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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16200/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una caduta occorsa a una donna mentre camminava su un marciapiede cittadino, dove avrebbe inciampato in un gruppo di radici di albero non segnalate che avevano creato un avvallamento dell'asfalto. La danneggiata ha chiesto il risarcimento dei danni all'ente proprietario/custode della strada, che aveva chiamato in garanzia una società esecutrice di lavori. Sia il tribunale sia, in sede di rinvio, la corte d'appello hanno rigettato la domanda ritenendo che l'evento fosse dipeso esclusivamente dalla condotta distratta della danneggiata, qualificata come caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode. Con il ricorso per cassazione la danneggiata ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2051 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse valorizzato solo la negligenza della vittima senza verificare se la sua condotta fosse davvero imprevedibile per il custode e quindi idonea a interrompere il nesso causale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura. Ha richiamato i principi elaborati in materia di responsabilità da cosa in custodia: il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa ed evento; il comportamento colposo del danneggiato rileva ex art. 1227, comma 1, c.c. ma esclude integralmente la responsabilità del custode solo se integra un fatto oggettivamente imprevedibile e inevitabile, tale da costituire causa esclusiva del danno secondo il criterio della regolarità causale. Applicando tali principi, la Corte ha affermato che il giudice di merito aveva già valutato, sia pure implicitamente, l'imprevedibilità ed eccezionalità della condotta della danneggiata, desumendola dall'evidenza dell'avvallamento del marciapiede e dalla conoscenza dei luoghi da parte della stessa. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cosa in custodia è fondata su un criterio di imputazione oggettiva che prescinde dalla colpa del custode; il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa ed evento, mentre il fortuito esclude la responsabilità solo se integra una causa oggettivamente imprevedibile e inevitabile.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    Il fatto colposo del danneggiato può rilevare come concausa del danno e determinare una riduzione del risarcimento; se però la condotta è imprevedibile e da sola sufficiente a causare l'evento, può escludere integralmente la responsabilità del custode.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato unitamente all'art. 2051 c.c. per la valutazione dell'incidenza causale della condotta del danneggiato.

  • art. 41, primo comma, c.p.

    Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento

    Esprime il principio di equivalenza causale: il concorso di più fattori non esclude di regola il nesso causale.

  • art. 41, secondo comma, c.p.

    Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento

    La causa sopravvenuta interrompe il nesso solo se è autonoma e da sola sufficiente a produrre l'evento, secondo un giudizio di regolarità causale.

  • art. 40 c.p.

    Richiamato come base del ragionamento condizionalistico sull'equivalenza delle condizioni.

  • art. 2 Cost.

    Evocato per collegare il dovere di ragionevole cautela del danneggiato al principio di solidarietà.

  • art. 366 n. 3 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto conforme al requisito di intelligibilità del fatto sostanziale e processuale.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La relativa eccezione di inammissibilità è stata disattesa perché non era necessario l'esame di atti o documenti ulteriori.

  • art. 369 n. 2 c.p.c.

    La relativa eccezione di inammissibilità è stata disattesa per le stesse ragioni.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1-bis, art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per la misura dell'ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • Nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. il custode risponde in via oggettiva del danno cagionato dalla cosa, ma il danneggiato deve allegare e provare il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo.
  • La condotta colposa del danneggiato non è automaticamente idonea a escludere la responsabilità del custode: occorre che presenti caratteri di oggettiva imprevedibilità e inevitabilità tali da assumere efficacia causale esclusiva.
  • Il giudizio sul fortuito o sulla causa esclusiva va compiuto secondo il criterio della regolarità causale ex ante, non sulla sola base della genericità della negligenza della vittima.
  • Se la situazione di pericolo è evidente e normalmente superabile con ordinarie cautele, la distrazione del danneggiato può interrompere il nesso causale tra cosa ed evento.
  • La valutazione della condotta del danneggiato può essere espressa anche implicitamente dal giudice di merito, purché dal ragionamento decisorio emerga l'apprezzamento dell'imprevedibilità della condotta stessa.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggioreBuona fede e correttezza

Testo integrale

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