Cassazione Civile, Ordinanza n. 29682/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società privata ha convenuto davanti al Tribunale un ente consortile in liquidazione e l’agente della riscossione, impugnando una cartella esattoriale con cui le erano richieste quote consortili per un determinato anno. La società ha dedotto che le somme richieste non erano dovute, in tutto o in parte, perché i servizi e la manutenzione che avrebbero giustificato il credito non sarebbero mai stati resi, e ha chiesto l’accertamento della non debenza o della riduzione dell’importo. In via subordinata ha chiesto anche il risarcimento dei danni nei confronti dell’agente della riscossione, assumendo che quest’ultimo non avesse sospeso l’efficacia della cartella nonostante la contestazione della mancanza di titolo. L’agente della riscossione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva sulle contestazioni relative al credito e, quanto alla domanda risarcitoria, ha sostenuto che la controversia appartenesse alla giurisdizione contabile perché attinente a rapporti di natura contabile con l’ente impositore. La società ha quindi proposto regolamento preventivo di giurisdizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato che l’intera controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Ha escluso la giurisdizione tributaria perché il credito azionato con la cartella non ha natura fiscale, trattandosi di pretesa corrispettiva per servizi consortili in un rapporto privatistico e non di pretesa impositiva. Ha escluso anche la giurisdizione contabile sulla domanda risarcitoria proposta contro l’agente della riscossione, rilevando che il preteso illecito è dedotto da un soggetto privato destinatario della cartella e non da un ente pubblico, senza alcun rapporto di servizio o organico con l’agente della riscossione tale da radicare un danno erariale. La causa deve quindi proseguire davanti al Tribunale di Palmi, con spese rimesse al merito.
Norme richiamate
richiamato per distinguere la responsabilità civile ordinaria dalla responsabilità amministrativo-contabile, che ha presupposti soggettivi e funzionali diversi.
indicata come base normativa unitaria della responsabilità amministrativo-contabile.
d.l. n. 543 del 1996, conv. in L. n. 639 del 1996
richiamato come modifica della disciplina della responsabilità amministrativo-contabile.
richiamato nel procedimento di merito per il rinvio alla precisazione delle conclusioni e discussione orale.
art. 172, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 174 del 2016
richiamato in tema di forme processuali dei giudizi di contabilità pubblica ad istanza di parte.
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 175 del 2016
citato nel richiamo giurisprudenziale sulla giurisdizione contabile relativa a società in house e recupero di crediti iscritti a ruolo.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, da identificare soprattutto in base alla causa petendi e alla natura della posizione giuridica dedotta, non alla sola formula della domanda o allo strumento processuale utilizzato.
- Quando la cartella esattoriale riguarda un credito non tributario ma il corrispettivo di prestazioni rese o asseritamente dovute in un rapporto privatistico, la controversia appartiene al giudice ordinario e non al giudice tributario.
- La giurisdizione contabile per danno erariale presuppone una relazione funzionale tra autore del pregiudizio ed ente pubblico danneggiato, configurabile in presenza di rapporto organico o di servizio; in mancanza di tale rapporto e quando il preteso danneggiato è un soggetto privato, la giurisdizione contabile non sussiste.
- La domanda risarcitoria proposta da un privato contro l’agente della riscossione per la dedotta illegittima gestione della cartella non integra di per sé un’ipotesi di danno erariale, se manca il pregiudizio al patrimonio pubblico e manca il collegamento funzionale con un ente pubblico danneggiato.
- In sede di regolamento di giurisdizione, la Corte può valutare direttamente i fatti allegati e le risultanze utili ai soli fini del riparto, restando riservato al giudice munito di giurisdizione l’accertamento della fondatezza nel merito.
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