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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08134/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una società era stata destinataria di un avviso di accertamento con recupero a tassazione di costi dedotti nell'anno d'imposta 2007, tra cui spese varie, commissioni a intermediari, acquisti di materiali e costi per sponsorizzazioni. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente; in appello l'ufficio e la contribuente avevano visto respingere entrambi gli appelli dalla CTR. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 8 d.l. n. 16/2012 e dell'art. 14, commi 4 e 4-bis, L. n. 537/1993, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere non provata la riferibilità di taluni costi ad attività illecite, mentre dagli atti di verifica e dal procedimento penale richiamato sarebbe emersa la riconducibilità dei costi a beni e servizi utilizzati per la realizzazione della fattispecie criminosa; (2) violazione dell'art. 108 TUIR, deducendo che le spese per congressi e convegni avrebbero dovuto essere qualificate come spese di rappresentanza e non come spese di pubblicità, quindi solo parzialmente deducibili. La società intimata non si è costituita in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi del ricorso. Quanto al primo, ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata dimostrazione, da parte dell'Ufficio, sia di fatti penalmente rilevanti con sufficiente precisione sia della concreta riferibilità dei costi a beni e servizi utilizzati per la commissione del reato; ha inoltre evidenziato che il ricorso non assolveva l'onere di specificità e che i passaggi del pvc richiamati erano comunque troppo generici. Quanto al secondo, ha rilevato difetto di precisione e autosufficienza, perché l'Agenzia si limitava ad allegare in modo generico la natura delle spese senza indicare adeguatamente i documenti e le deduzioni svolte nei gradi di merito; inoltre ha confermato l'impostazione della CTR secondo cui la qualificazione dipende dal fine perseguito, e le spese erano state accertate come dirette a promuovere la commercializzazione dei prodotti presso i presidi sanitari, dunque come spese di pubblicità. Il ricorso è stato quindi respinto sul piano processuale, con conferma della decisione di merito favorevole alla contribuente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene invocato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 8 d.l. n. 16/2012

    richiamato dall'Agenzia come norma che disciplina l'indeducibilità dei costi riferiti ad attività illecite e la relativa clausola di salvaguardia

  • art. 14, commi 4 e 4-bis, L. n. 537/1993

    la Corte ribadisce che l'indeducibilità dei costi da reato richiede la prova della riferibilità dei costi a beni e servizi utilizzati per la realizzazione della fattispecie criminosa

  • art. 108 TUIR

    richiamato per la deducibilità e qualificazione delle spese di pubblicità/rappresentanza

  • art. 2697 c.c.

    evocato implicitamente nel ragionamento sulla ripartizione dell'onere della prova a carico dell'Ufficio

  • art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993

    la Corte evidenzia che l'Ufficio avrebbe dovuto provare la concreta utilizzazione dei beni e servizi nella commissione del reato

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario sui costi asseritamente connessi ad attività illecite, l'Amministrazione finanziaria deve indicare con precisione i fatti penalmente rilevanti e dimostrare il nesso concreto tra i costi recuperati a tassazione e i beni o servizi utilizzati per la realizzazione del reato; allegazioni generiche o il mero richiamo a indagini penali non sono sufficienti.
  • La censura di legittimità deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito fonda la decisione sulla mancata prova di un fatto costitutivo, il ricorso che contesti solo profili diversi o che riproponga genericamente il materiale istruttorio è inammissibile.
  • Ai fini della distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza conta la finalità concreta della spesa, non la sola sua denominazione: sono pubblicitarie le spese dirette a promuovere prodotti o servizi e ad accrescere in modo diretto le vendite, mentre sono di rappresentanza quelle dirette principalmente a migliorare immagine e prestigio dell'impresa.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: chi denuncia un errore di sussunzione o di qualificazione fiscale deve indicare con chiarezza gli atti, i documenti e le deduzioni svolte nei gradi di merito che sorreggono la censura.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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