Cassazione Civile, Ordinanza n. 06952/2025 del 15/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato i motivi del ricorso, perché ha preso atto della rinuncia depositata dalla ricorrente e dell'accettazione della stessa da parte del controricorrente. Ne è stata dichiarata l'estinzione del processo. La Corte ha inoltre rilevato che non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia tra le parti era già approdata in appello, dove la Corte territoriale aveva rigettato l'impugnazione proposta dalla parrocchia avverso la decisione di primo grado e l'aveva condannata alle spese. Contro tale sentenza la parrocchia ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi; il controricorrente ha resistito. Tuttavia, prima della decisione sul merito dei motivi, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per intervenuto accordo tra le parti, e il controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
secondo comma, ult. parte
richiamato solo per dare conto che la causa è stata trattata in camera di consiglio con motivazione riservata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo eventualmente dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo senza esame dei motivi di impugnazione.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese se non diversamente risultante dagli atti o dalla disciplina applicabile.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando la Corte accerta l'insussistenza dei relativi presupposti processuali.
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