Cassazione Civile, Ordinanza n. 06936/2025 del 15/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un licenziamento intimato il 23 gennaio 2020 da una società cooperativa a un lavoratore. Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile l'impugnativa stragiudiziale per intervenuta decadenza; la Corte d'appello aveva respinto il reclamo del lavoratore, ritenendo non idonea, ai fini del termine di 60 giorni di cui all'art. 6 l. 604/1966, la prima nota di impugnazione sottoscritta dal solo avvocato e pervenuta alla società il 13 febbraio 2020, perché priva di data e non supportata dalla prova di una procura anteriore o di una successiva ratifica. La Corte d'appello aveva inoltre ritenuto non idonea la seconda impugnazione del 27 febbraio 2020, poiché la documentazione prodotta non dimostrava in modo rituale il perfezionamento dell'invio e la compiuta giacenza. In cassazione il lavoratore deduceva un unico motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., denunciando violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 6 l. 604/1966: sosteneva che la raccomandata inviata tramite servizio di posta privata, equiparato a quello di Poste Italiane, avrebbe comunque perfezionato la notificazione per compiuta giacenza; deduceva inoltre che la Corte d'appello avesse omesso di esaminare le eccezioni della società sulla validità della prima impugnativa firmata dal difensore, sostenendo che il datore di lavoro non avesse contestato tempestivamente la regolarità dell'atto. Invocava anche la sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid-19 nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'orientamento della Corte d'appello secondo cui il datore di lavoro può contestare l'idoneità dell'impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore anche se non si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 1393 c.c.; in tal caso grava sul lavoratore l'onere di provare la validità dell'atto, dimostrando l'esistenza di una procura scritta anteriore o di una successiva ratifica, prova che nel caso concreto non era stata fornita. Ha poi dichiarato inammissibili le doglianze fondate sull'art. 112 c.p.c. per difetto di autosufficienza, non essendo stati adeguatamente riportati e localizzati gli atti processuali rilevanti. Quanto alla seconda lettera del 27 febbraio 2020, la Corte ha rilevato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi, ossia l'assenza di prova rituale dell'iter di comunicazione e della compiuta giacenza, dato che i documenti prodotti erano solo una schermata riepilogativa e un timbro, privi di attestazione dell'agente postale e di sottoscrizione. È stata ritenuta irrilevante anche la sospensione dei termini Covid, perché la sentenza impugnata non riguardava una mera tardività processuale, ma la stessa esistenza di una valida impugnativa del licenziamento. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il termine di 60 giorni per impugnare il licenziamento richiede un'impugnativa valida ed efficace; una nota sottoscritta dal solo difensore è idonea solo se risulta la previa procura scritta o una successiva ratifica e se la comunicazione è rituale.
la censura di omessa pronuncia è inammissibile se non sono specificamente trascritti o indicati gli atti e i passaggi processuali rilevanti su cui si fonda la dedotta omissione.
non sussiste violazione della norma quando il giudice valuta prove secondo il corretto regime legale; la violazione ricorre solo in presenza di anomalie nella valutazione di una prova legale o di una prova liberamente valutabile trattata come legale.
la mancata contestazione preventiva da parte del datore di lavoro non preclude la contestazione in giudizio dell'idoneità dell'impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
il ricorso è stato proposto per violazione di legge, ma le censure sono state in parte infondate e in parte inammissibili.
il ricorrente deve indicare in modo puntuale il contenuto degli atti richiamati, trascrivere i passaggi essenziali o riassumerli e segnalarne la presenza nel fascicolo di merito.
ai fini dell'ammissibilità del ricorso è necessario che gli atti richiamati siano specificamente localizzati e resi verificabili.
la Corte richiama il procedimento camerale e la definizione anticipata conforme alla proposta del consigliere delegato.
la controricorrente ha depositato memoria nel procedimento camerale.
in caso di rigetto conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata applicata una condanna al pagamento di una somma equitativa per responsabilità aggravata.
è stata applicata anche la sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il datore di lavoro può contestare in giudizio l'idoneità dell'impugnativa stragiudiziale del licenziamento sottoscritta dal solo difensore, anche se non abbia preventivamente eccepito la mancanza di poteri rappresentativi; in tal caso il lavoratore deve provare la previa procura scritta o la successiva ratifica.
- Per interrompere la decadenza ex art. 6 l. 604/1966 non basta un atto formalmente riferibile al difensore: occorre che sia dimostrata la sua validità rappresentativa e la ritualità della comunicazione al destinatario.
- La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è inammissibile se non rispetta gli oneri di specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali rilevanti.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non si configura per il semplice dissenso sulla valutazione del materiale probatorio, ma solo quando il giudice attribuisca valore legale a prove che non lo hanno o disattenda una prova legale nei casi consentiti.
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mancata confutazione di una ratio autonoma comporta l'inammissibilità della censura.
- La sospensione dei termini legata all'emergenza Covid-19 è irrilevante quando la controversia non riguarda il rispetto di un termine processuale, ma la verifica della stessa esistenza di una valida impugnativa sostanziale.
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