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Sentenza

Sentenza n. 78/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensiva Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del documento di valutazione per l'anno scolastico 2024/2025, a firma del dirigente scolastico dell'Istituto -OMISSIS- Scuola Primaria -OMISSIS- del 3.6.2025, consegnato al ricorrente in data 17.6.2025, con cui “visti gli atti di ufficio la valutazione riportata si attesta che l'alunno ha frequentato la classe -OMISSIS- ed è stato ammesso al successivo grado di istruzione obbligatoria”, con allegati le “valutazioni periodiche degli apprendimenti nelle discipline e del comportamento” del I e II Quadrimestre, ed i “giudizi analitici sul livello globale di maturazione raggiunto” parimenti impugnati (all. 1); b) dei relativi verbali del Consiglio di -OMISSIS- -OMISSIS-ria, allo stato non conosciuti, siccome, sebbene richiesti, non sono stati ancora rilasciati; c) della certificazione delle competenze (all. 2); d) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, ivi compresi, per quanto possa occorrere del Piano Educativo Individualizzato del 20.11.2024 (all. 3), del riscontro dell'Istituto scolastico -OMISSIS- offerto in data 26.9.2024, in uno a tutti gli atti, ancorché non conosciuti, con cui si è inteso, nonostante gli avvisi medici contrari, procedere con l'ammissione del figlio del ricorrente al successivo grado di istruzione. Nonché per l'accertamento e conseguente declaratoria del diritto del minore a vedersi rilasciato dalla Scuola Primaria -OMISSIS- il nulla osta per l'iscrizione del minore alla -OMISSIS- -OMISSIS-ria dell'Istituto Scolastico Statale comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-”; nonché per l’accertamento e conseguente declaratoria della spettanza del nulla osta in favore del minore -OMISSIS- da parte della Scuola Primaria -OMISSIS- – Istituto -OMISSIS-per la sua conseguente iscrizione alla -OMISSIS- -OMISSIS-ria dell’Istituto Scolastico Statale comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS- Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 30.7.2025: a) della “Sintesi del percorso di apprendimento dell’alunno -OMISSIS-” del 30.5.2025, priva di protocollo dell’Istituto e comunicata al ricorrente solo in data 10.7.2025, con cui l’Istituto scolastico - senza aver convocato il GLO intermedio – assume che “L’indicazione contenuta nella diagnosi funzionale del 22.11.2024, in cui si prescrive la permanenza della -OMISSIS- della scuola -OMISSIS-ria non può essere condivisa in ragione dell’avvenuto raggiungimento degli obiettivi specifici stabiliti nel Pei (del 20.11.2024), che rappresenta il riferimento normativo e pedagogico per l'inclusione da personalizzazione del percorso scolastico. La bocciatura risulterebbe contraddittoria e potrebbe vanificare i progressi ottenuti...pertanto un esito negativo che ignora questo quadro rischia di non rispettare le peculiarità del disturbo e le strategie del rapporto adottate” (all.1a); b) del Verbale di scrutinio -OMISSIS-Primaria II Quadrimestre per l’anno scolastico 2024/2025, anch’esso comunicato in data 10.7.2025 e privo di protocollo dell’Istituto (all.1b); c) della Verifica di programmazione obiettivi minimi “ASSE” degli apprendimenti curriculari Area Antropologica Linguistica, parimenti comunicato in data 10.7.2025 e privo di protocollo dell’Istituto (all.1c); d) del PEI del 28.6.2025 conseguente al “verbale di verifica finale/proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari” nella parte in cui l’istituto scolastico attesta – senza aver convocato il GLO “intermedio” – sopraggiunti miglioramenti rispetto alla diagnosi funzionale del 22.11.2024 e il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEI del 20.11.2024, nel quale si evidenziavano carenze già rilevate nel verbale di incontro del 12.11.2024 dai componenti del GLO che hanno unanimemente ritenuto necessario, per il minore, la ripetenza della -OMISSIS- -OMISSIS-ria (all. 2), comunicata in data 2.7.2025 (all.4bis); e) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, ivi compreso il verbale del GLO finale del 28.6.2025 (all. 3) comunicato in data 2.7.2025 (all.4bis), il decreto del Gestore dell’Istituto -OMISSIS- delle -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 18.9.2024 di costituzione del GLO (all. 4) comunicato in data 2.7.2025 (all.4bis) e, per quanto di interesse, il D.I. 182/2020 e succ. mod. ed integr. (all. 5);

Giustizia amministrativa202500975

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di valutazione e scrutinio dell'anno scolastico 2024/2025, inclusa l'ammissione del minore al successivo grado di istruzione, nonché gli atti del percorso di inclusione e i relativi motivi aggiunti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di studente)

Prevale il privato

La controversia

Il genitore ha impugnato il documento di valutazione, i verbali di scrutinio, la certificazione delle competenze e gli ulteriori atti relativi al percorso educativo individualizzato, chiedendo l'annullamento dell'ammissione del minore al successivo grado di istruzione e l'accertamento della spettanza del nulla osta per l'iscrizione presso altro istituto. Il minore, affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3 e riconosciuto in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, era stato ammesso nonostante una diagnosi funzionale dell'unità di valutazione multidisciplinare dell'ASL, trasmessa all'istituto, contenente la prescrizione della ripetenza della classe frequentata e l'indicazione di rilevanti criticità nelle aree della comunicazione, dell'interazione sociale e del funzionamento complessivo. Il ricorrente ha dedotto violazione della disciplina sulla valutazione scolastica, sull'inclusione e sul PEI, nonché degli obblighi di motivazione e dei principi del giusto procedimento, oltre a eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità e sviamento. Con i motivi aggiunti ha contestato, tra l'altro, la sintesi del percorso di apprendimento, il verbale di scrutinio, la verifica degli obiettivi curriculari, il PEI del 28 giugno 2025 e il verbale del GLO finale, lamentando che l'istituto si fosse discostato dalla diagnosi aggiornata senza convocare il GLO per la verifica intermedia e senza aggiornare tempestivamente il PEI. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che la motivazione fondata sul raggiungimento degli obiettivi del PEI fosse inadeguata, poiché il PEI utilizzato come parametro si basava su un quadro clinico non più attuale, e che la promozione potesse produrre ricadute negative sul percorso educativo e sulla salute del minore.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito per difetto di legittimazione passiva, poiché gli atti impugnati erano stati adottati da un istituto scolastico estraneo all'amministrazione statale. Ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, ritenendo ammissibile il ricorso proposto da uno solo dei genitori contro determinazioni amministrative concernenti l'educazione scolastica del minore, trattandosi di scelta educativa non riconducibile agli atti di straordinaria amministrazione che richiedono l'azione congiunta. Ha escluso che la sottoscrizione e la mancata impugnazione del PEI determinassero l'inammissibilità del ricorso, poiché il giudizio riguardava principalmente il successivo e distinto atto di ammissione alla classe superiore; ha inoltre escluso l'acquiescenza, non risultando atti univoci posteriori diretti a rinunciare all'impugnazione. Ha respinto anche l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: l'annullamento della promozione avrebbe potuto arrecare al ricorrente un concreto vantaggio, determinando la ripetenza della classe, proprio perseguita nell'interesse educativo del minore. Quanto ai termini processuali, ha ritenuto tempestiva la memoria del ricorrente e tardivi i documenti depositati dall'istituto resistente il 14 novembre 2025, dei quali non ha tenuto conto. Nel merito, pur riconoscendo che lo scrutinio finale e la valutazione sulla promozione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per difetto di motivazione, carenza istruttoria o manifesta illogicità, ha ritenuto fondati i motivi di difetto di istruttoria e motivazione. L'istituto non aveva adeguatamente considerato la diagnosi funzionale aggiornata del 22 novembre 2024, la prescrizione della ripetenza e le significative criticità cliniche ivi descritte. L'aggiornamento del profilo di funzionamento, intervenuto in una fase delicata di passaggio al successivo grado di istruzione e caratterizzato da una modifica significativa del quadro clinico, imponeva una verifica intermedia del PEI da parte del GLO e il conseguente aggiornamento del piano. La decisione di discostarsi dalla prescrizione specialistica non poteva essere sorretta dal solo richiamo al raggiungimento degli obiettivi del PEI, poiché quel piano era fondato su un quadro del minore non pienamente coincidente con quello risultante dalla diagnosi più recente. Neppure era sufficiente affermare che la bocciatura avrebbe potuto vanificare i progressi raggiunti: la non ammissione non ha natura sanzionatoria, ma funzione educativa e formativa, e può essere disposta quando la ripetizione dell'anno sia necessaria per consentire una più adeguata maturazione personale e culturale. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi accolti nei sensi della motivazione. Le spese sono state compensate, con salvezza della refusione del contributo unificato ove dovuto e versato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La disposizione è richiamata per qualificare la situazione di handicap grave del minore, rilevante nel percorso di inclusione scolastica e nella valutazione della sua ammissione al grado successivo.

  • art. 12, comma 5, l. 104/1992

    Il profilo di funzionamento, comprensivo della diagnosi funzionale e del profilo dinamico-funzionale, costituisce il documento di riferimento per la predisposizione del PEI ed è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

  • art. 5, comma 4, lett. a), d.lgs. 66/2017

    propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI)

    Il profilo di funzionamento è necessario e propedeutico alla predisposizione del PEI.

  • art. 5, comma 4, lett. d), d.lgs. 66/2017

    aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona

    L'aggiornamento del profilo di funzionamento è necessario sia al passaggio di grado di istruzione sia quando intervengano nuove condizioni di funzionamento.

  • art. 4, comma 2, D.I. 182/2020

    il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie

    Quando emergano modifiche significative del profilo di funzionamento, la verifica intermedia del GLO e l'aggiornamento del PEI costituiscono passaggi necessari per una valutazione scolastica adeguatamente istruita e motivata.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Sono richiamati in relazione ai principi generali dell'azione amministrativa e all'obbligo di motivazione degli atti impugnati.

  • art. 73 c.p.a.

    Disciplina i termini per il deposito di memorie e documenti; il TAR ha ritenuto tempestiva la memoria del ricorrente e tardivi i documenti dell'istituto depositati il 14 novembre 2025.

  • art. 52, commi 3, 4 e 5, c.p.a.

    Il TAR ha applicato le regole sulla proroga e sul computo dei termini processuali a ritroso, ritenendo che la scadenza di sabato non imponesse l'anticipazione al venerdì nel caso esaminato.

  • art. 316 c.c.

    Il TAR ha escluso che la scelta educativa scolastica impugnata rientri negli atti di straordinaria amministrazione per i quali sarebbe necessaria l'azione congiunta di entrambi i genitori.

Massime di principio

  • Le valutazioni del consiglio di classe sulla promozione di un alunno costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti del difetto di motivazione, della carenza di istruttoria e della manifesta illogicità.
  • Quando una diagnosi funzionale aggiornata modifichi significativamente il profilo di funzionamento dell'alunno, soprattutto in occasione del passaggio a un diverso grado di istruzione, l'istituzione scolastica deve procedere alla verifica intermedia del PEI tramite il GLO e, se necessario, all'aggiornamento del piano prima di fondare su di esso la decisione di ammissione o non ammissione.
  • La decisione scolastica di discostarsi dalla prescrizione di ripetenza contenuta in una diagnosi funzionale aggiornata deve confrontarsi specificamente con le risultanze cliniche e non può essere motivata soltanto dal raggiungimento degli obiettivi fissati in un PEI fondato su un quadro clinico non più attuale.
  • La non ammissione alla classe successiva non ha natura sanzionatoria, ma finalità educativa e formativa; pertanto, l'interesse del genitore all'annullamento della promozione può essere concreto e attuale quando la ripetizione dell'anno sia ritenuta necessaria per la maturazione personale e scolastica dell'alunno.
  • Il ricorso contro determinazioni amministrative concernenti l'educazione scolastica di un minore può essere proposto da uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, poiché tali scelte non costituiscono, di regola, atti di straordinaria amministrazione che richiedono l'azione congiunta.

Come è indicizzato

MaterieScuolaLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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