Cassazione Civile, Ordinanza n. 13112/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall'Ufficio delle dogane a una richiesta di rimborso dell'accisa versata sul gasolio commerciale impiegato da veicoli aziendali originariamente omologati Euro 2, ma successivamente dotati di filtri antiparticolato (FAP) prima del 2016. La società sosteneva che, per effetto dei FAP e delle risultanze delle carte di circolazione/perizia tecnica, i veicoli dovessero essere considerati Euro 3 o Euro 5 ai fini del beneficio fiscale previsto dall'art. 1, comma 645, l. n. 208/2015 e dall'art. 24-ter d.lgs. n. 504/1995. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto due violazioni di legge: (1) errata interpretazione dell'art. 1, comma 645, l. n. 208/2015 e dell'art. 24-ter TUA, assumendo che la nozione di categoria Euro dovesse riferirsi alle caratteristiche attuali del veicolo dopo l'installazione dei FAP e non all'omologazione originaria; (2) violazione dell'art. 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/96/CE, sostenendo che la normativa nazionale non potesse restringere la nozione di gasolio commerciale e che dovesse essere sollevata questione pregiudiziale UE.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, ai fini dell'agevolazione fiscale sul gasolio per autotrazione, la categoria Euro rilevante è quella attribuita in sede di omologazione del veicolo, che rappresenta la complessiva classificazione ambientale del mezzo; l'installazione successiva di FAP può incidere solo sul profilo delle emissioni di particolato e non comporta una diversa classificazione fiscale del veicolo. Ha inoltre escluso il contrasto con la direttiva 2003/96/CE, osservando che essa attribuisce agli Stati membri un margine di discrezionalità nella previsione di aliquote ridotte e non impone di estendere il beneficio a veicoli Euro 2 o inferiori. Per questo non vi erano i presupposti per rinviare pregiudizialmente alla Corte di giustizia. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri sul contributo unificato se dovuti.
Norme richiamate
art. 1, comma 645, l. 25 dicembre 2015, n. 208
"non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore"
l'esclusione dal beneficio va riferita alla categoria Euro attribuita in sede di omologazione del veicolo, non alla sola situazione successiva determinata dall'installazione di FAP.
art. 24-ter d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
la disciplina del gasolio commerciale conferma la preclusione per i veicoli Euro 2 o inferiori; non consente un'interpretazione estensiva della nozione agevolativa.
art. 7, paragrafi 2 e 3, direttiva 2003/96/CE
la direttiva non armonizza in modo esaustivo le accise e lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nel prevedere aliquote ridotte e nell'individuare i veicoli beneficiari, purché siano rispettati i livelli minimi comunitari.
art. 1 direttiva 2007/46/CE
l'omologazione CE è il momento in cui si certifica la conformità del tipo di veicolo ai requisiti tecnici e ambientali rilevanti per la classificazione.
art. 3 direttiva 2007/46/CE
definisce l'omologazione CE come procedura di certificazione della conformità del veicolo alle prescrizioni tecniche e amministrative pertinenti.
l'installazione di sistemi di riduzione del particolato rileva solo ai fini dell'inquinamento da massa di particolato e non determina una piena equiparazione ai veicoli di categoria superiore.
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
i motivi sono stati articolati come violazioni e/o false applicazioni di norme di diritto.
art. 267 TFUE
la Corte ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non ravvisando un contrasto interpretativo con il diritto UE.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
base del contributo unificato richiamata per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali sul gasolio per autotrazione, la categoria ambientale del veicolo che rileva ai fini del beneficio è quella risultante dall'omologazione originaria, salvo diversa previsione espressa del legislatore.
- L'installazione successiva di dispositivi anti-particolato può migliorare il profilo emissivo del mezzo, ma non modifica automaticamente la sua classificazione fiscale complessiva ai fini dell'accesso all'agevolazione.
- Le norme agevolative di imposta, avendo natura eccezionale, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva oltre le ipotesi espressamente previste.
- La direttiva 2003/96/CE non impone un'estensione indiscriminata delle aliquote ridotte del gasolio commerciale, ma lascia agli Stati membri un margine di scelta nel disciplinare i benefici fiscali, nel rispetto dei livelli minimi armonizzati.
- Se la normativa nazionale è compatibile con il quadro unionale e non emerge un dubbio interpretativo rilevante, non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
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