Cassazione Civile, Ordinanza n. 06937/2025 del 15/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la correzione dell'errore materiale e ha accolto il ricorso ex art. 391-bis c.p.c., disponendo che nell'intestazione dell'ordinanza n. 15593/2022 vengano inserite, tra le parti ricorrenti, le generalità dell'istante omessa per errore. Nessuna statuizione sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte ricorrente)
La controversia
La pronuncia riguarda esclusivamente la correzione di un errore materiale nell'intestazione di una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Un'istante, già presente nel giudizio di merito, aveva partecipato al ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Messina e aveva rilasciato procura speciale, ma il suo nominativo non era stato riportato nell'incipit del ricorso e, di conseguenza, non compariva tra le parti dell'ordinanza n. 15593/2022 che aveva deciso quel ricorso. La controparte aveva comunque preso posizione anche nei suoi confronti e il giudizio successivo era stato riassunto dinanzi alla Corte d'appello anche nei confronti della stessa. Con il ricorso ex art. 391-bis c.p.c. si chiede quindi la correzione dell'omissione, limitatamente all'inserimento del nome della ricorrente tra le parti dell'ordinanza precedente.
Norme richiamate
è il rimedio utilizzato per correggere l'errore materiale contenuto nell'intestazione della precedente ordinanza di cassazione
secondo comma, ult. parte
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la riserva della motivazione
Massime di principio
- L'omissione di una parte nell'intestazione di un provvedimento di cassazione, quando risulti dagli atti la sua effettiva partecipazione al giudizio e la riferibilità dell'impugnazione anche nei suoi confronti, integra un errore materiale suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
- Ai fini della correzione dell'errore materiale è sufficiente che la qualità di parte emerga in modo univoco dagli atti processuali, dalla procura speciale e dal contraddittorio effettivamente instaurato, senza che occorra riaprire la decisione sul merito.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale non incide sul contenuto decisorio della precedente ordinanza, ma ne rettifica soltanto l'errore formale di intestazione o di indicazione delle parti.
Come è indicizzato
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