Sentenza del 11/08/2020 n. 16880 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava al ricorrente maggior reddito per l'anno 1996 derivante dalla plusvalenza conseguente alla cessione di quote della società (---) a congiunti, poi rivendute a breve a due società a prezzo molto più elevato. L'Ufficio riteneva che la sequenza delle operazioni (cessioni intra-familiari, immediata rivendita, frazionamento delle quote sotto il 10% per ottenere il regime forfettario al 15% invece dell'aliquota analitica al 25%) fosse un'operazione elusiva volta a ottenere un indebito vantaggio fiscale; il ricorrente impugnava l'avviso per violazioni procedurali e di retroattività delle norme antielusive e negava l'esistenza di ragioni economiche che giustificassero l'operazione.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i profili procedurali invocati dal contribuente: l'art.12 dello Statuto del contribuente non si applicava come eccezione perché l'avviso derivava da elementi emersi dall'accertamento sulla società e la richiesta di documenti non costituiva l'avvio autonomo di una verifica ex art.12; le disposizioni antielusive (art.37-bis DPR 600/1973 introdotto dal D.Lgs. 358/1997) si applicano unitariamente dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. e quindi non potevano essere fatte valere retroattivamente per fatti del 1995/1996; sul merito la Corte ha confermato che, in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti (parentela, brevità dei passaggi, prezzo iniziale irrisorio, frazionamento per rientrare nel 10%), l'operazione era qualificabile come interposizione/elusiva e il contribuente non ha dimostrato valide ragioni economiche giustificative. Condanna del ricorrente alle spese per Euro 10.300,00 oltre oneri.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), articolo 12, commi 2 e 7
L'art.12 disciplina modalità e garanzie nelle procedure di accertamento dirette a un contribuente specifico; la Corte ha ritenuto che non si potesse applicare nel caso in cui l'avviso al ricorrente sia stato emesso sulla scorta di elementi già acquisiti nell'accertamento svolto nei confronti della società, e che la mera richiesta di documenti non costituisce avvio di una nuova attività di verifica soggetta alle formalità dell'art.12.
Decreto Legislativo n. 358/1997, articolo 7, comma 1
Ha introdotto nell'ordinamento l'art.37-bis al DPR 600/1973 con disposizioni antielusive; la Corte ha considerato tali disposizioni parte di un corpus unitario la cui efficacia decorre dall'entrata in vigore del D.Lgs.
Decreto Legislativo n. 358/1997, articolo 9, comma 5
Stabilisce la decorrenza temporale delle disposizioni introdotte dall'art.7 (quindi dell'art.37-bis); la Corte ha interpretato questa norma come riferita all'intero contenuto dell'art.37-bis, escludendo applicazioni parziali o retroattive di singoli commi procedurali.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, articolo 37-bis, comma 4
Prevede, a pena di nullità, la preventiva richiesta di chiarimenti al contribuente quando si intende applicare l'art.37-bis; la Corte ha ritenuto che tale requisito procedurale sia efficace solo per fattispecie posteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. 358/1997 e quindi non poteva invalidare l'avviso relativo al 1996.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, articolo 32
Consente all'Ufficio di richiedere documenti e chiarimenti; la Corte ha considerato tale richiesta come un contributo a completare un quadro già formato dall'accertamento sulla società e non come atto costitutivo di una nuova verifica soggetta alle garanzie dell'art.12 dello Statuto.
Legge n. 408/1990, articolo 10
Invocata in relazione alla contestazione di frode o simulazione: la Corte ha ritenuto sussistere una condotta elusiva/fraudolenta in assenza di ragioni economiche apprezzabili a giustificazione dell'operazione, applicando il principio antielusivo.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5)
Ordinanze richiamate nella sentenza
Principio consolidato secondo cui, in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, il reddito formalmente attribuito a soggetti interposti può essere imputato all'effettivo titolare; non rileva la distinzione tra interposizione fittizia o reale.
Massime di principio
- Se una serie di operazioni tra parti legate (congiunti) è seguita a breve da una rivendita a terzi a prezzo molto superiore e con frazionamento per ottenere un regime fiscale più favorevole, l'Amministrazione può ritenere sussistente un'operazione elusiva e ricostruire il reddito in capo al reale beneficiario.
- La richiesta di documenti o chiarimenti (art.32 DPR 600/1973) non equivale necessariamente all'avvio di una nuova procedura di accertamento soggetta alle garanzie dell'art.12 dello Statuto del contribuente; tutto dipende se l'atto si inserisce in un quadro già di per sé contestatorio emerso da una verifica nei confronti di terzi.
- Le disposizioni antielusive introdotte dal D.Lgs. 358/1997 (art.37-bis) si applicano, secondo la Corte, con decorrenza dall'entrata in vigore del D.Lgs.; non è ammessa la scissione tra profili procedurali e sostanziali per riconoscere efficacia retroattiva ad alcune norme.
- Il contribuente ha l'onere di provare l'esistenza di valide ragioni economiche, organizzative o familiari che giustifichino operazioni che altrimenti presentano indici sintomatici di elusione (prezzi anomali, rapidità dei passaggi, frazionamento volto a ottenere vantaggi fiscali).
- In presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti l'Amministrazione può imputare i risultati economici al reale titolare anche tramite accertamento per interposizione, senza dover distinguere tra interposizione reale o fittizia.
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