Sentenza del 11/08/2020 n. 16881 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Verifica fiscale sulle rimanenze di magazzino per gli anni 2005-2007; l'Ufficio ha ritenuto il valore delle rimanenze superiore a quello dichiarato e ha notificato tre avvisi di accertamento. La società impugna; la CTP di Vicenza in parte respinge e in parte annulla le sanzioni; l'Agenzia impugna in appello le pronunce che avevano annullato le sanzioni; la CTR respinge l'appello dell'Agenzia e accoglie parzialmente l'appello incidentale della società. In Cassazione l'Agenzia deduce che la CTR ha erroneamente ritenuto sussistere "incertezza normativa oggettiva" esimente dalle sanzioni, mentre la Corte rileva che la CTR aveva individuato e applicato le norme ma ha motivato erroneamente l'esenzione, e la società deduce altresì carenza motivazionale della CTR circa la valutazione del criterio di mercato e la consulenza tecnica prodotta.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso principale dell'Agenzia (ritenendo fondato il motivo sulla errata applicazione del principio di esenzione per "incertezza normativa"), assorbe gli altri motivi dell'Ufficio e accoglie parzialmente il ricorso incidentale della società sul secondo motivo (omessa motivazione). La sentenza della CTR è cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto - sezione di Mestre in diversa composizione per nuovo esame nei limiti indicati e per le spese.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000, articolo 10, comma 3
richiamata in tema di principio della non debenza delle sanzioni tributarie per incertezza normativa; la Corte accerta che la CTR ha applicato le norme e quindi non poteva invocare incertezza oggettiva come esimente
Decreto Legislativo n. 546/1992, articolo 8
richiamato nell'ambito del ragionamento sulle sanzioni e sulla corretta individuazione della norma applicabile; la Corte ritiene che la normativa fosse individuabile dalla CTR
Decreto Legislativo n. 472/1997, articolo 6, comma 2
norma che distingue tra incertezza normativa oggettiva e ignoranza soggettiva e che prevede esimenti; la Corte sottolinea che l'esenzione opera solo per incertezza oggettiva riconoscibile
Articolo 92 T.U.I.R.
norma invocata dalla CTR per il calcolo delle rimanenze (costo specifico); la Corte non censura l'applicazione della norma in sé ma richiede motivazione adeguata se si esclude il parametro di mercato
Articolo 2427 c.c., n. 9
richiamato dalla società quale fonte che consente di considerare anche il minor fra costo specifico e valore di mercato; la Corte richiede che la CTR motivi adeguatamente l'eventuale scarto dal criterio di mercato e la valutazione della consulenza tecnica
Articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
richiamato con riferimento ai motivi di cassazione e ai limiti di censura: il motivo ex n.3 (errata interpretazione o applicazione di norme) è stato in parte ritenuto inammissibile per questioni fattuali, mentre il motivo ex n.5 (omessa motivazione, nella versione anteriore alla novella) è stato accolto per l'omissione di valutazione della consulenza tecnica e di motivazione specifica
Articolo 112 c.p.c.
richiamato ma ritenuto assorbito; concerne il principio dispositivo e il ruolo delle parti nel processo
Decreto Legge n. 83/2012
menzionato come modifica normativa relativa all'art.360 c.p.c.; la Corte applica la formulazione previgente per la causa in esame
Massime di principio
- L'esenzione dalle sanzioni tributarie per "incertezza normativa" è configurabile solo quando esista una vera impossibilità oggettiva di individuare la norma applicabile dopo un corretto procedimento interpretativo; difficoltà soggettive o dubbi del contribuente non bastano.
- Il giudice d'appello che conferma la decisione di primo grado non può limitarsi a richiamarla pedissequamente: deve comunque motivare specificamente il proprio esame dei punti di doglianza, soprattutto quando sono prodotti elementi tecnici (es. consulenze) rilevanti per la valutazione.
- Nelle valutazioni delle rimanenze, la scelta tra costo specifico e valore di mercato richiede accertamenti fattuali e motivazione puntuale; l'affermazione generica che la valutazione di mercato è "soggettiva" non è sufficiente per escluderne l'utilizzo se la parte ha prodotto una consulenza tecnica che sostiene il minor valore di mercato.
- In Cassazione possono essere accolti sia i motivi dell'Amministrazione finanziaria (soprattutto quelli di diritto che incidono sul regime sanzionatorio) sia i motivi del contribuente che riguardano carenze motivazionali; la sentenza di rinvio deve consentire alla Commissione di riesaminare le prove tecniche e motivare compiutamente.
- In contenziosi tributari che coinvolgono elementi tecnici (valutazioni di mercato, perizie) il giudice deve valutare e illustrare perché ritiene attendibili o non attendibili le consulenze prodotte, pena la cassazione per omessa o insufficiente motivazione.
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