Cassazione Penale, Sentenza n. 21192/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione promosso dall'imputato con plurime censure: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al rifacimento della pavimentazione esterna (sostenuta come semplice rifacimento ma ritenuta dai giudici opera ex novo); 2) errata qualificazione giuridica degli interventi (sosteneva che la parete doccia e il solaio rientravano in manutenzione straordinaria leggera o CILA/SCIA, non in nuova costruzione soggetta a permesso a costruire); 3) vizio di motivazione circa l'aumento di volumetria e la qualificazione del solaio (si affermava che non vi fosse aumento di volumetria per la creazione di un solaio intermedio); 4) errata esclusione della necessità di autorizzazione paesaggistica (si sosteneva applicabilità dell'art.149 d.lgs.42/2004 o che gli interventi non alteravano lo stato dei luoghi); 5) doglianze sul diniego della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p.; 6) doglianze sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; 7) censura circa la mancata motivazione sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale che ha considerato unitariamente gli interventi posti in essere (parete ex novo con inserimento di doccia e realizzazione/innalzamento di un solaio con aumento di volumetria), per i quali era necessario il permesso di costruire ai sensi dell'art.3 lett. e) del d.P.R. n.380/2001. Ha altresì confermato che gli interventi, eseguiti in area sottoposta a vincolo paesaggistico, richiedevano l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 d.lgs. n.42/2004 e che la loro realizzazione in assenza integrava il reato paesaggistico di cui all'art.181 comma 1. Sono stati ritenuti infondati i motivi relativi alla causa di non punibilità ex art.131-bis e alle attenuanti, in ragione della recidiva e dell'abitualità della condotta. È stata dichiarata tardiva e non presa in considerazione la memoria difensiva depositata oltre i termini. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare, in via equitativa, euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; la sentenza impugnata resta così confermata nella sua parte conservata.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia)
art. 3 comma 1 lett. e), art. 3 lett. b), art. 6, art. 6-bis, art. 22, art. 23-ter, art. 44, art. 10 (richiamato come nozione)
La Corte ha interpretato che ai fini del regime abilitativo l'opera va valutata unitariamente; le modificazioni che alterano in modo permanente lo stato del suolo o la tipologia del luogo possono rientrare nella nozione di nuova costruzione soggetta a permesso di costruire (art.3 lett. e). Le opere di rinnovamento o integrazione di servizi igienico-sanitari possono rientrare, se isolatamente valutate, nella manutenzione straordinaria o CILA (art.3 lett. b e artt.6 e 6-bis), ma non è consentito eludere il regime dei titoli abilitativi suddividendo unitariamente l'intervento.
d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
art. 146, art. 149, art. 181 comma 1
Gli interventi su aree sottoposte a vincolo richiedono l'autorizzazione paesaggistica ex art.146; l'art.149 esonera dall'autorizzazione solo gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore; la Corte ha ritenuto che gli interventi contestati non rientrassero nell'esenzione e che la loro esecuzione in assenza di autorizzazione integri il reato paesaggistico previsto dall'art.181 comma 1.
art. 131-bis, art. 101, art. 133, art. 164, art. 165
Art.131-bis (non punibilità per particolare tenuità) è stato escluso per abitualità della condotta e recidiva; i riferimenti a art.101 e art.133 vengono richiamati nella disamina della tenuità e delle attenuanti; gli artt.164-165 riguardano la sospensione condizionale della pena e le relative questioni, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego della sospensione per mancanza dei presupposti.
Art.611 disciplina i termini per il deposito delle memorie e delle produzioni difensive prima dell'udienza; la Corte ha dichiarato tardiva la memoria difensiva depositata oltre i termini e quindi non presa in considerazione. Art.616 è richiamato per la condanna alle spese processuali del ricorrente.
Legge 18 dicembre 2020, n. 176
Richiama la disciplina procedurale sulle memorie nel giudizio camerale di legittimità: memorie depositate in violazione dei termini stabiliti sono tardive e non possono essere prese in considerazione.
Massime di principio
- L'intervento edilizio va valutato unitariamente: non è consentito scomporre in modo artificioso le singole opere per applicare regimi abilitativi più favorevoli.
- Modificazioni che alterano la tipologia d'uso o la conformazione permanente del suolo possono configurare nuova costruzione e richiedere il permesso di costruire ai sensi del TUE.
- Su aree sottoposte a vincolo paesaggistico la deroga per manutenzione (art.149) è applicabile solo se veramente non altera lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore; in caso contrario è necessaria autorizzazione paesaggistica (art.146) e l'assenza di autorizzazione può integrare il reato paesaggistico (art.181).
- Precedenti penali specifici e l'abitualità di comportamenti illeciti ostano al riconoscimento della causa di non punibilità ex art.131-bis e possono determinare il diniego delle attenuanti generiche o della sospensione condizionale della pena.
- Nel giudizio di legittimità le memorie e produzioni difensive depositate oltre i termini previsti sono tardive e non considerate; rispettare i termini è essenziale per l'efficacia delle difese documentali.
- La discrezionalità del giudice del merito nella valutazione delle attenuanti e nell'eventuale subordinazione di benefici (es. sospensione condizionale) alla demolizione è sindacabile in Cassazione solo nei limiti della logicità e della motivazione espressa.
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