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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13805/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso due avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2015: uno nei confronti della società, con recupero a tassazione di maggiori ricavi ai fini IRES, IVA e IRAP mediante accertamento induttivo fondato sull'antieconomicità della gestione e sull'inattendibilità dei ricavi dichiarati; uno nei confronti del socio titolare del 75% delle quote, al quale era stato imputato, ai fini IRPEF, un maggiore reddito di capitale assumendo la natura di società a ristretta base e la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. Società e socio avevano impugnato gli atti deducendo l'illegittimità dell'accertamento induttivo in presenza di contabilità regolare e la violazione del divieto di doppia imposizione per la presunta distribuzione degli utili. In appello la CGT di secondo grado aveva accolto i gravami, ritenendo errata la ricostruzione dei ricavi operata dall'Ufficio. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 54 e 23 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., per erronea dichiarazione di contumacia dell'Ufficio, omessa considerazione delle controdeduzioni e motivazione solo apparente; 2) in subordine, violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e 54, comma 2, d.P.R. 633/1972, per avere il giudice d'appello ritenuto inattendibile la ricostruzione induttiva dei ricavi dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione apparente e che l'erronea dichiarazione di contumacia dell'Ufficio avesse inciso concretamente sul diritto di difesa, poiché le controdeduzioni non erano state considerate. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazioni di legge; la Corte ha però fondato l'accoglimento sul vizio di motivazione apparente e sul pregiudizio al diritto di difesa derivante dalla erronea declaratoria di contumacia.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della nullità della sentenza per motivazione meramente apparente.

  • art. 23 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione alla violazione processuale denunciata per l'omessa considerazione delle controdeduzioni dell'Ufficio.

  • art. 54 d.lgs. 546/1992

    Richiamato insieme all'art. 23 d.lgs. 546/1992 e, nella motivazione, per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    Richiamato come base normativa dell'accertamento analitico-induttivo dei ricavi.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972

    Richiamato come base normativa dell'accertamento IVA e della ricostruzione induttiva dei ricavi.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Utilizzato per affermare che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per giustificare l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Interpretato come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con rilievo solo per le anomalie motivazionali gravi.

Massime di principio

  • L'erronea dichiarazione di contumacia di una parte non determina di per sé nullità rilevante in cassazione se non abbia concretamente inciso sul diritto di difesa o sulla decisione; quando invece abbia comportato l'omessa valutazione delle difese svolte, il vizio è rilevante.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando è graficamente esistente ma non consente di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione, perché espressa in formule apodittiche, tautologiche o non argomentate.
  • Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo è limitato alle anomalie che integrano violazione del "minimo costituzionale".
  • Quando il giudice di merito accoglie o respinge le tesi sulla base di una ricostruzione fattuale o contabile, deve esporre un percorso argomentativo verificabile; il richiamo a conclusioni senza supporto argomentativo integra motivazione apparente.
  • In presenza di un errore processuale che impedisca la considerazione delle difese di una parte, la sentenza può essere cassata sia per il vizio procedurale sia per il conseguente difetto di motivazione.
  • rami":["Tributi","Processo civile"],"materie":["Accertamento","Contenzioso tributario","Impugnazioni"],"sottomaterie":["Ricorso per cassazione"],"istituti_giuridici":["Onere della prova","Giudicato"]}]}】}]}}`}]}]}]}]}]}]}]},">}]}]}】}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]〉]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]︎}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}】}】}]}]】}]}‍】}]}႕】}]}]}】}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}`}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}`]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
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