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Sentenza

Sentenza n. 572/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’ordinanza sindacale n. 01/2023, notificata per il tramite del messo comunale in data 1/03/2023, con la quale il Sindaco del Comune di Mazzano Romano ha ordinato la messa in sicurezza del fabbricato sito in Piazza Montefrumentario snc, deducendo, in particolare, che per l’unità immobiliare contraddistinta al FOGLIO 11, PARTICELLA 289 - VIA S. SEBASTIANO N. 2 – 3, la responsabilità sia della ricorrente perchè individuata quale “proprietaria presunta erede” e, per l’effetto, ha ordinato alla ricorrente (quale “possibile proprietaria/possessore/occupatore degli immobili individuati catastalmente al foglio 11, part.lla 289, sub 1 e sub 2”): “1. lo sgombero degli stessi immobili; 2. il divieto di accesso ed utilizzo degli immobili sopra riportati; Ciascuno per quanto di propria competenza: - di incaricare un tecnico qualificato e responsabile affinchè provveda, con la massima sollecitudine, ad un''accurata ed urgente indagine/verifica del corpo di fabbrica distaccato (….); - di procedere all''esecuzione dei lavori di messa in sicurezza. Consolidamento e definitivo ripristino che il caso richiede (….); - di trasmettere al termine delle operazioni di consolidamento e messa in sicurezza, una relazione tecnica (…)”; nonché degli atti correlati, presupposti e conseguenti, per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla ricorrente alla controparte il 16 gennaio 2025 e depositato in giudizio il 21 gennaio il 2025: della determinazione n. 79 del 26/8/2024 e del progetto di messa in sicurezza dell’immobile di cui è causa, pervenuta alla ricorrente il 18/11/2024, con la quale il Comune resistente: “facendo seguito al verbale di inottemperanza, prot. 5771 del 07.08.2024, a Voi regolarmente notificato, trasmette, nell’ambito del procedimento di Messa in sicurezza di una porzione di fabbricato sito in Piazza Monte Frumentario, la Determinazione n. 79 del 26.08.2024. Come ivi rappresentato le S.V. sono tenute a rimborsare alla Scrivente Amministrazione la somma complessiva di Euro 2.56,96 […]. Valga la presente ai fini dell’interruzione della prescrizione del diritto di credito. Si allega inoltre alla presente un progetto redatto in ragione del predetto incarico comprensivo di computo metrico dell’Ufficio. Si rammenta che le spese tanto l’incarico di cui alla determinazione n. 79 del 26.08.2024, quanto le spese per la realizzazione dell’intervento saranno poste a VS carico”.

Giustizia amministrativa202306742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di messa in sicurezza, sgombero e divieto di accesso a un fabbricato pericolante, nonché determinazione comunale e progetto esecutivo con addebito delle spese di messa in sicurezza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria presunta)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale deducendo la violazione della l. 241/1990, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e difetto di legittimazione passiva. Ha sostenuto di non avere alcun rapporto con una delle unità immobiliari indicate nell’ordinanza e, quanto all’altra unità, di non esserne mai stata proprietaria, possessore o occupante, poiché il padre, pur avendola occupata, non ne avrebbe avuto la titolarità formale. Ha inoltre dichiarato di non avere accettato l’eredità paterna, né espressamente né tacitamente, e di non avere compiuto atti univocamente incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità. Con i motivi aggiunti ha impugnato la determinazione comunale e il progetto di messa in sicurezza, deducendo l’erroneità dei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’assenza di una relazione qualificata con l’immobile e l’illegittimità dell’addebito delle spese. Ha inoltre sostenuto che le cause delle lesioni fossero riconducibili a perdite della rete fognaria e alla regimentazione delle acque, senza responsabilità dei proprietari, e che mancassero i presupposti di contingibilità e urgenza, essendo state imposte opere di consolidamento non meramente provvisionali. Il Comune ha difeso la legittimità degli atti, sostenendo che la ricorrente avesse acquistato la proprietà iure hereditatis o ne fosse comunque possessore, richiamando documentazione relativa a una richiesta di permesso di costruire, alla volturazione dell’utenza idrica e al pagamento della tassa rifiuti. Ha inoltre contestato la riconducibilità del pericolo alla rete fognaria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo assorbente la censura relativa alla mancata prova, da parte del Comune, dell’attuale esistenza di una relazione qualificata di proprietà o possesso tra la ricorrente e l’immobile. Secondo il Collegio, l’ordinanza di messa in sicurezza non può essere validamente indirizzata a un semplice chiamato all’eredità se l’amministrazione non dimostra l’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, quest’ultima desumibile da atti univoci, quale la presa di possesso dell’immobile. La ricorrente aveva dichiarato di non avere accettato l’eredità entro il termine decennale e la documentazione comunale è stata ritenuta scarna, risalente e non univoca. In particolare, la richiesta e il rilascio del permesso di costruire erano riferiti genericamente agli eredi e riguardavano un procedimento iniziato quando il padre era ancora in vita; la volturazione dell’utenza idrica risaliva a un periodo anteriore al decesso e il pagamento della tassa rifiuti non provava univocamente l’acquisto ereditario della proprietà. Il giudice ha escluso di poter accertare incidenter tantum l’acquisto iure hereditatis del bene. Ha precisato che, in presenza di un pericolo per la pubblica incolumità, il Comune può promuovere la procedura prevista dall’art. 481 c.c. per ottenere la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all’eredità. Per effetto dell’accoglimento è stata annullata l’ordinanza sindacale n. 1 del 23 febbraio 2023, nonché, per invalidità derivata, la determinazione n. 79 del 26 agosto 2024 e il progetto di messa in sicurezza. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • l. 241/1990

    La ricorrente ha dedotto la violazione delle regole generali sul procedimento amministrativo, sull’istruttoria e sulla motivazione; la decisione valorizza in particolare l’esigenza di un’istruttoria adeguata sull’individuazione del destinatario dell’ordinanza.

  • art. 481 c.c.

    chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare

    In presenza di un pericolo per la pubblica incolumità, l’amministrazione può attivare la procedura giudiziale di fissazione del termine per l’accettazione o la rinuncia all’eredità, così da individuare i soggetti obbligati alla messa in sicurezza.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    La norma è richiamata quale base per la compensazione integrale delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    La norma è richiamata, unitamente all’art. 26 c.p.a., per giustificare la compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità della controversia.

Massime di principio

  • Un’ordinanza comunale di messa in sicurezza di un fabbricato non può essere legittimamente indirizzata a un soggetto nella sola qualità di chiamato all’eredità se l’amministrazione non prova l’avvenuta accettazione dell’eredità, espressa o tacita.
  • L’accettazione tacita dell’eredità, ai fini dell’individuazione del destinatario di obblighi amministrativi di messa in sicurezza, deve risultare da atti univoci incompatibili con la volontà di non accettare; non sono sufficienti elementi equivoci, generici o riferibili a un periodo anteriore alla morte del de cuius.
  • Grava sull’amministrazione che emana l’ordinanza di messa in sicurezza l’onere di svolgere una seria e adeguata istruttoria sulla titolarità della proprietà o del possesso del bene e sulla relazione qualificata tra il destinatario e l’immobile.
  • La mera qualificazione del destinatario come proprietario presunto o possibile proprietario, possessore o occupatore non colma l’assenza di prova della relazione giuridicamente rilevante con il bene e determina l’illegittimità dell’ordinanza.
  • Quando sussista un pericolo per la pubblica incolumità ma non sia ancora individuabile il soggetto obbligato in quanto chiamato all’eredità, l’amministrazione può ricorrere alla procedura prevista dall’art. 481 c.c. per ottenere la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all’eredità.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniOrdinanze contingibili e urgentiMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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