Cassazione Civile, Ordinanza n. 09543/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'ente di ricerca per recuperare euro 6.882,27 corrisposti in eccedenza a titolo di trattamento di fine rapporto a una dipendente che aveva prestato servizio prima presso un istituto sperimentale incardinato nel Ministero e poi, dal 1 ottobre 2004, presso il CRA/CREA a seguito di transito nei ruoli dell'ente. La lavoratrice ha opposto l'ingiunzione deducendo l'illegittimità della procedura e l'infondatezza della pretesa restitutoria. Il Tribunale ha accolto l'opposizione e la Corte d'appello ha rigettato l'appello dell'ente. Nel ricorso per cassazione l'ente ha denunciato la violazione degli artt. 3 e 38 d.P.R. n. 1032/1973 e la falsa applicazione dell'art. 13 l. n. 70/1975, dell'art. 6, comma 4, l. n. 554/1988 e dell'art. 2112 c.c., sostenendo che per il periodo di servizio svolto alle dipendenze dello Stato si sarebbe dovuto applicare il regime dell'indennità di buonuscita ex d.P.R. n. 1032/1973, senza estendere a tale periodo il criterio dell'art. 13 l. n. 70/1975, e che la disciplina richiamata dalla Corte territoriale non sarebbe pertinente perché il trasferimento sarebbe avvenuto in base al d.lgs. n. 454/1999; ha inoltre escluso la rilevanza del d.P.C.M. n. 716/1994 e dell'art. 2112 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura dell'ente. Ha affermato che, in base al d.lgs. n. 454/1999, il rapporto di lavoro del personale trasferito al CRA è unico, con continuità del rapporto e mantenimento dell'anzianità di servizio; di conseguenza, anche il trattamento di fine servizio va liquidato unitariamente secondo l'art. 13 l. n. 70/1975, senza frazionare il periodo pregresso presso il Ministero da quello successivo presso l'ente di destinazione. Le critiche relative al richiamo, da parte della sentenza impugnata, della disciplina sulla mobilità di cui all'art. 6 l. n. 554/1988 sono state ritenute non decisive perché svolte solo in via rafforzativa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'ente ricorrente alle spese e con esclusione dell'ulteriore contributo unificato per la natura pubblica dell'ente e il regime della prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 2 r.d. n. 639 del 1910
richiamato solo quale base del provvedimento opposto; non oggetto della ratio decisoria della Cassazione
art. 3 d.P.R. n. 1032 del 1973
invocato dal ricorrente per sostenere il criterio di calcolo dell'indennità di buonuscita per il periodo di servizio statale
art. 38 d.P.R. n. 1032 del 1973
invocato dal ricorrente insieme all'art. 3 per il diverso criterio di liquidazione del trattamento di fine servizio
ritenuto applicabile unitariamente all'intero rapporto di lavoro del personale trasferito, senza frazionare il servizio svolto prima e dopo il transito
art. 6, comma 4, l. n. 554 del 1988
richiamato dalla sentenza impugnata solo in via rafforzativa; la Cassazione lo considera non decisivo nel caso concreto
invocato dal ricorrente per escluderne l'applicabilità; la Corte ha fondato la decisione sulla disciplina speciale del d.lgs. n. 454/1999
disciplina speciale che istituisce il CRA e prevede la soppressione del ruolo ministeriale con trasferimento del personale, mantenimento dell'anzianità e continuità del rapporto
richiamato per il rinvio a statuto e regolamenti di organizzazione del CRA, presupposto dell'efficacia del trasferimento
art. 51 d.P.R. n. 1318 del 1967
richiamato come riferimento del ruolo soppresso del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria
richiamato dal ricorrente per sostenere una disciplina temporanea della mobilità, ritenuta non pertinente alla fattispecie
richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza di tutela del maggior trattamento di fine rapporto nel caso di trasferimento tra amministrazioni
base della condanna alle spese in ragione della soccombenza
richiamato per escludere il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'ente pubblico
norma utilizzata come criterio unitario di liquidazione del trattamento di fine servizio per effetto della continuità del rapporto
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale prevede la soppressione del ruolo di provenienza e il trasferimento del personale con mantenimento dell'anzianità di servizio, il rapporto di lavoro deve essere considerato unitario anche ai fini del trattamento di fine servizio.
- In presenza di continuità normativa del rapporto e di conservazione dell'anzianità maturata, il trattamento di fine servizio va liquidato in modo complessivo, senza frazionare il periodo lavorato presso l'amministrazione di origine da quello prestato presso l'ente di destinazione.
- Il rinvio, nella motivazione della sentenza di merito, a discipline di mobilità diverse da quella concretamente applicabile non è decisivo se la decisione trova comunque corretto fondamento nella disciplina speciale pertinente alla fattispecie.
- La censura di violazione di legge è infondata quando pretende di scindere artificialmente un rapporto che la legge qualifica come continuato e unitario, specie in tema di anzianità e di conseguenze economiche collegate al servizio prestato.
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