Sentenza del 30/10/2019 n. 5790 - Comm. Trib. Prov. Cosenza
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani - Esonero dalla privativa comunale - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione della TARSU ai rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani avviati direttamente al recupero dal produttore. Si discute se l'esonero dalla privativa comunale comporti una riduzione della superficie tassabile oppure una riduzione della tariffa. La sentenza chiarisce che, quando il produttore avvia direttamente al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, non si applica la riduzione della superficie prevista per i rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati. Spetta invece una riduzione tariffaria calcolata concretamente e a consuntivo, in proporzione alla quantità effettivamente avviata al recupero. Il produttore deve provare l'effettivo avvio al recupero dei rifiuti.
La decisione
È stato affermato il principio secondo cui l'esonero dalla privativa comunale non elimina automaticamente la tassazione né comporta una riduzione della superficie imponibile. Il contribuente può ottenere una riduzione della tariffa solo in relazione alla quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviata al recupero, secondo criteri proporzionali e sulla base della documentazione fornita dal produttore. In assenza di prova dell'avvenuto recupero, la riduzione non può essere riconosciuta.
Norme richiamate
Art. 21, comma 7, del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi)
Esonero dalla privativa comunale in caso di avviamento al recupero dei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani direttamente da parte del produttore.
La norma consente al produttore che avvia direttamente al recupero i rifiuti assimilati di sottrarsi alla privativa comunale, ma non determina automaticamente l'esclusione dalla TARSU o la riduzione della superficie tassabile. Produce invece il diritto a una riduzione tariffaria proporzionata alla quantità effettivamente recuperata.
Art. 62, comma 3, del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Riduzione della superficie tassabile per i locali e le aree in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati agli urbani.
La riduzione della superficie imponibile riguarda esclusivamente i rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati e non può essere estesa al caso dei rifiuti assimilati avviati autonomamente al recupero.
Massime di principio
- L'avvio autonomo al recupero dei rifiuti assimilati agli urbani non comporta automaticamente l'esenzione totale dalla TARSU.
- La riduzione applicabile riguarda la tariffa, non la superficie tassabile, e deve essere calcolata in proporzione alla quantità di rifiuti effettivamente avviata al recupero.
- La riduzione deve essere determinata a consuntivo, sulla base dei risultati effettivi dell'attività di recupero e non di una stima preventiva.
- L'onere della prova grava sul produttore dei rifiuti, che deve documentare quantità, tipologia, soggetti incaricati e avvenuto conferimento o recupero.
- La riduzione della superficie prevista per i rifiuti speciali non assimilabili non è applicabile, per analogia, ai rifiuti speciali assimilati agli urbani.
- In casi analoghi è essenziale verificare il regolamento comunale e conservare formulari, contratti, pesature, fatture e certificazioni relative al recupero dei rifiuti.
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