Cassazione Civile, Ordinanza n. 06951/2025 del 15/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la quantificazione della retribuzione globale di fatto dovuta a un lavoratore dopo la reintegrazione disposta con sentenza passata in giudicato e il successivo recupero in via monitoria di parte del credito, con riserva di agire per il maggior importo. In appello la corte territoriale ha rideterminato in diminuzione il credito complessivo, escludendo le quote di TFR ma includendo, come voce retributiva, il controvalore del canone di locazione dell’alloggio sostenuto dalla società per il dipendente, ritenuto fringe benefit continuativo e non strumentale alla prestazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di legge e vizi motivazionali per avere la corte d'appello dato per pacifico un fatto non dedotto, cioè che il contratto di sublocazione prevedesse un fringe benefit di euro 786,98, quando tale importo sarebbe stato solo la differenza tra i canoni pagati; 2) violazione dell'art. 51 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 12 L. 153/1969, oltre a vizi motivazionali, sostenendo che tali norme fiscali e previdenziali escluderebbero la natura retributiva della voce; 3) omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo all'art. 195 CCNL, assumendo che la disciplina collettiva non contemplasse i canoni di locazione per foresteria tra gli elementi della retribuzione normale e che l'art. 236 CCNL, in tema di TFR, escluderebbe le prestazioni in natura quando vi sia un corrispettivo a carico del lavoratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi congiuntamente esaminati: la motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata esistente e non contraddittoria; è stato ritenuto pacifico, in base alle deduzioni e alle ammissioni delle parti, il pagamento mensile di euro 786,98 per la sublocazione dell'alloggio; la qualificazione di tale differenza come fringe benefit o attribuzione patrimoniale con valore retributivo è stata ricondotta all'interpretazione dell'accordo compiuta dal giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità in assenza di specifica denuncia di violazione dei canoni ermeneutici. È stata inoltre esclusa l'omessa pronuncia sul CCNL, poiché la corte territoriale aveva motivatamente respinto il richiamo all'art. 236 CCNL osservando che esso riguardava il diverso calcolo del TFR, non la nozione di retribuzione globale di fatto. Infine, le norme fiscali e previdenziali invocate sono state ritenute irrilevanti per escludere la natura retributiva del beneficio ai fini del risarcimento da licenziamento illegittimo, trattandosi di criteri utili solo ai fini tributari e contributivi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come parametro della doglianza; la Corte non vi fonda una specifica regula iuris decisoria nel testo esaminato.
Invocato per lamentare nullità/motivazione apparente; la Corte esclude la sussistenza del vizio motivazionale.
Invocato insieme all'art. 132 c.p.c. per il vizio di motivazione; la Corte ritiene la motivazione della sentenza impugnata sufficiente.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità processuale e omessa pronuncia.
Le sue regole fiscali sono considerate irrilevanti per escludere la natura retributiva del fringe benefit ai fini della retribuzione globale di fatto.
Le norme previdenziali richiamate hanno, secondo la Corte, funzione di criterio per tassazione/contribuzione e non incidono sulla natura retributiva del beneficio ai fini risarcitori.
art. 195 CCNL
Il richiamo è stato disatteso perché la clausola collettiva non risultava decisiva per escludere il canone di locazione dalla retribuzione globale di fatto.
art. 236 CCNL
La Corte osserva che disciplina il calcolo del TFR e le voci escluse da quella base di computo, ma ciò non impedisce di considerare la prestazione in natura come retributiva ai fini diversi dal TFR.
La Corte rileva che la ricorrente non aveva neppure denunciato la violazione dei canoni ermeneutici, sicché la lettura dell'accordo compiuta dal giudice di merito non era sindacabile in cassazione.
Applicato per la condanna della ricorrente alle spese in base al criterio della soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dà luogo all'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La qualificazione di un'utilità economica corrisposta dal datore di lavoro come componente della retribuzione globale di fatto dipende dalla sua funzione concreta: se il vantaggio non è strumentale all'esecuzione della prestazione ma costituisce un beneficio ulteriore, esso può essere computato come voce retributiva ai fini delle spettanze conseguenti al licenziamento illegittimo.
- La censura in cassazione della ricostruzione compiuta dal giudice di merito sull'accordo tra le parti è inammissibile o infondata se non viene specificamente dedotta la violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del contenuto negoziale.
- Le norme fiscali e previdenziali sulla imponibilità di un emolumento non sono di per sé decisive per escluderne la natura retributiva in sede civilistica, quando occorre stabilire la base di calcolo di un credito da lavoro o di un risarcimento collegato al licenziamento.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito esamina la questione dedotta e la disattende motivatamente, anche implicitamente, spiegando la diversa portata della disposizione collettiva invocata rispetto al thema decidendum.
- In tema di spese di lite e contributo unificato, il rigetto del ricorso comporta la condanna della parte soccombente alle spese e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, ove ne ricorrano i presupposti.
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