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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13736/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la rettifica catastale di un impianto eolico censito in categoria D/2. La società contribuente aveva presentato una dichiarazione DOCFA per l'aggiornamento del catasto urbano, indicando una rendita calcolata solo su terreno, fondazione e sistemazione dell'area esterna. L'Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica, aveva ritenuto incompleta la dichiarazione e aveva rideterminato la rendita includendo anche la torre eolica, le spese tecniche, gli oneri finanziari e il profitto dell'imprenditore, oltre a un diverso valore del lotto. La società aveva impugnato l'avviso; i giudici di merito avevano accolto il ricorso e annullato integralmente l'atto. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva esaminato solo l'esclusione della torre eolica ma non le ulteriori contestazioni dell'Ufficio sulla quantificazione di suolo, fondazioni, spese tecniche, oneri finanziari e profitto; con il secondo ha dedotto violazione delle norme catastali e della disciplina di settore, sostenendo che, esclusa la torre eolica dalla rendita perché impianto funzionale al processo produttivo, restava comunque dovuto il riesame della rendita delle componenti residue secondo l'approccio di costo, comprendente suolo, fondazioni, piazzola e cabina prefabbricata, con computo di spese tecniche, profitto dell'imprenditore e oneri finanziari. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che non vi fosse omessa pronuncia perché la decisione di merito, nel dispositivo e nella sua impostazione, implicava comunque il rigetto delle ulteriori censure dell'Ufficio. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che, esclusa la torre eolica e gli aerogeneratori dal computo della rendita catastale, il giudice di merito non poteva annullare integralmente l'avviso senza verificare la corretta rideterminazione della rendita delle componenti residue dell'impianto e senza esaminare le voci di costo rilevanti secondo l'approccio di costo. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se vi è totale pretermissione di una domanda o di un punto decisivo; non sussiste quando la decisione adottata comporti implicitamente il rigetto della censura.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in combinato con l'art. 112 c.p.c. per il vizio di omessa pronuncia nel processo tributario.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Usato come base del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Usato come base del motivo per violazione e falsa applicazione della disciplina catastale.

  • art. 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    La rendita catastale degli immobili speciali si determina con stima diretta, secondo i criteri normativi e di prassi richiamati dalla Corte.

  • artt. 27 e 28 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Per gli immobili a destinazione speciale o particolare, la stima può avvenire con procedimento diretto o indiretto; nel procedimento indiretto va considerato il costo di ricostruzione con adeguato coefficiente di riduzione, se dovuto.

  • art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    "Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati... l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652... si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012"

    Ha attribuito valore normativo alla circolare n. 6/T del 2012 per la stima catastale degli immobili speciali, senza essere abrogato dalla legge del 2015.

  • art. 1, commi 21 e 22, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    Ha ridefinito l'oggetto della stima catastale degli immobili dei gruppi D ed E, escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, ma non ha abrogato il comma 244 della L. 190/2014 né le metodologie estimative richiamate.

  • circolare Agenzia del Territorio n. 6/T del 30 novembre 2012

    È stata recepita con valore normativo per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare; nell'approccio di costo indica le componenti del costo di produzione e il profitto normale del promotore.

  • circolare Agenzia del Territorio n. 2/E dell'1 febbraio 2016

    È richiamata come chiarimento secondo cui l'art. 1, comma 21, L. 208/2015 ridefinisce le componenti da considerare nella stima e quelle da escludere perché funzionali al processo produttivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza, pur priva di un'espressa risposta su un motivo, lo abbia comunque respinto implicitamente mediante una decisione incompatibile con la sua accoglienza.
  • Nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, la stima diretta può essere effettuata con approccio diretto o con approccio indiretto basato sul costo di ricostruzione; in quest'ultimo caso vanno considerate le componenti di costo rilevanti secondo la disciplina tecnica applicabile.
  • Per gli impianti eolici, dopo l'esclusione di torri e aerogeneratori perché funzionali al processo produttivo, la rendita va comunque rideterminata sulle sole componenti residue immobilizzate, non potendo essere annullato integralmente l'atto di classamento se permane una base imponibile catastale da valutare.
  • L'art. 1, comma 21, L. 208/2015 ha ridefinito l'oggetto della stima catastale per gli immobili dei gruppi D ed E, ma non ha eliminato il rinvio normativo alla circolare n. 6/T del 2012 contenuto nell'art. 1, comma 244, L. 190/2014.
  • Nel procedimento indiretto di stima catastale, le spese tecniche, gli oneri finanziari e il profitto normale dell'imprenditore/promotore sono voci rilevanti da computare sul valore delle sole componenti immobiliari effettivamente imponibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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