Cassazione Civile, Ordinanza n. 37006/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)
La controversia
L'agente della riscossione aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di una pluralità di crediti, in parte tributari, in parte previdenziali e in parte derivanti da sanzioni amministrative, fondati su estratti di ruolo, avvisi di addebito e cartelle di pagamento. Il tribunale aveva accolto solo una parte della domanda e, per quanto ancora rilevante, aveva negato l'ammissione di alcuni crediti previdenziali ritenendo non provata la notifica degli avvisi di addebito e non allegati gli elementi costitutivi del credito; aveva inoltre ritenuto irregolare la notifica via PEC di 12 cartelle per mancata produzione del file XML e per assenza di firma digitale; aveva omesso di pronunciarsi su altre sei cartelle; e aveva reso una motivazione contraddittoria su altre cinque cartelle, alternativamente considerate ammesse ed escluse. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) violazione delle norme sullo stato passivo e sulla riscossione dei crediti previdenziali, per avere negato l'ammissione di crediti previdenziali nonostante la dedotta sufficienza dell'estratto di ruolo e senza necessità di prova della notifica; 2) violazione delle norme sulla notifica via PEC delle cartelle, per l'erronea ritenuta irritualità della notifica; 3) omessa pronuncia su sei cartelle; 4) motivazione apparente o illogica per la contraddittorietà interna del decreto su cinque cartelle; 5) violazione dell'art. 116 c.p.c. per travisamento della documentazione e per avere affermato che ulteriori cartelle non erano state richieste in ammissione, motivo però dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
La decisione
La Corte ha accolto i motivi secondo, terzo e quarto, ritenendo fondati i profili relativi alla validità della notifica via PEC, all'omessa pronuncia su alcune cartelle e alla motivazione contraddittoria del decreto. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur essendo errate le affermazioni del tribunale sulla necessità della notifica o dell'allegazione della relata, il decreto conteneva comunque una ratio autonoma e non censurata, fondata sul mancato assolvimento dell'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi del credito previdenziale. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo possibile verificare il rapporto tra le cartelle indicate e le domande menzionate dal tribunale. Il decreto del tribunale è stato quindi cassato nei capi corrispondenti ai motivi accolti, con rinvio al medesimo tribunale in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 93 legge fall.
Regola l'istanza di insinuazione al passivo; la domanda va valutata in relazione al suo effettivo contenuto e non può essere ampliata o ridotta senza base nel ricorso e negli atti richiamati.
art. 98 legge fall.
Disciplina l'opposizione allo stato passivo; nel giudizio di opposizione il tribunale deve esaminare le domande devolute senza ometterne la pronuncia.
Per i crediti previdenziali non opera l'ammissione con riserva prevista per i crediti tributari contestati; il giudice fallimentare deve verificare il credito nel merito.
art. 33 d.lgs. n. 112 del 1999
Richiamato tra le norme della riscossione posta a fondamento del primo motivo.
art. 87 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina della riscossione e dell'ammissione al passivo.
art. 88 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina della riscossione e dell'ammissione al passivo.
Richiamato dalla ricorrente in tema di riscossione dei crediti previdenziali.
Richiamato dalla ricorrente in tema di riscossione dei crediti previdenziali.
Gli avvisi di addebito devono contenere i requisiti prescritti da tale norma ai fini della riscossione dei contributi.
Richiamato come disposizione che contempla l'avviso di accertamento/atto assimilato nell'ambito della riscossione dei crediti tributari.
L'avviso di addebito svolge funzione sostitutiva del ruolo; tuttavia ciò non esonera, in caso di contestazione, dall'onere di provare il credito previdenziale.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
La cartella va predisposta secondo il modello ministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell'organo competente.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato sulla notificazione della cartella di pagamento, anche via PEC.
Richiamato quale norma sulla notifica a mezzo posta elettronica certificata.
Evocato dal tribunale per il tema della previa notifica del verbale di contestazione, ma la Corte rileva che tale profilo non era decisivo una volta ritenuta validamente la notifica PEC e mancata contestazione del destinatario.
La Corte segnala che le erronee affermazioni di diritto del tribunale avrebbero potuto essere corrette in sede di legittimità, ma la decisione resiste per altra ratio non censurata.
Il motivo fondato su preteso travisamento della prova è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
Massime di principio
- In sede di opposizione allo stato passivo, il giudice deve verificare il credito previdenziale nel merito anche quando esso sia veicolato da avvisi di addebito; per tali crediti non opera l'ammissione con riserva tipica della contestazione dei crediti tributari.
- L'agente della riscossione non è dispensato dall'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi del credito previdenziale: la produzione dell'estratto di ruolo o dell'avviso di addebito non basta se il credito è contestato e manca la prova del fatto generatore.
- La notifica via PEC della cartella di pagamento si perfeziona con la ricevuta di accettazione e di consegna; se il destinatario non lamenta tempestivamente difficoltà di visione degli allegati, non può essere posta in discussione la validità della notifica solo per il formato dell'allegato.
- La mancanza di firma digitale sulla cartella di pagamento non ne determina l'invalidità quando l'atto è comunque riferibile all'ente e la legge non richiede la sottoscrizione quale elemento essenziale dell'atto stesso.
- Il giudice dell'opposizione allo stato passivo deve pronunciarsi su tutte le domande effettivamente devolute; l'omessa pronuncia integra vizio denunciabile in cassazione.
- La motivazione è apparente o nulla quando contiene affermazioni tra loro inconciliabili che si elidono reciprocamente, rendendo incomprensibile l'effettiva decisione sul credito.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che investe il preteso travisamento della prova deve essere autosufficiente: è necessario consentire alla Corte di verificare con immediatezza il nesso tra documenti prodotti e statuizioni censurate.
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