Cassazione Civile, Ordinanza n. 20381/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito relativo a contributi a percentuale dovuti per l’anno 2007 nella gestione artigiani, emesso a seguito di un controllo dell’Agenzia delle Entrate che aveva accertato un reddito superiore a quello dichiarato. Il contribuente ha proposto opposizione deducendo, in cassazione con due motivi, che il credito contributivo fosse ormai prescritto alla data di notifica dell’avviso di addebito del 18 marzo 2013, poiché il termine avrebbe iniziato a decorrere dal 2007 e non vi sarebbero stati atti idonei a interromperlo; ha inoltre censurato la sentenza per violazione dell’art. 3 L. n. 335/1995 e dell’art. 2935 c.c., sostenendo che un verbale/accertamento proveniente da un ente diverso dall’INPS non potesse interrompere la prescrizione, e per vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per asserito mancato apprezzamento della prescrizione maturata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito avesse correttamente affermato l’interruzione della prescrizione per effetto della notifica, avvenuta il 21 marzo 2011, dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, atto idoneo a incidere anche sul rapporto contributivo e a interrompere il termine in favore dell’INPS, secondo giurisprudenza consolidata. Ha inoltre escluso la dedotta violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., osservando che il ricorso mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e un sindacato sulla motivazione non più consentito, in assenza di un vero omesso esame di un fatto decisivo o di un vizio di motivazione nei ristretti limiti del minimo costituzionale. Nessuna statuizione sulle spese, poiché le controparti non hanno svolto attività difensiva; è stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione del credito contributivo; la Corte non ne accoglie la lettura perché ritiene interruttiva la notifica dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
Richiamato dal ricorrente in tema di decorrenza della prescrizione; la Corte considera corretta la soluzione di merito sulla sua interruzione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La doglianza è inammissibile quando si traduce nella richiesta di una nuova valutazione del merito o in una critica al difetto di motivazione non riconducibile all’omesso esame di un fatto decisivo.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale, violato solo in caso di motivazione mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis
L’Agenzia delle Entrate svolge un’attività di controllo sui dati dichiarati dal contribuente e può richiedere il pagamento di contributi e premi omessi o evasi, trasmettendo poi gli esiti all’INPS.
Richiamato come base del procedimento di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, nel contesto del controllo fiscale-contributivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In materia di contributi previdenziali accertati in esito a controlli fiscali, la notifica dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate può interrompere la prescrizione anche in favore dell’ente previdenziale creditore, quando l’accertamento intervenga prima della maturazione del termine prescrizionale.
- Nel ricorso per cassazione, la censura non può limitarsi a contestare in modo generico la valutazione del merito se non aggredisce la ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata.
- Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è oggi circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo e non consente più di denunciare mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo la violazione del minimo costituzionale di cui all’art. 111 Cost.
- Un atto di accertamento proveniente dall’Agenzia delle Entrate, emesso nell’ambito dei controlli sui dati dichiarati dal contribuente e trasmesso all’INPS, può assumere efficacia interruttiva rispetto al credito contributivo se idoneo a manifestare la pretesa creditoria prima della prescrizione.
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