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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04070/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito della definizione dell’impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 1999. Il giudizio tributario originario era stato dichiarato estinto per mancata riassunzione dopo rinvio della Corte di Cassazione; la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente contro la cartella, escludendo però le sanzioni. In appello, l’Agenzia sosteneva che, essendo cessato il giudizio sull’accertamento, l’avviso era divenuto definitivo e le sanzioni erano dovute; la contribuente chiedeva invece la nullità o inefficacia dell’iscrizione a ruolo. La CTR ha accolto l’appello incidentale della contribuente e annullato la cartella, ritenendo prescritto il credito erariale perché l’unico atto interruttivo era la domanda giudiziale iniziale, risalente a più di dieci anni prima, e applicando l’art. 2945, comma 2, c.c. La contribuente, nelle more del giudizio di cassazione, ha poi chiesto la definizione agevolata della lite pendente ex art. 6 d.l. 119/2018, versando quanto dovuto; l’Agenzia ha negato la definizione sul presupposto che si trattasse di lite avente ad oggetto solo la riscossione di un tributo ormai definitivamente accertato. La contribuente ha impugnato il diniego, deducendo la violazione dell’art. 6, comma 1, d.l. 119/2018.

La decisione

La Corte ha esaminato in via pregiudiziale il ricorso della contribuente contro il diniego di definizione agevolata e lo ha accolto, affermando che la controversia rientrava tra le liti definibili ex art. 6 d.l. 119/2018 perché non riguardava soltanto un atto di mera riscossione, ma ancora la sussistenza della pretesa tributaria, essendo contestata la prescrizione del credito erariale. Accolto il ricorso sul diniego, la Corte ha dichiarato assorbiti i motivi del ricorso principale dell’Agenzia contro la sentenza della CTR. Poiché la contribuente aveva integralmente versato l’importo dovuto per la definizione, il giudizio è stato dichiarato estinto. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge avverso il diniego di definizione agevolata.

  • art. 6, comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136

    La Corte lo interpreta nel senso che la definizione agevolata riguarda le controversie aventi a oggetto atti impositivi; se la lite investe ancora il merito della pretesa tributaria, ed è definibile anche se l’atto impugnato è una cartella, purché non si tratti di mera riscossione di un credito ormai definitivamente accertato.

  • art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    È richiamato per evidenziare la distinzione tra estinzione agevolata dei crediti oggetto di meri atti di riscossione e definizione agevolata delle controversie di cui all’art. 6.

  • art. 19 d.P.R. n. 546 del 1992

    È richiamato per affermare che la cartella è impugnabile anche per contestare il merito della pretesa impositiva quando non sia mera richiesta di pagamento di somme già definitivamente accertate.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite che qualifica la cartella emessa ai sensi di questa norma come atto definibile perché, in tali casi, assume natura anche impositiva.

  • Cass. sez. un. n. 18298 del 2021

    È richiamata per il principio secondo cui la cartella emessa ex art. 36-bis può costituire atto impositivo e quindi essere oggetto di definizione agevolata.

  • Cass. n. 24460 del 2022

    È richiamata per estendere il principio di definibilità alle cartelle impugnabili non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.

  • art. 2945, comma 2, c.c.

    È evocato nel ragionamento della CTR, che lo applica per escludere l’effetto permanente dell’interruzione della prescrizione dopo l’estinzione del processo; la Corte di cassazione non sviluppa il merito di tale applicazione perché la questione resta assorbita.

  • art. 2495, comma 2, c.c.

    È menzionato nel ricorso dell’Agenzia come norma la cui inapplicabilità viene dedotta rispetto alla decorrenza della prescrizione; la Corte non decide nel merito per assorbimento.

Massime di principio

  • Una controversia tributaria è definibile in via agevolata quando, pur avendo ad oggetto una cartella di pagamento, la lite investe ancora la fondatezza della pretesa fiscale e non si esaurisce in un mero profilo esecutivo o di riscossione.
  • La definibilità ex art. 6 d.l. 119/2018 non dipende dalla fondatezza nel merito della pretesa fatta valere, ma dalla natura della lite e dall’oggetto sostanziale del giudizio pendente.
  • La cartella di pagamento può assumere natura di atto definibile e impugnabile anche nel merito quando rappresenti il primo atto con cui la pretesa fiscale viene esercitata nei confronti del contribuente.
  • Se il contribuente aderisce alla definizione agevolata e versa integralmente quanto dovuto, il giudizio si estingue e restano assorbite le ulteriori censure pendenti sul merito della pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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