Cassazione Civile, Ordinanza n. 31565/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di cinque medici di assistenza primaria di ottenere il compenso previsto dall'art. 59, lett. b), comma 4, dell'accordo collettivo nazionale di medicina generale per gli anni 2006 e 2007, assumendo di avere svolto l'attività in forma di medicina di gruppo dal 9 febbraio 2006. La Corte d'appello ha però ritenuto che agli atti vi fosse solo una lettera del 9 febbraio 2006, considerata mera comunicazione del mutamento della forma associativa, e non l'atto costitutivo della medicina di gruppo richiesto dall'art. 54, comma 4, lett. s), dell'A.C.N., dal cui ricevimento decorrevano gli effetti economici. I ricorrenti hanno proposto sei motivi: (1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale valorizzato una deduzione dell'azienda sulla mancata ricezione dell'atto costitutivo, ritenuta nuova in appello; (2) ulteriore violazione dell'art. 345 c.p.c., degli artt. 111 e 24 Cost. e degli artt. 115 e 416, comma 3, c.p.c. per asserita lesione del diritto di difesa e del principio di non contestazione; (3) violazione dell'art. 54 A.C.N., sostenendo che si trattasse di mera trasformazione da precedente forma associativa a medicina di gruppo e che la nota del 9 febbraio 2006 integrasse i requisiti dell'atto costitutivo; (4) violazione dell'art. 54 A.C.N. e degli artt. 1362 ss. c.c. per errata interpretazione della disciplina e della nota del 9 febbraio 2006; (5) violazione dell'art. 54, comma 15, A.C.N. per avere la Corte richiamato la lett. C) anziché la fattispecie della lett. A); (6) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 132 e 161 c.p.c., sempre in relazione all'asserito errore sul richiamo normativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la deduzione dell'azienda sulla mancata trasmissione dell'atto costitutivo non integrava eccezione in senso stretto, ma mera difesa relativa a un requisito costitutivo del diritto azionato, il cui onere probatorio gravava sui medici; ha inoltre osservato che la non contestazione riguardava solo la ricezione della lettera del 9 febbraio 2006, non la sua idoneità a costituire l'atto richiesto. Ha dichiarato inammissibili i motivi terzo e quarto perché, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miravano in realtà a una diversa lettura degli atti e della lettera del 9 febbraio 2006, senza denunciare specifiche violazioni delle regole ermeneutiche. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per difetto di decisività dell'asserito errore di richiamo normativo, poiché la decisione si fondava sul mancato invio dell'atto costitutivo fino alla data indicata in sentenza. Ha infine respinto il sesto motivo, escludendo che l'errato richiamo normativo avesse determinato motivazione apparente, poiché il nucleo decisorio restava integro. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 59, lett. b), comma 4, A.C.N. medicina generale
compenso maturato negli anni 2006 e 2007
la pretesa economica dei medici era subordinata ai presupposti previsti dall'accordo collettivo per l'attività in medicina di gruppo
art. 54, comma 4, lett. s), A.C.N. 2005
"l'azienda, ricevuto l'atto costitutivo, ne verifica i requisiti di validità e, entro 15 giorni, ne prende atto con provvedimento del Direttore generale. Gli effetti economici decorrono dal ricevimento dell'atto costitutivo"
l'atto costitutivo è requisito necessario per il sorgere valido del diritto al compenso e la decorrenza degli effetti economici è collegata al suo ricevimento
la Corte ha escluso che una semplice comunicazione del mutamento della forma associativa possa sostituire l'atto costitutivo richiesto dalla disciplina collettiva
la deduzione dell'assenza di prova della trasmissione dell'atto costitutivo è stata qualificata come mera difesa, non come eccezione nuova in senso stretto
la censura sul principio di non contestazione è stata respinta perché la non contestazione riguardava un diverso fatto storico, ossia la ricezione della lettera del 9 febbraio 2006
richiamato dai ricorrenti insieme agli altri vizi processuali, ma la doglianza è stata disattesa perché non incideva sul fatto costitutivo del diritto
art. 111 Cost.
richiamato sia per il diritto di difesa sia per la denuncia di motivazione apparente, ma la Corte ha escluso la lesione denunciata
art. 24 Cost.
richiamato dai ricorrenti a tutela del diritto di difesa, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza
invocato per censurare l'interpretazione della nota del 9 febbraio 2006, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse solo a una rivalutazione del merito
richiamato implicitamente nel riferimento agli artt. 1362 ss. c.c., senza autonoma decisività nel caso
esclusa la nullità della sentenza per motivazione apparente
richiamato dai ricorrenti per la dedotta nullità della sentenza, ma senza esito favorevole
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando il diritto azionato è subordinato a un preciso adempimento formale previsto dalla disciplina collettiva o contrattuale, la prova di tale adempimento grava sulla parte che invoca il diritto.
- La deduzione, da parte del convenuto/appellato, della mancata prova del fatto costitutivo del diritto non integra eccezione nuova in senso stretto se si limita a negare l'esistenza di un presupposto dell'azione.
- Il principio di non contestazione opera solo rispetto al fatto storico effettivamente allegato e contestato; non può essere esteso a fatti diversi o a qualificazioni giuridiche non condivise dal giudice di merito.
- Una censura che, sotto la veste della violazione di legge, solleciti una diversa lettura di documenti o atti di causa è inammissibile in cassazione se non indica specifiche violazioni delle regole legali di interpretazione.
- L'erroneo richiamo di una lettera o di una disposizione normativa non determina cassazione se non incide sulla ratio decidendi, cioè sul nucleo argomentativo decisivo della sentenza.
- La denuncia di motivazione apparente è infondata quando, nonostante un possibile riferimento normativo inesatto, la sentenza conservi una motivazione intelligibile e idonea a sorreggere la decisione.
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