Sentenza del 11/08/2020 n. 16882 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'AUSL aveva versato l'IRES per il 2006 applicando l'aliquota ordinaria del 33% anche ai redditi da fabbricati strumentali. Successivamente, ritenendo di dover applicare una riduzione alla metà prevista per gli "enti ospedalieri", ha chiesto il rimborso dell'importo ritenuto indebitamente versato (istanza del 19/07/2010, richiamando DPR n.600/1973 art.6). L'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate aveva inizialmente accolto l'istanza ma poi, con provvedimento del 18/01/2012, ha revocato l'accoglimento mutando interpretazione normativa; l'AUSL ha impugnato il diniego. In primo grado la CTP aveva respinto il ricorso dell'AUSL; in appello la CTR del Veneto aveva invece accolto la domanda di rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha ricorso per cassazione contestando (i) l'errata delimitazione dell'oggetto dell'appello da parte della CTR, (ii) la valutazione della CTR in ordine al principio di affidamento (legge n.212/2000 art.10) e (iii) l'applicazione analogica delle norme che limitano atti impositivi (DPR art.43(4)) ai rimborsi/annullamenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e, nel merito, ha respinto il ricorso introduttivo dell'AUSL. La Corte ha ritenuto che la CTR abbia errato applicando il principio di affidamento ex L. n.212/2000, art.10, oltre il suo ambito testuale (che riguarda esclusivamente exclusione di sanzioni e interessi moratori) e che tale principio non incide sulla debenza del tributo. Ha inoltre stabilito che la disciplina che limita l'azione di accertamento nel tempo (DPR art.43, comma 4) non è applicabile, per la sua ratio, alle procedure di rimborso; nel caso concreto l'Amministrazione non ha emesso un nuovo atto impositivo più gravoso ma ha annullato l'iniziale provvedimento di accoglimento ritenendolo illegittimo, avvalendosi del potere di annullamento d'ufficio (L.241/1990, art.21‑novies) esercitato in termini ragionevoli. Sul merito la Corte ha altresì ritenuto infondata la pretesa dell'AUSL: l'agevolazione consistente nella riduzione alla metà prevista per gli "enti ospedalieri" (DPR art.6 del 1973) non è applicabile alle Aziende Sanitarie Locali costituite a seguito del D.Lgs. 502/1992, che svolgono funzioni e attività diverse dagli enti ospedalieri previsti dalla norma. Con l'accoglimento del primo motivo gli altri motivi sono risultati assorbiti; le spese sono compensate.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973, articolo 6, comma 1, lett. d)
citato quale base sulla quale l'AUSL aveva fondato la richiesta di rimborso (prima indicato nel ricorso amministrativo)
Usato dall'AUSL come richiamo normativo per la richiesta di rimborso; la Corte non ha dato rilievo autonomo a questa citazione rispetto alla valutazione complessiva dell'inapplicabilità dell'agevolazione alle ASL
Decreto del Presidente della Repubblica n.601 del 1973, articolo 6, comma 1, lett. a)
richiamato in sentenza come norma che prevede la riduzione alla metà per gli "enti ospedalieri"
La Corte interpreta la disposizione come agevolazione soggettiva ristretta agli "enti ospedalieri" e non estendibile per interpretazione estensiva alle Aziende Sanitarie Locali post‑riforma (D.Lgs. 502/1992)
Legge 27 luglio 2000, n.212, articolo 10
citata dalla CTR in relazione al principio di legittimo affidamento
La Corte precisa che l'art.10 disciplina l'esclusione delle sanzioni e degli interessi moratori in caso di legittimo affidamento, ma non incide sulla debenza del tributo; dunque non può fondare un diritto al rimborso quando manchino i presupposti oggettivi dell'agevolazione
Decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973, articolo 43, comma 4
richiamato dalle parti con riferimento al divieto di adottare atti maggiormente gravosi se non in presenza di elementi sopravvenuti
La Corte distingue la disciplina dell'accertamento impositivo (che limita l'ampliamento di pretese dopo l'atto iniziale) dalla materia dei rimborsi/annullamenti: l'art.43(4) non si applica analogicamente alle procedure di revoca/annullamento dell'accoglimento di istanze di rimborso
Decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972, articolo 57
cui si fa riferimento come norma speculare per l'IVA
Richiamata per analogia dalle parti ma, come per l'art.43 DPR 600/1973, non applicabile al caso di annullamento d'ufficio del rimborso
Legge 7 agosto 1990, n.241, articolo 21‑novies
citato come base del potere di annullamento d'ufficio dell'Amministrazione
La Corte conferma che l'Ufficio può annullare/recuperare un provvedimento amministrativo di accoglimento ritenuto illegittimo esercitando il potere di annullamento d'ufficio, purché entro un termine ragionevole
Articolo 360 c.p.c., comma 1, n.3 (Cassazione)
richiamato come motivo di cassazione
Usato per censurare la errata o falsa applicazione di norme di diritto (in specie L. n.212/2000 art.10) da parte della CTR
Massime di principio
- Il principio del legittimo affidamento (L. n.212/2000, art.10) esclude sanzioni e interessi moratori ma non modifica la sussistenza oggettiva del tributo: l'affidamento non può creare ex novo un diritto al rimborso quando mancano i presupposti normativi dell'agevolazione.
- Le norme che limitano l'azione accertativa nel tempo (es. DPR 600/1973 art.43(4)) regolano il potere di accertamento e non sono automaticamente estendibili alle procedure di rimborso o agli annullamenti d'ufficio; l'amministrazione può revocare un precedente provvedimento favorevole se lo ritiene illegittimo avvalendosi del potere di annullamento (L.241/1990 art.21‑novies), entro termini ragionevoli.
- Le agevolazioni soggettive (es. riduzioni previste per "enti ospedalieri") devono essere interpretate secondo il perimetro normativo e la definizione legislativa delle categorie beneficiarie: riforme organizzative successive (es. D.Lgs.502/1992) che modificano funzioni e qualificazione dell'ente possono escludere l'applicabilità dell'agevolazione.
- La conversione di un provvedimento iniziale di accoglimento in revoca non implica necessariamente violazione del principio di affidamento, se la revoca è fondata su valutazione di illegittimità e avviene in tempi ragionevoli e nel rispetto delle norme procedurali.
- In contenziosi tributari la fase d'appello va esaminata nel suo complesso: il giudice d'appello deve considerare tutte le censure proposte e non limitare indebitamente l'oggetto del gravame.
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