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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06928/2025 del 15/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore addetto alla guida di autobotti e alle mansioni di aviofornitore impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli dalla società datrice di lavoro. Il licenziamento era stato fondato sulla mancata comunicazione del provvedimento di sospensione della patente di guida, sulla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento penale e sul fatto che, durante il periodo di sospensione, egli avesse comunque svolto mansioni di guida e rifornimento presso l’aeroporto. In appello la domanda era stata respinta, con conferma della legittimità del recesso, dell’assenza di tardività della contestazione, dell’insussistenza di finalità ritorsive e della proporzionalità della sanzione. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: (1) violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme collettive, assumendo che il datore non avesse provato il comportamento addebitato e che dalle prove risultasse solo un incarico di rifornimento, non la guida del mezzo; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata ammissione di prove testimoniali e documentali decisive; (3) vizi motivazionali e omessa valutazione della tardività della contestazione disciplinare e della sproporzione della sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura sull’art. 2697 c.c. era in realtà diretta a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, senza dimostrare un effettivo e improprio riparto dell’onere della prova; che il secondo motivo era generico e privo della necessaria specificazione della decisività delle prove asseritamente non ammesse; e che il terzo motivo era parimenti inammissibile perché la valutazione sulla tempestività della contestazione disciplinare appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se congruamente motivata. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata, condannando il ricorrente alle spese, oltre alle ulteriori sanzioni previste per l’inammissibilità in caso di conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    È censurabile in cassazione solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata; non quando la doglianza riguarda la valutazione delle prove.

  • art. 5 L. n. 604/1966

    L’onere di provare la giusta causa o il giustificato motivo del licenziamento grava sul datore di lavoro.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Non consentono in cassazione una contestazione generica della valutazione delle prove; il vizio va dedotto solo nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le censure motivazionali e di error in procedendo sono inammissibili se mirano a rimettere in discussione apprezzamenti di fatto del giudice di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in camera di consiglio secondo il rito accelerato; la conformità alla proposta ha comportato l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In caso di inammissibilità conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. sono state applicate la condanna equitativa alla controparte e la sanzione in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia realmente invertito o alterato il riparto dell’onere probatorio; non è configurabile se la censura riguarda il modo in cui le prove sono state valutate.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come terzo grado di merito per ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio o per sostituire l’apprezzamento del giudice di merito sulla credibilità e concludenza delle prove.
  • La mancata ammissione di una prova è denunciabile solo se il ricorrente indica specificamente il contenuto della prova e ne dimostra la decisività, cioè la concreta idoneità a sovvertire con certezza l’esito della lite.
  • L’accertamento della tempestività della contestazione disciplinare appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia logicamente e congruamente motivato; rileva la conoscenza effettiva dei fatti da parte del datore di lavoro, non la loro mera conoscibilità astratta.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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