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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24342/2022 del 05/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da cartelle di pagamento notificate a più contribuenti quali coobbligati per imposta di registro e accessori, con contestazione della loro estraneità alla pretesa, della mancata notifica dell’avviso di liquidazione presupposto e della prescrizione del credito erariale. In appello, la Commissione tributaria regionale ha rigettato il gravame. In Cassazione i contribuenti hanno proposto tre motivi: (1) violazione dell’art. 54, comma 3, del d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 per non avere la CTR considerato il dedotto difetto di notifica dell’avviso di liquidazione; (2) vizio motivazionale e violazione dell’art. 65 del d.P.R. n. 600/1973 per la ritenuta legittimità delle cartelle, pur in presenza dell’assunto secondo cui l’iscrizione a ruolo era avvenuta dopo il decesso del dante causa e senza applicazione della disciplina sulla notificazione agli eredi; (3) vizio di motivazione e violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. in ordine all’erroneità e indeterminatezza delle somme intimate, sostenendo che la CTR avesse trascurato il contenuto dello sgravio parziale e avrebbe dovuto annullare integralmente le cartelle anziché limitarsi a una generica affermazione di cessazione parziale della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato né motivato sul contenuto dello sgravio parziale e non aveva chiarito se esso riguardasse solo sanzioni intrasmissibili agli eredi oppure anche, e in quale misura, la sorte capitale relativa all’originario avviso di liquidazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione per un nuovo accertamento di fatto sulla parziale cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 3, d.P.R. n. 131/1986

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità o irregolarità della procedura di notificazione dell’avviso di liquidazione; la Corte non ne accoglie la censura perché la CTR aveva accertato in fatto la regolarità della notifica.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    invocato per contestare il difetto di notifica dell’atto presupposto; la doglianza è dichiarata inammissibile perché contrastava con un accertamento di fatto della CTR sulla regolarità delle notifiche.

  • art. 65 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal secondo motivo in tema di notificazione agli eredi; la censura è ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per contenere una pluralità eterogenea di doglianze.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    richiamato per censurare violazione di legge e vizio motivazionale; la Corte ribadisce che non sono ammissibili motivi non specifici o che deducano un vizio motivazionale non consentito quando la sentenza è sorretta da motivazione al minimo costituzionale.

  • art. 2697 c.c.

    non è espressamente citato nel testo, ma non emerge come norma applicata; non incluso come fondamento decisorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è censurabile come violazione di legge una statuizione che presuppone un accertamento in fatto della regolarità della notifica, quando tale accertamento non sia più rimettibile alla sede di legittimità.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: non è ammissibile cumulare censure eterogenee e non chiaramente distinguibili, tali da impedire alla Corte di sussumerle nei singoli vizi denunciati.
  • Il vizio motivazionale non è deducibile quando la sentenza impugnata è assistita da una motivazione che supera il minimo costituzionale.
  • Quando sia dedotto uno sgravio parziale o una cessazione parziale della materia del contendere, il giudice di merito deve accertare e motivare con precisione l’oggetto dello sgravio, distinguendo tra sanzioni e imposta capitale, nonché la concreta misura della rinuncia dell’Amministrazione.
  • L’omessa verifica del contenuto effettivo dello sgravio comporta cassazione con rinvio per nuovo accertamento di fatto limitatamente al punto non esaminato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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