Cassazione Civile, Ordinanza n. 24342/2022 del 05/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da cartelle di pagamento notificate a più contribuenti quali coobbligati per imposta di registro e accessori, con contestazione della loro estraneità alla pretesa, della mancata notifica dell’avviso di liquidazione presupposto e della prescrizione del credito erariale. In appello, la Commissione tributaria regionale ha rigettato il gravame. In Cassazione i contribuenti hanno proposto tre motivi: (1) violazione dell’art. 54, comma 3, del d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 per non avere la CTR considerato il dedotto difetto di notifica dell’avviso di liquidazione; (2) vizio motivazionale e violazione dell’art. 65 del d.P.R. n. 600/1973 per la ritenuta legittimità delle cartelle, pur in presenza dell’assunto secondo cui l’iscrizione a ruolo era avvenuta dopo il decesso del dante causa e senza applicazione della disciplina sulla notificazione agli eredi; (3) vizio di motivazione e violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. in ordine all’erroneità e indeterminatezza delle somme intimate, sostenendo che la CTR avesse trascurato il contenuto dello sgravio parziale e avrebbe dovuto annullare integralmente le cartelle anziché limitarsi a una generica affermazione di cessazione parziale della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato né motivato sul contenuto dello sgravio parziale e non aveva chiarito se esso riguardasse solo sanzioni intrasmissibili agli eredi oppure anche, e in quale misura, la sorte capitale relativa all’originario avviso di liquidazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione per un nuovo accertamento di fatto sulla parziale cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 54, comma 3, d.P.R. n. 131/1986
richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità o irregolarità della procedura di notificazione dell’avviso di liquidazione; la Corte non ne accoglie la censura perché la CTR aveva accertato in fatto la regolarità della notifica.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
invocato per contestare il difetto di notifica dell’atto presupposto; la doglianza è dichiarata inammissibile perché contrastava con un accertamento di fatto della CTR sulla regolarità delle notifiche.
richiamato dal secondo motivo in tema di notificazione agli eredi; la censura è ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per contenere una pluralità eterogenea di doglianze.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
richiamato per censurare violazione di legge e vizio motivazionale; la Corte ribadisce che non sono ammissibili motivi non specifici o che deducano un vizio motivazionale non consentito quando la sentenza è sorretta da motivazione al minimo costituzionale.
non è espressamente citato nel testo, ma non emerge come norma applicata; non incluso come fondamento decisorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è censurabile come violazione di legge una statuizione che presuppone un accertamento in fatto della regolarità della notifica, quando tale accertamento non sia più rimettibile alla sede di legittimità.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: non è ammissibile cumulare censure eterogenee e non chiaramente distinguibili, tali da impedire alla Corte di sussumerle nei singoli vizi denunciati.
- Il vizio motivazionale non è deducibile quando la sentenza impugnata è assistita da una motivazione che supera il minimo costituzionale.
- Quando sia dedotto uno sgravio parziale o una cessazione parziale della materia del contendere, il giudice di merito deve accertare e motivare con precisione l’oggetto dello sgravio, distinguendo tra sanzioni e imposta capitale, nonché la concreta misura della rinuncia dell’Amministrazione.
- L’omessa verifica del contenuto effettivo dello sgravio comporta cassazione con rinvio per nuovo accertamento di fatto limitatamente al punto non esaminato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24306/2022 del 05/08/2022
- ordinanza_civile · 5 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24307/2022 del 05/08/2022
- ordinanza_civile · 5 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24308/2022 del 05/08/2022
- ordinanza_civile · 5 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24309/2022 del 05/08/2022
- ordinanza_civile · 5 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24312/2022 del 05/08/2022
- ordinanza_civile · 5 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24313/2022 del 05/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →