Cassazione Civile, Ordinanza n. 06933/2025 del 15/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasceva da un rapporto di lavoro in cui il lavoratore aveva chiesto alla società di anticipare, in nome e per conto proprio, la quota di partecipazione a un corso Type Rating IR su elicottero AW 139. In sede di cessazione del rapporto, la società aveva ottenuto la condanna del lavoratore al pagamento di euro 63.667,15, importo risultante dalla compensazione tra il debito derivante da quel contratto e il credito del lavoratore per T.F.R. Il lavoratore aveva inoltre domandato il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, sostenendo di essersi dimesso per giusta causa a seguito del ritardo nel pagamento di voci retributive (tra cui tredicesima mensilità e indennità di volo) e dell'unilaterale rateizzazione di alcune somme da parte del datore di lavoro. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, dedotto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunciava violazione dell'art. 2119 c.c., assumendo che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso la giusta causa valorizzando in modo decisivo il tempo trascorso tra gli inadempimenti e le dimissioni, senza considerare la gravità dell'inadempimento datoriale e la tolleranza del lavoratore quale parte debole del rapporto; richiamava anche un precedente di legittimità sulla compatibilità tra giusta causa e intervallo ragionevole prima del recesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza, formalmente qualificata come violazione di legge, in realtà mirasse a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione di merito della Corte territoriale, cioè un vizio motivazionale non deducibile nei limiti dell'art. 360, n. 3 c.p.c. Nel caso concreto operava inoltre una doppia conforme, con conseguente ulteriore restringimento del sindacato di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui la clausola contrattuale invocata richiedeva un recesso immediato in presenza di ritardi nei pagamenti e che, nel caso specifico, mancavano l'immediatezza e una giustificazione seria e concreta del recesso. Ha quindi confermato la condanna del ricorrente alle spese di legittimità, oltre alle statuizioni sanzionatorie ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2119 c.c.
La giusta causa di dimissioni presuppone un inadempimento del datore di lavoro di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto; nel caso concreto la clausola contrattuale richiamata è stata letta come applicazione di tale principio, con esigenza di immediatezza del recesso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo per violazione di legge è ammissibile solo se denuncia un'erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dalla norma, non la mera contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La censura sulla ricostruzione della fattispecie concreta va eventualmente veicolata come vizio motivazionale nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; nel caso di doppia conforme il sindacato è ulteriormente precluso.
art. 360, comma 4, c.p.c.
In presenza di doppia conforme è limitata la possibilità di dedurre in cassazione il vizio di motivazione nei termini ordinari.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa in coerenza con la proposta di definizione anticipata; la mancata adesione del ricorrente ha portato alla declaratoria di inammissibilità e alle conseguenti statuizioni sanzionatorie.
art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.
Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e della sanzione in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- La doglianza formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira a rimettere in discussione la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
- La giusta causa di dimissioni richiede un inadempimento datoriale di gravità tale da impedire la prosecuzione anche temporanea del rapporto; la valutazione della gravità concreta e dell'attualità della reazione appartiene al giudice di merito.
- La tempestività del recesso per giusta causa va apprezzata in concreto; tuttavia la scelta di attendere un intervallo non è automaticamente incompatibile con la giusta causa solo se resta comunque giustificata dalle circostanze del caso, mentre la mera tolleranza può incidere sulla serietà e immediatezza della reazione.
- In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sulla motivazione è fortemente compresso e resta ammissibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile in conformità alla proposta di definizione accelerata, possono seguire le conseguenze sanzionatorie ex art. 96 c.p.c. e l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
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