Cassazione Civile, Ordinanza n. 30219/2025 del 16/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'ente impositore ha richiesto alla società il pagamento dell'IMU per l'anno 2015, in relazione a immobili che la contribuente riteneva rientranti nella categoria dei beni-merce. In primo grado il ricorso della contribuente era stato rigettato; in appello la CGT aveva accolto la tesi della società sul regime agevolativo, ma aveva comunque ritenuto sussistente l'obbligo dichiarativo/comunicativo e quindi dovute le sanzioni per l'omissione, affermando che la conoscenza dei fatti da parte del Comune non bastava a sostituire la denuncia. Roma Capitale ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 2 e dell'art. 5-bis del d.l. n. 102 del 2013 e dell'art. 1, comma 769, della l. n. 160 del 2019, sostenendo che per i beni-merce l'esenzione IMU richiede una specifica dichiarazione annuale e che l'omissione comporta la perdita del beneficio e le relative sanzioni, senza che possa rilevare la mera conoscenza dei fatti da parte dell'ente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'ente impositore, richiamando l'orientamento di legittimità secondo cui l'art. 1, comma 769, della l. n. 160 del 2019, pur avendo previsto l'esonero IMU per i beni-merce non locati, non ha abrogato l'obbligo dichiarativo previsto dall'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, né ha determinato alcuna abolizione delle sanzioni per l'omesso adempimento. La dichiarazione resta quindi condizione necessaria per ottenere il beneficio fiscale, da presentarsi per ciascuna annualità, e non è sostituibile dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti rilevanti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Cassazione ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, considerato il consolidarsi della giurisprudenza solo nelle more del ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge in cassazione
richiamato per il termine semestrale di impugnazione della sentenza non notificata
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale disposizione del processo tributario che coordina il termine per impugnare con l'art. 327 c.p.c.
art. 16, comma 1, d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014
richiamato per la sospensione feriale dei termini processuali
richiamato per il criterio di computo civile dei termini
richiamato per il computo dei termini a giorni/mese/anno secondo il calendario civile
art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013
prevede l'obbligo dichiarativo per il beneficio IMU sui beni-merce, che la Corte considera ancora vigente e necessario per ottenere l'esenzione
art. 1, comma 769, l. n. 160 del 2019
ha previsto l'esonero IMU per i beni-merce non locati senza abrogare l'obbligo dichiarativo né incidere sulle sanzioni per l'omissione
Massime di principio
- In tema di agevolazioni o esenzioni tributarie, quando la legge subordina il beneficio a una dichiarazione o comunicazione annuale, tale adempimento costituisce condizione necessaria per fruire dell'agevolazione e la sua omissione comporta la decadenza dal beneficio.
- La conoscenza in fatto, da parte dell'ente impositore, delle circostanze rilevanti per l'agevolazione non sostituisce l'onere dichiarativo espressamente previsto dalla legge.
- Le norme che introducono esenzioni fiscali, essendo eccezionali rispetto al regime ordinario di imposizione, non sono applicabili in via analogica oltre i casi e i presupposti espressamente previsti.
- Il mantenimento di un'esenzione fiscale in una disciplina successiva non implica, di per sé, l'abrogazione dell'obbligo di dichiarazione previsto dalla disciplina previgente, se tale obbligo non risulti espressamente o implicitamente incompatibile con la nuova normativa.
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