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Sentenza

Sentenza n. 77/2026 - Salerno, Sezione 2

per l’annullamento del diniego n. 14/2025, notificato in data 18 settembre 2025, emesso dal Comune di Nocera Superiore sull’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001 prot. n. 5022 del 25 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202501818

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'accertamento di conformità ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001 relativo a una pergotenda a servizio di un bar-pizzeria

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego comunale n. 14/2025, relativo all'istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001 per una pergotenda realizzata all'interno di un'area destinata alla distribuzione di carburanti e a servizio di un bar esistente. L'opera, costituita da un telaio in alluminio con montanti bullonati e telo in PVC, era già stata destinataria di un'ordinanza di demolizione non impugnata. Il Comune aveva fondato il diniego, da un lato, sulla presentazione dell'istanza dopo la verifica di inottemperanza all'ordine demolitorio e, dall'altro, sull'inapplicabilità dell'art. 36-bis e sull'incompatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici vigenti, ossia sull'assenza della doppia conformità. La ricorrente ha contestato esclusivamente il primo profilo, sostenendo che non fosse intervenuto un provvedimento del Sindaco o del dirigente comunale attestante l'inottemperanza, essendo stati richiamati soltanto il verbale degli agenti di polizia municipale e la relativa nota di trasmissione. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse, poiché il diniego era plurimotivato e non era stata contestata la ragione autonoma concernente l'incompatibilità urbanistica dell'intervento, nonché l'infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha definito la controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile per difetto di interesse. Il diniego era fondato su motivazioni plurime, autonome e indipendenti. Poiché la ricorrente non aveva contestato la ragione ostativa relativa all'incompatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici vigenti e all'assenza della doppia conformità, l'eventuale accoglimento delle censure riguardanti la verifica di inottemperanza all'ordine di demolizione non avrebbe procurato alcuna utilità concreta, permanendo comunque una motivazione idonea a sorreggere il diniego. Il giudice ha quindi ritenuto superfluo esaminare le censure rivolte all'altra motivazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della natura formale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    L'accertamento di conformità richiesto dalla ricorrente presupponeva la verifica dei requisiti previsti dalla disposizione; la ragione ostativa relativa all'incompatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici e all'assenza della doppia conformità non è stata contestata e autonomamente sorreggeva il diniego.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata all'esito della fase cautelare, previo avviso alle parti, quando il ricorso risulta manifestamente inammissibile.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni autonome e indipendenti, la mancata contestazione di una motivazione idonea da sola a sorreggere l'atto determina il difetto di interesse all'impugnazione delle sole altre motivazioni.
  • Nel giudizio contro un atto plurimotivato, il ricorrente deve contestare tutte le ragioni autonome poste a fondamento della decisione; l'accoglimento delle censure relative a una sola di esse non può procurare un'utilità concreta se un'altra motivazione rimane integra.
  • La permanenza di una motivazione amministrativa autonoma non impugnata rende superfluo l'esame delle censure riferite alle ulteriori ragioni dell'atto e conduce alla declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse, non a una decisione sul merito delle singole censure.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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