Sentenza del 11/08/2020 n. 16906 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Fondazione chiedeva il rimborso di maggiori versamenti IRPEG per i periodi d'imposta 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999 sostenendo di aver diritto all'aliquota agevolata (DPR 601/1973, art.6). L'Agenzia negò i rimborsi; la Fondazione ottenne accoglimento in primo grado. La CTR confermò il diritto al rimborso per quattro annualità ritenendo che atti dell'Ufficio costituissero "attestazioni" ai sensi del D.L. 269/2003, art.10 e che fosse sorto affidamento tutelabile ai sensi della L.212/2000, art.10; per l'annualità 1997-1998 la CTR invece respinse la domanda ritenendo la Fondazione esercitasse un'attività d'impresa bancaria.
La decisione
La Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso dell'Agenzia: ha cassato la sentenza della CTR quanto ai profili in cui questa aveva qualificato come efficaci ai sensi del D.L. 269/2003, art.10 provvedimenti emanati in data anteriore all'entrata in vigore della norma (violazione del principio di irretroattività) e ha rilevato che il provvedimento del 12/7/2004 non era una vera attestazione ai sensi dell'art.10 D.L. 269/2003 (mancava la richiesta formale e i contenuti tipici: certezza e liquidità del credito e data indicativa di erogazione). Ha altresì ritenuto che i documenti amministrativi prodotti non erano idonei a far nascere un affidamento tutelabile ai sensi della L.212/2000, art.10. Sul profilo del periodo 1997-1998 la Cassazione ha censurato l'insufficiente motivazione della CTR (la prova usata era temporalmente e fattualmente inidonea) e ha rinviato la causa alla CTR in diversa composizione perché riesamini, per ciascun periodo, se la Fondazione abbia dimostrato di aver svolto in concreto attività prevalente o esclusiva di promozione sociale e culturale (condizione per l'agevolazione ex DPR 601/1973, art.6). Liquidazione spese rimessa alla CTR.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, articolo 6
Stabilisce un'aliquota agevolata (ridotta alla metà) applicabile a determinate fondazioni bancarie; il diritto all'agevolazione si verifica in funzione dell'attività effettivamente svolta nell'anno d'imposta (prevalente o esclusiva promozione sociale/culturale) e non è determinato da uno status astratto.
Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 10
"(s)u richiesta dei creditori d'imposta intestatari del conto fiscale, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad attestare la certezza e la liquidità del credito, nonché la data indicativa di erogazione del rimborso."
Il procedimento e il relativo provvedimento si attivano solo su richiesta formale del creditore; l'attestazione deve contenere la certificazione della certezza e liquidità del credito e la data indicativa di erogazione. Non può essere applicata retroattivamente a provvedimenti emessi prima dell'entrata in vigore della norma.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 10
Introduce tutela del legittimo affidamento nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria. Per far sorgere un affidamento tutelabile è necessaria un'attività amministrativa chiara, coerente e non contraddittoria idonea a creare una situazione di apparenza di legittimità favorevole al contribuente; semplici note o riferimenti che non escludono ulteriori verifiche non sono sufficienti a generare affidamento.
Preleggi, articolo 11, comma 1
"La legge non ha effetto retroattivo salvo che disponga diversamente."
Principio di irretroattività: norme procedurali o che incidono su effetti di atti amministrativi non possono essere applicate a procedure o a provvedimenti conclusi prima della loro entrata in vigore (tempus regit actum).
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), articoli 107 e 108
Disciplina gli aiuti di Stato: agevolazioni nazionali che configurino aiuto selettivo possono essere incompatibili con il mercato interno se non autorizzate; la giurisprudenza della Corte di giustizia pone limiti all'efficacia esterna del giudicato nazionale quando l'applicazione di quest'ultimo ostacolerebbe il recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali/non autorizzati.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 53
L'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione in appello nel processo tributario richiede una esposizione chiara e univoca, non necessariamente formale e rigorosa; la specificità del motivo va valutata con flessibilità.
Codice civile, articolo 1988
La ricognizione di debito (riconoscimento) comporta lo spostamento dell'onere della prova sul debitore; se un provvedimento amministrativo è qualificabile come ricognizione di debito ciò potrebbe incidere sull'onere probatorio, ma la CTR non ha fondato la sua decisione primaria su tale qualificazione.
Codice civile, articolo 2909
Norma (richiamata nella giurisprudenza) sull'effetto esterno del giudicato: la giurisprudenza di legittimità e comunitaria ha delimitato l'estensione dell'efficacia esterna del giudicato quando la sua applicazione può confliggere con il diritto dell'Unione (es. recupero di aiuti di Stato).
Massime di principio
- Le «attestazioni» previste dal D.L. 269/2003, art.10 sono vincolate a una richiesta formale del creditore e devono contenere la certificazione della certezza e liquidità del credito e la data indicativa di erogazione; non possono essere retroattivamente attribuite ad atti amministrativi emessi prima dell'entrata in vigore della norma.
- Per far nascere un affidamento tutelabile ai sensi della L.212/2000, art.10, è necessaria un'attività amministrativa chiara, coerente e non contraddittoria: mere elencazioni o conferme di aver ricevuto istanze non bastano se lasciano impregiudicata la possibilità di successive verifiche.
- Il diritto all'agevolazione fiscale ex DPR 601/1973, art.6 per le fondazioni bancarie va valutato annualmente in base alla concreta attività svolta in ciascun esercizio: sentenze passate in giudicato su periodi diversi non fanno automaticamente stato per annualità differenti se i fatti cambiano.
- Se l'amministrazione non ha rilasciato una formale attestazione prevista da una norma successiva all'atto impugnato, non si può riconoscere l'irretrattabilità dei provvedimenti anteriori per semplice qualificazione formale da parte del giudice.
- Le questioni attinenti a possibili aiuti di Stato (TFUE art.107-108) possono limitare l'efficacia dei giudicati nazionali: laddove l'applicazione del giudicato impedisca il recupero di un aiuto illegittimo, il diritto dell'Unione può prevalere; in ogni caso il giudice nazionale deve valutare tali profili se rilevanti nel caso concreto.
- In contenziosi analoghi, il contribuente dovrebbe: a) produrre richieste formali per ogni strumento previsto (es. istanza specifica per attestazione ex D.L. 269/2003); b) documentare anno per anno la prevalenza dell'attività sociale/culturale; c) non fare affidamento su atti amministrativi generici o su giudicati riferiti a periodi diversi senza ulteriore prova.
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