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Sentenza

Sentenza n. 59/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'accertamento e dichiarazione dell'obbligo del Comune resistente di provvedere sulla istanza sollecitatoria dei poteri repressivi trasmessa in data 22.11.24 dalla ricorrente e protocollata agli atti del Comune al n. 2024- 0618297/E del 25.11.24 e della conseguente illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione in relazione alla stessa; e per la condanna del Comune resistente a pronunciarsi sull'istanza anzidetta entro un termine non superiore a 30 giorni, nominando sin d'ora, in caso di protratta inerzia, un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva a spese dell'Amministrazione.

Giustizia amministrativa202501668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune sull'istanza sollecitatoria del terzo volta all'esercizio dei poteri di controllo, inibizione e repressione su una SCIA edilizia alternativa al permesso di costruire e relativa variante

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio del Comune di Padova su un'istanza trasmessa nel novembre 2024, con la quale aveva sollecitato l'esercizio dei poteri di controllo, inibizione ed eventuale repressione relativi a una SCIA alternativa al permesso di costruire e a una relativa variante presentate dal controinteressato negli anni 2016 e 2017. Ha domandato inoltre la condanna del Comune a provvedere entro trenta giorni e la nomina, in caso di ulteriore inerzia, di un commissario ad acta. La pretesa si fondava sulla facoltà del terzo interessato di sollecitare le verifiche amministrative previste dall'art. 19 l. 241/1990 e di agire contro il silenzio ai sensi dell'art. 31 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo ormai definitivamente esaurito il potere del Comune di esercitare i poteri inibitori, repressivi e conformativi sollecitati. L'art. 19 l. 241/1990 consente l'esercizio dei poteri ordinari entro trenta giorni per la SCIA edilizia; decorso tale termine, i poteri possono essere esercitati solo alle condizioni dell'art. 21-nonies l. 241/1990, entro il termine massimo previsto per l'autotutela sui provvedimenti ampliativi. Il giudice ha richiamato la sentenza n. 45/2019 della Corte costituzionale, secondo cui tali limiti temporali valgono anche per la sollecitazione proveniente dal terzo: il controllo non può essere richiesto sine die, poiché la posizione del segnalante si consolida a tutela dell'affidamento e della certezza dei rapporti giuridici. Poiché la SCIA e la variante risalivano al 2016-2017, i lavori erano terminati il 31 maggio 2018 e l'istanza era stata presentata soltanto nel 2024, erano scaduti sia il termine ordinario sia quello per l'esercizio dei poteri in autotutela. Ne conseguiva l'assenza di un obbligo del Comune di provvedere e, quindi, l'inammissibilità dell'azione avverso il silenzio. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Comune e del controinteressato, liquidate in euro 1.500 per ciascuno, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    poteri inibitori, repressivi e conformativi esercitabili entro il termine ordinario di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA

    La pubblica amministrazione deve esercitare i poteri ordinari di controllo sulla SCIA entro il termine previsto dalla legge, privilegiando, ove possibile, i provvedimenti conformativi.

  • art. 19, comma 4, l. 241/1990

    in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-novies

    Dopo la scadenza del termine ordinario, i poteri di controllo possono essere esercitati soltanto alle condizioni dell'annullamento d'ufficio, compreso il rispetto del termine massimo previsto per l'autotutela.

  • art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990

    riducendo però il primo termine ... da sessanta a trenta giorni

    Per la SCIA edilizia il termine per l'esercizio dei poteri inibitori ordinari è ridotto a trenta giorni.

  • art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990

    sollecitare l’esercizio delle “verifiche” spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del Codice del processo amministrativo

    Il terzo può sollecitare i controlli sulla SCIA e, in caso di inerzia, proporre l'azione avverso il silenzio, ma solo finché sussiste il corrispondente potere amministrativo.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Costituisce il parametro per l'esercizio dei poteri di controllo tardivi sulla SCIA, richiedendo interesse pubblico, bilanciamento degli interessi e rispetto del termine massimo di autotutela.

  • art. 31, commi 1, 2 e 3, c.p.a.

    Disciplina l'azione contro il silenzio, esperibile dal terzo nei limiti in cui persista un obbligo dell'amministrazione di provvedere.

  • art. 63, comma 1, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla l. 29 luglio 2021, n. 108

    Ha ridotto da diciotto a dodici mesi il termine richiamato per l'esercizio dei poteri tardivi sulla SCIA.

  • art. 1, l. 2 dicembre 2025, n. 182

    Il provvedimento richiama l'ulteriore riduzione a sei mesi del termine per l'esercizio dei poteri tardivi.

Massime di principio

  • Il terzo interessato può sollecitare i controlli dell'amministrazione sulla SCIA e proporre l'azione avverso il silenzio soltanto finché l'amministrazione conserva il potere di esercitare quelle verifiche; l'azione non può trasformarsi in uno strumento per riaprire sine die il controllo amministrativo.
  • Per la SCIA edilizia, i poteri inibitori, repressivi e conformativi ordinari devono essere esercitati entro trenta giorni dalla presentazione della segnalazione; dopo tale termine, l'intervento amministrativo è possibile solo alle condizioni e nei limiti temporali previsti per l'annullamento d'ufficio.
  • La scadenza dei termini legislativi di controllo sulla SCIA consolida la posizione del segnalante e fa venir meno, con il corrispondente potere amministrativo, anche l'interesse legittimo del terzo a sollecitare l'intervento dell'amministrazione.
  • Quando i poteri amministrativi sollecitati dal terzo sono ormai definitivamente esauriti, non sussiste alcun obbligo di provvedere e l'azione avverso il silenzio deve essere dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoLegittimo affidamentoTutela del terzo

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