Sentenza n. 57/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento - del Decreto n. -OMISSIS- in data -OMISSIS- a firma del Direttore della Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nonché dell'allegato parere del Comitato di verifica per le cause di servizio incardinato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze Posizione n. -OMISSIS- del 9 ottobre 2024, provvedimenti notificati a mani proprie in data 28 novembre 2021; - di tutti gli ulteriori atti o provvedimenti ai precedenti connessi per ragioni di pregiudizialità e/o presupposizione ed avverso i quali ci si riserva la facoltà di interporre motivi di ricorso aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo, unitamente al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, appartenente all'Arma dei Carabinieri, aveva chiesto il riconoscimento dell'interdipendenza da causa di servizio tra una nuova infermità e una patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio, nonché la concessione dell'equo indennizzo. La Commissione Medica Ospedaliera aveva diagnosticato la nuova infermità, giudicandola ascrivibile alla Tabella B e interdipendente con la patologia pregressa. Il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva tuttavia escluso la dipendenza causale derivata, rilevando il lungo intervallo temporale, pari a quattordici anni, l'assenza di continuità fenomenica e documentale e la non correlabilità eziopatogenetica tra le patologie. Il Comando Generale aveva recepito tale parere e negato il beneficio. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, contestando il diniego e il parere presupposto. Dalla motivazione della sentenza emerge inoltre la questione relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 e alla pretesa contraddittorietà tra l'accertamento della Commissione Medica Ospedaliera e quello del Comitato di verifica.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto che l'art. 10-bis l. 241/1990 non trovi applicazione nel procedimento per il riconoscimento dell'equo indennizzo per causa di servizio, disciplinato specialmente dal d.P.R. 461/2001; inoltre, il preavviso di rigetto è escluso per i procedimenti in materia previdenziale e assistenziale. La partecipazione procedimentale non avrebbe comunque potuto incidere sul contenuto finale, poiché il parere del Comitato di verifica è obbligatorio e vincolante per l'amministrazione, salvo la possibilità di richiedere motivatamente un ulteriore parere allo stesso Comitato. Non sussisteva quindi neppure un obbligo dell'amministrazione di motivare il mancato recepimento del giudizio della Commissione Medica Ospedaliera: a quest'ultima spetta l'accertamento dell'infermità, mentre al Comitato compete il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio. Non vi è pertanto contraddizione tra i due giudizi. Il TAR ha inoltre qualificato il giudizio del Comitato come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di travisamento dei fatti, macroscopica illogicità, errori tecnici o fattuali evidenti, inattendibilità manifesta o irregolarità procedimentali. Nel caso concreto, il parere risultava sufficientemente motivato e attendibile: valorizzava l'intervallo di quattordici anni, l'assenza di continuità fenomenica e documentale e la mancanza di correlazione eziopatogenetica. Non emergevano profili di palese erroneità, illogicità o insostenibilità, né il decreto successivamente adottato in autotutela per correggere un errore diagnostico incideva sugli accertamenti medico-legali contestati. Il ricorso è stato quindi definitivamente respinto.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
procedimenti in materia previdenziale e assistenziale
Il preavviso di rigetto non si applica al procedimento per il riconoscimento dell'equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio, sia perché il procedimento è disciplinato dalla disciplina speciale del d.P.R. 461/2001, sia perché rientra nella materia previdenziale e assistenziale; in ogni caso, la partecipazione non potrebbe modificare l'esito quando l'amministrazione è vincolata al parere del Comitato di verifica.
d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
Disciplina il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo; attribuisce al Comitato di verifica un parere obbligatorio e vincolante sulla dipendenza causale, mentre alla Commissione Medica Ospedaliera compete l'accertamento dell'infermità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, unitamente alla normativa europea e all'art. 2-septies d.lgs. 196/2003, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari contenuti nella sentenza.
Massime di principio
- Nel procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo disciplinato dal d.P.R. 461/2001, non trova applicazione il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990, sia per la prevalenza della disciplina speciale, sia per l'esclusione relativa ai procedimenti previdenziali e assistenziali.
- Nel procedimento di riconoscimento della causa di servizio, la Commissione Medica Ospedaliera accerta l'esistenza e la natura dell'infermità, mentre il Comitato di verifica per le cause di servizio esprime il giudizio sulla dipendenza eziologica dal servizio; pertanto, il diverso contenuto dei due accertamenti non integra di per sé una contraddizione e l'amministrazione non deve motivare il mancato recepimento del giudizio della Commissione sulla dipendenza causale.
- Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è obbligatorio e vincolante per l'amministrazione procedente, che deve conformarvisi, salvo richiedere motivatamente un ulteriore parere allo stesso Comitato e adeguarsi comunque alla valutazione definitiva.
- Il giudizio tecnico del Comitato sulla dipendenza da causa di servizio è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di travisamento dei fatti, macroscopica illogicità, errori tecnici o fattuali evidenti, manifesta inattendibilità o irregolarità procedimentali; il giudice non può sostituire una propria valutazione tecnica, anche se egualmente opinabile, a quella dell'organo amministrativo competente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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