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Sentenza

Sentenza del 11/08/2020 n. 90 - Comm. Trib. Prov. La Spezia

Riscossione e misure cautelari - difetto di sottoscrizione del ruolo - irrilevante

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento per IVA anno 2004 pervenga contestata: la cartella non sarebbe mai stata ricevuta e non sarebbe stata preceduta dall'avviso di regolarità (art. 36‑bis DPR 600/73); si contestano altresì calcoli di sanzioni e interessi (sanzioni ritenute applicate in misura piena anziché ridotta; interessi e conteggi non comprensibili) in violazione dell'art. 7 L. 212/2000; si eccepisce decadenza e/o prescrizione del credito (termine quinquennale per l'esercizio della funzione impositiva) con riferimento alla data di notifica indicata 25.3.2008; infine viene dedotto il difetto di sottoscrizione del ruolo come vizio essenziale che determinerebbe l'inesistenza dell'atto di riscossione.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Commissione ha ritenuto provata la notifica della cartella in data 5.3.2008 e la successiva intimazione via PEC del 1.8.2016, con conseguente definitività della pretesa non opposta e interruzione dei termini di prescrizione (si applica il termine decennale dopo notificazione, ai sensi delle disposizioni richiamate). Quanto al vizio di sottoscrizione del ruolo, la Commissione ha aderito al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'omessa sottoscrizione non comporta invalidità dell'atto quando la riferibilità dell'atto all'organo è desumibile dal contesto; il ruolo è atto vincolato e sussiste la presunzione iuris tantum di legittimità che grava sul contribuente, il quale deve fornire prova specifica e non generica. Sono state richiamate le eccezioni per atti espressamente richiedenti sottoscrizione (es. avviso di accertamento ai sensi degli articoli indicati). Condanna alle spese a carico del ricorrente per complessivi Euro 450,00.

Norme richiamate

  • art. 12, D.P.R. n. 602/1973

    Non è prevista una sanzione per l'omessa sottoscrizione del ruolo; la norma non implica perciò la nullità automatica dell'atto per mancanza della sottoscrizione.

  • art. 21‑octies, L. n. 241/1990

    Applicazione del principio di irrilevanza dei vizi di invalidità degli atti amministrativi qualora non incidano sulla sostanza del provvedimento, particolarmente rilevante per atti a contenuto vincolato come il ruolo.

  • art. 36‑bis, D.P.R. n. 600/1973

    La mancata comunicazione di regolarità (avviso 'bonario') può avere effetti sulla misura delle sanzioni ma non determina automaticamente l'annullamento della cartella di pagamento; l'assenza del preavviso, se provata, può giustificare una riduzione delle sanzioni.

  • art. 7, L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Richiama obblighi di trasparenza e di corretta esposizione dei conteggi; la Commissione ha ritenuto però che le contestazioni non siano state idonee a superare la presunzione di legittimità del ruolo.

  • art. 20, comma 6, D.lgs. n. 112/1999 e art. 1, comma 197, L. n. 145/2018

    Richiamate in relazione al termine decennale di prescrizione del credito dopo la notificazione di atti di riscossione; la notifica interrompe i termini e rende operativa la prescrizione decennale secondo la disciplina citata.

  • art. 42, D.P.R. n. 600/1973 e art. 56, D.P.R. n. 633/1972

    Richiamati per delimitare le eccezioni: alcuni atti (es. avviso di accertamento) sono espressamente nulli se privi della sottoscrizione richiesta dalla legge; tali ipotesi non si estendono automaticamente al ruolo quando la riferibilità è dimostrabile.

  • art. 1, comma 5‑ter, lett. e), d.l. n. 106/2005 conv. L. n. 156/2005

    Interpretazione che il ruolo si intende formato e reso esecutivo anche mediante validazione dei dati, contribuendo alla presunzione di correttezza dell'atto.

Massime di principio

  • L'omessa sottoscrizione del ruolo, di per sé, non annulla l'atto se la provenienza e la riferibilità all'ufficio sono desumibili dal contesto; il ruolo gode di una presunzione iuris tantum di legittimità.
  • Spetta al contribuente l'onere di fornire prova specifica e concreta per superare la presunzione di legittimità del ruolo; deduzioni generiche sull'esistenza del potere o sulla provenienza non sono sufficienti.
  • La mancata comunicazione di regolarità (avviso 'bonario') non porta automaticamente all'annullamento della cartella: l'effetto concreto è, di norma, la possibile riduzione delle sanzioni secondo la normativa vigente.
  • La prescrizione del credito tributario può essere disciplinata da termini diversi: dopo notifiche/interruzioni rilevanti si applicano termini più lunghi (es. decorso decennale indicato dalla normativa richiamata); è fondamentale individuare le date effettive di notifica.
  • Esistono eccezioni per atti per i quali la legge prescrive espressamente la sottoscrizione (es. avviso di accertamento): in tali casi l'assenza della firma può comportare nullità dell'atto.
  • Per contestare un ruolo o una cartella è consigliabile acquisire documentazione formale (es. richiesta di accesso agli atti sulla formazione del ruolo, ricevute di notifica, conteggi analitici) per costruire una prova efficace e specifica.
  • Le contestazioni formali sulla correttezza dei conteggi devono essere corredate da elementi tecnici o richieste istruttorie; semplici affermazioni di 'conteggi non comprensibili' sono insufficienti rispetto alla presunzione di legittimità dell'atto.

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