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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16680/2025 del 22/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda la legittimità delle trattenute operate dalla Cassa sul trattamento pensionistico del resistente a titolo di contributo di solidarietà, introdotto da delibere interne della Cassa. Il Tribunale aveva dichiarato illegittime tali trattenute; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione di norme del sistema previdenziale privatizzato, dello Statuto della Cassa, di norme costituzionali e processuali, sostenendo che il contributo di solidarietà fosse legittimo; (2) in subordine, omessa pronuncia e violazione dell'art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011, assumendo che il contributo fosse comunque legittimo almeno dal 2011; (3) ulteriormente in subordine, violazione dell'art. 24, comma 24, lett. b), del d.l. n. 201/2011, per ottenere l'applicazione del contributo dell'1% per il biennio 2012-2013; (4) infine, contestazione della decorrenza degli interessi sulle somme da restituire, invocando l'art. 16, comma 6, della L. n. 412/1991 e gli artt. 1224 e 2033 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, ribadendo l'orientamento consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con atti regolamentari, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate, perché si tratta di una prestazione patrimoniale imposta che richiede copertura legislativa ex art. 23 Cost. Ha parimenti respinto il terzo motivo, precisando che il contributo dell'1% previsto dall'art. 24, comma 24, lett. b), del d.l. n. 201/2011 presuppone l'inerzia della Cassa nell'adottare misure per l'equilibrio finanziario o il parere negativo dei Ministeri vigilanti, presupposti non ricorrenti quando l'ente abbia invece adottato misure poi dichiarate illegittime. Ha infine respinto il quarto motivo, confermando che sugli importi da restituire spettano gli interessi legali dalla data di ciascun prelievo fino al pagamento effettivo, trattandosi di credito previdenziale unitario. La Cassa è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma equitativa in favore del resistente e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende, oltre agli effetti processuali conseguenti al rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma evocata per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma evocata per dedurre omessa pronuncia e vizi processuali.

  • artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere i poteri regolamentari della Cassa privatizzata.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    Richiamato dalla ricorrente in tema di autonomia e disciplina dei trattamenti previdenziali.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    Citato dalla ricorrente come norma di interpretazione/modifica del quadro previdenziale privatizzato.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    Richiamato per la disciplina del contributo di solidarietà nel sistema previdenziale.

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011

    La Corte afferma che il contributo dell'1% per gli anni 2012-2013 presuppone inerzia dell'ente o parere negativo ministeriale; non si applica quando l'ente abbia adottato misure regolamentari poi dichiarate illegittime.

  • art. 23 Cost.

    La Corte ribadisce che un prelievo come il contributo di solidarietà è prestazione patrimoniale imposta riservata al legislatore, non introdotta validamente da atti regolamentari della Cassa.

  • artt. 2, 3 e 32 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente; la Corte non ne fa base decisiva, valorizzando soprattutto l'art. 23 Cost. e il principio del pro rata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra i vizi di legittimità dedotti.

  • artt. 2, 9 e 32 Statuto della cassa commercialisti

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della legittimità del contributo di solidarietà regolamentare.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con d.m. 14.07.2004

    Richiamato quale fonte regolamentare posta a base del contributo contestato.

  • delibera Cassa n. 4/2008

    Atto interno che aveva introdotto il contributo di solidarietà poi ritenuto illegittimo.

  • delibera Cassa n. 3/2013

    Atto interno richiamato dalla ricorrente per legittimare il prelievo.

  • delibera Cassa n. 10/2017

    Atto interno richiamato dalla ricorrente per legittimare il prelievo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo come denuncia di omessa pronuncia; la Corte esclude che vi sia stata omissione.

  • art. 16, comma 6, L. n. 412/1991

    Richiamato dalla ricorrente sul regime degli interessi dovuti sulle somme da restituire.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di interessi moratori sulle somme dovute.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale base della ripetizione di indebito e degli accessori.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La Corte applica la disciplina della definizione accelerata e della proposta non accettata, con conseguenze sanzionatorie.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato, per effetto dell'art. 380 bis, per la condanna equitativa a favore della controparte e della Cassa delle Ammende.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre con fonte regolamentare un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati secondo i criteri vigenti, perché tale prelievo costituisce prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost.
  • Il principio del pro rata e l'autonomia regolamentare delle casse non consentono di trasformare, tramite delibere o regolamenti interni, una trattenuta su pensioni già liquidate in un criterio di determinazione del trattamento pensionistico.
  • Il contributo di solidarietà previsto in via residuale dall'art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011 opera solo nei casi di inerzia della cassa nell'adozione tempestiva delle misure di equilibrio o di parere negativo ministeriale; non è applicabile quando l'ente abbia adottato misure poi annullate o dichiarate illegittime.
  • La mancata pronuncia su singoli argomenti non sussiste quando la sentenza di merito abbia affrontato in modo espresso e completo la questione giuridica devoluta, coprendo tutti i profili di censura sostanzialmente riproposti in cassazione.
  • Per i crediti previdenziali, gli accessori seguono la natura unitaria della prestazione: gli interessi legali spettano dalla data di ciascun prelievo indebito fino all'effettivo pagamento, non essendo applicabile il regime ordinario delle obbligazioni pecuniarie in senso frammentato.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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