Sentenza n. 56/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento -della comunicazione del 5 agosto 2022 assunta al prot. n. 2022/0046187, con cui la Provincia di Treviso ha archiviato l’istanza di “VIA per realizzazione di un impianto di recupero di materiali inerti in Comune di Susegana, loc. Ponte della Priula”, presentata dalla Superbeton s.p.a.; -di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quello impugnato, e in particolare: --della “comunicazione preliminare all’avvio del procedimento”, assunta al prot. n. 2022/0020271 del 14.04.2022, a firma del dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale – Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Treviso; --della nota di riscontro dell’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali assunta al prot. n. 25135/2022 del 09.05.2022; --della seconda nota di riscontro dell’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali assunta al prot. n. 5825/2022 del 23.06.2022; --della comunicazione della Provincia di Treviso assunta al prot. n. 2022/38839 del 06.07.2022, recante il preavviso di rigetto dell’istanza della ricorrente ex art. 10 bis della L. n. 241/1990; --della nota provinciale di controdeduzioni alle osservazioni della ditta ricorrente assunta al prot. n. 2022/41566 del 18.07.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione sostanziale, quale rigetto in limine, dell'istanza di VIA e autorizzazione relativa alla ricollocazione di un impianto di recupero di rifiuti in area fluviale del Piave
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni ambientali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva realizzato senza titolo un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi nell'alveo del fiume Piave e aveva successivamente ottenuto il condono edilizio e l'autorizzazione alla gestione, subordinati alla delocalizzazione dell'impianto fuori dall'alveo. Il progetto presentato prevedeva tuttavia la demolizione e ricostruzione dell'impianto a circa 500 metri di distanza, sempre all'interno dell'area fluviale e interarginale. Dopo il precedente screening, conclusosi con l'assoggettamento a VIA e con la segnalazione delle questioni di fattibilità giuridica, la Provincia ha acquisito pareri preliminari dalla Regione, dall'Autorità di Bacino e dal Genio Civile. Le amministrazioni hanno ritenuto il progetto incompatibile con il piano regionale di gestione dei rifiuti e con gli artt. 10 e 11 delle NTA del Piano di gestione del rischio di alluvioni. La Provincia ha quindi comunicato il preavviso di rigetto, esaminato le osservazioni della società e infine archiviato l'istanza. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 208 d.lgs. 152/2006 e 14 e 14-ter l. 241/1990, nonché del principio di legalità, per la mancata convocazione della conferenza di servizi e per l'adozione di un atto di archiviazione atipico invece di un provvedimento finale; 2) violazione delle medesime norme, carenza di motivazione, perplessità e illogicità, sostenendo che il progetto fosse manutenzione straordinaria, restauro o adeguamento tecnologico di un impianto esistente; 3) violazione degli artt. 10 e 11 delle NTA del PGRA, difetto di istruttoria e motivazione, nonché violazione dei principi di leale collaborazione, trasparenza e correttezza, contestando i pareri dell'Autorità di Bacino.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'atto formalmente denominato archiviazione fosse sostanzialmente un rigetto in limine dell'istanza di VIA, motivato per relationem mediante il preavviso di rigetto e la successiva nota di controdeduzioni. Tale qualificazione ha escluso la censura relativa all'atipicità dell'atto. La Provincia poteva verificare preliminarmente la fattibilità giuridica dell'intervento e omettere la conferenza di servizi, poiché i vincoli sovraordinati del piano regionale dei rifiuti e del PGRA rendevano il progetto ab origine non assentibile; la prosecuzione dell'istruttoria sarebbe stata inutilmente dispendiosa e contraria ai principi di economicità ed efficacia. Il progetto, secondo gli stessi elaborati della ricorrente, non costituiva manutenzione straordinaria, restauro o adeguamento di un impianto preesistente, ma demolizione e ricostruzione in altra area, comunque fluviale e interarginale, con conseguente applicazione dei divieti pianificatori. I pareri dell'Autorità di Bacino sono stati ritenuti sufficientemente motivati, poiché indicavano la localizzazione dell'intervento e il contrasto con gli artt. 10 e 11 delle NTA del PGRA. In particolare, l'art. 11 non consentiva la ricostruzione in area fluviale dopo la demolizione. Il TAR ha escluso il difetto di istruttoria: la Provincia aveva trasmesso l'intera documentazione progettuale all'Autorità di Bacino e il riferimento alla documentazione esigua riguardava soltanto quella trasmessa dal Genio Civile. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della Provincia e dell'Autorità di Bacino, liquidate in 2.500 euro per ciascuna, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 152/2006
Disciplina la presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale, nell'ambito della quale la Provincia ha esaminato preliminarmente la fattibilità giuridica del progetto.
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
Prevede la conferenza di servizi nell'ambito del procedimento di VIA; il TAR ha ritenuto legittima la sua mancata convocazione quando una verifica preliminare evidenzi una preclusione giuridica assoluta alla realizzazione del progetto.
art. 208 d.lgs. 152/2006
Richiamato quale base dell'istanza di autorizzazione unica per l'impianto; non imponeva, nel caso concreto, la prosecuzione della conferenza di servizi per un progetto già incompatibile con vincoli pianificatori sovraordinati.
art. 1 l. 241/1990
I principi di economicità ed efficacia possono giustificare il rigetto in limine di un'istanza quando una verifica preliminare accerti l'incompatibilità giuridica dell'intervento e renda inutile l'ulteriore istruttoria.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto e l'esame delle osservazioni hanno concorso a motivare sostanzialmente il provvedimento finale, qualificato dal TAR come rigetto in limine.
artt. 10 e 11 NTA del Piano di gestione del rischio di alluvioni
Sono stati applicati dall'Autorità di Bacino e dal TAR per escludere la compatibilità della demolizione e ricostruzione di un impianto in area fluviale; la disciplina delle preesistenze non consente la ricostruzione dopo la demolizione.
art. 65 d.lgs. 152/2006
Richiamato per la natura sovraordinata del PAI e degli strumenti di pianificazione idraulica rispetto agli strumenti di pianificazione e uso del territorio degli enti interessati.
Massime di principio
- Quando, nell'ambito di un procedimento di VIA e autorizzazione ambientale, una verifica preliminare accerta che il progetto è giuridicamente incompatibile con vincoli pianificatori sovraordinati, l'amministrazione può rigettare in limine l'istanza senza convocare la conferenza di servizi, se l'ulteriore istruttoria risulterebbe inutilmente dispendiosa e non potrebbe condurre all'assentimento dell'intervento.
- La qualificazione formale di un atto come archiviazione non ne determina la natura: se l'atto, alla luce del preavviso di rigetto e delle controdeduzioni richiamati, esprime una decisione definitiva di non accoglimento dell'istanza, esso costituisce sostanzialmente un provvedimento di rigetto in limine.
- La ricollocazione di un impianto mediante demolizione della struttura esistente e ricostruzione a distanza, anche se finalizzata all'adeguamento o al miglioramento tecnologico, costituisce realizzazione di un nuovo impianto e non manutenzione straordinaria o restauro conservativo.
- La disciplina delle preesistenze contenuta nelle norme tecniche del piano di gestione del rischio di alluvioni non consente, in area fluviale soggetta a pericolosità idraulica, la ricostruzione dell'opera dopo la sua demolizione, quando il piano prevede la demolizione senza possibilità di ricostruzione.
- Un parere amministrativo è sufficientemente motivato quando indica i presupposti fattuali rilevanti, come la localizzazione dell'intervento in area fluviale, e le specifiche disposizioni pianificatorie che ne determinano l'incompatibilità; non è necessario un ulteriore approfondimento istruttorio se gli stessi elaborati progettuali qualificano l'intervento come demolizione e ricostruzione.
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