è sufficiente.
Norme richiamate
Principio generale sulla responsabilità solidale degli amministratori o rappresentanti degli enti associativi
La responsabilità personale e solidale del rappresentante non deriva automaticamente dalla carica ricoperta, ma presuppone la prova dell’attività concretamente svolta nell’assunzione e nella gestione delle obbligazioni dell’associazione.
Massime di principio
- Per stabilire la responsabilità personale del rappresentante di un’associazione occorre esaminare i comportamenti concretamente posti in essere, non limitarsi ai dati formali risultanti dai registri o dagli atti societari.
- La carica di presidente o rappresentante legale costituisce un elemento rilevante, ma non prova da sola che il soggetto abbia assunto le obbligazioni contestate.
- La responsabilità solidale può essere riconosciuta quando emergono atti negoziali, sottoscrizioni, trattative, disposizioni o altri comportamenti dai quali risulti una gestione effettiva dell’attività dell’associazione.
- In caso di contestazione, è determinante documentare chi abbia materialmente gestito i rapporti con l’Amministrazione e con i terzi, conservando deleghe, contratti, corrispondenza, verbali e prove dei poteri effettivamente esercitati.
- L’assenza di attività negoziale concreta da parte del rappresentante può escludere la sua responsabilità personale, anche se egli ricopriva formalmente la carica al momento dell’accertamento o dei fatti.
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