Cassazione Civile, Ordinanza n. 27811/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente ecclesiastico)
La controversia
La controversia riguarda l’IMU 2013 dovuta da un ente ecclesiastico per 46 immobili. Roma Capitale aveva emesso un avviso di accertamento e poi un provvedimento di annullamento parziale, riliquidando l’imposta con riconoscimento della riduzione per immobili storici e negando l’esenzione per alcuni cespiti ritenuti destinati ad attività ricettiva o comunque non esclusivamente al culto. L’ente ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione del giudicato esterno, perché dopo la sentenza impugnata era divenuta definitiva un’altra decisione della CTR che, sul medesimo anno d’imposta e sui medesimi rapporti, aveva riconosciuto l’esenzione per tre unità e la riduzione del 50% per un solo immobile; 2) violazione dell’art. 2-quater, comma 1-ter, d.l. 564/1994 e della deliberazione comunale, assumendo che il giudice regionale avesse legittimato un annullamento parziale che in realtà conteneva un nuovo e autonomo accertamento su quattro unità immobiliari non comprese nell’originario avviso; 3) omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sulla domanda di illegittimità del provvedimento di annullamento parziale nella parte in cui aveva introdotto nuovi immobili da tassare.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e ha ritenuto decisivo il sopravvenuto giudicato esterno formatosi sulla diversa sentenza della CTR relativa al medesimo tributo e allo stesso anno d’imposta: quel giudicato ha definito in modo vincolante la debenza dell’IMU solo per l’immobile sito in Via del Corso n. 437, sub. 9, cat. A/10, con riduzione del 50% per vincolo storico, e ha escluso l’imposizione per gli altri beni considerati nella sentenza passata in giudicato. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata non aveva esaminato una specifica domanda riproposta in appello sulla illegittimità del provvedimento di annullamento parziale per avere incluso ulteriori unità immobiliari non presenti nel primo avviso. Per questo ha accolto il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il paradigma invocato per denunciare violazione di legge, in particolare del giudicato esterno e di norme sull’annullamento dell’atto impositivo.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È il paradigma invocato per denunciare l’omessa pronuncia su una domanda riproposta in appello.
Il giudicato sostanziale formatosi su una precedente decisione definitiva è vincolante e preclusivo su identico tributo, anno d’imposta e beni considerati.
La definitività della sentenza precedente rileva come giudicato esterno opponibile nel successivo giudizio.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ritualmente proposte o riproposte; l’omissione integra errore in procedendo.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
L’esenzione IMU spetta solo per immobili destinati esclusivamente ad attività di culto e attività istituzionali religiose indicate dalla norma.
art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23 del 2011
Richiamato quale base normativa dell’esenzione per gli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente alle attività previste.
art. 2-quater, comma 1-ter, d.l. 30 settembre 1994, n. 564
Invocato per contestare la legittimità dell’annullamento parziale che avrebbe introdotto un nuovo accertamento.
L. 18 febbraio 1999, n. 28, art. 27
Norma richiamata quale fonte di integrazione dell’art. 2-quater, comma 1-ter, sul potere di autotutela/annullamento parziale.
L. n. 1089/39
Richiamata per la riduzione del 50% della base imponibile degli immobili di interesse storico-artistico.
La certificazione è stata utilizzata per attestare la mancata impugnazione della sentenza asseritamente passata in giudicato.
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi su una decisione relativa al medesimo tributo, allo stesso anno d’imposta e ai medesimi beni è opponibile nel giudizio di legittimità e preclude un nuovo esame sul medesimo oggetto nei limiti dell’identità sostanziale della controversia.
- Nel processo tributario il momento rilevante per verificare la formazione del giudicato esterno, ai fini dell’allegazione in cassazione, è la data dell’udienza di discussione in cui la decisione viene deliberata, non quella della successiva pubblicazione della sentenza.
- L’esenzione IMU per gli enti religiosi richiede la destinazione esclusiva dell’immobile alle attività di culto e alle ulteriori attività tipizzate dalla legge; la mera appartenenza soggettiva all’ente o la classificazione catastale non bastano se la concreta destinazione è diversa.
- L’omessa pronuncia su una domanda ritualmente riproposta in appello integra vizio denunciabile per error in procedendo e comporta cassazione con rinvio quando occorra un nuovo esame dei fatti rilevanti.
- La contestazione di un atto di annullamento parziale che, di fatto, introduca un nuovo accertamento su immobili non compresi nell’atto originario richiede un puntuale scrutinio del contenuto degli avvisi e della loro effettiva portata impositiva.
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