Cassazione Civile, Ordinanza n. 06687/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni, oltre alla comunicazione di liquidazione delle imposte, riferiti alla registrazione di un atto qualificato dall'Ufficio come cessione di crediti. Il contribuente aveva impugnato gli atti impositivi, ma sia la decisione di primo grado sia la CTR Calabria avevano respinto le doglianze. In cassazione il notaio propone due motivi: con il primo denuncia violazione e falsa applicazione di varie disposizioni del d.P.R. n. 633 del 1972, del d.P.R. n. 131 del 1986, del d.lgs. n. 170 del 2004 e dell'art. 1362 c.c., sostenendo in sostanza che l'operazione dovesse essere letta come negozio complesso collegato a precedenti aperture di credito e non come atto autonomo soggetto a tassazione proporzionale; con il secondo deduce omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte osserva che il ricorso, quanto al primo motivo, mira in realtà a una rivalutazione del merito e si risolve nella reiterazione delle censure di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; rileva inoltre che, in materia di imposta di registro, conta il singolo atto presentato alla registrazione e non elementi extratestuali o atti collegati, salvo i limiti oggi vigenti, e che nella specie l'atto deve essere considerato cessione di crediti, anche se funzionale a garanzia e anche se successivo a un rapporto di apertura di credito. Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile per la presenza di doppia conforme di merito, non essendo state indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ritiene il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una nuova valutazione del fatto e perché non si confronta con la ratio decidendi della CTR; conferma che l'imposta di registro colpisce l'atto singolarmente considerato e che la cessione del credito per finalità di garanzia, stipulata dopo un'apertura di credito, resta soggetta a imposta proporzionale. Dichiara anche inammissibile il secondo motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché proposto in presenza di doppia conforme senza indicare la diversità delle basi fattuali delle due decisioni di merito. Condanna il ricorrente alle spese e dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, terzo comma, lettera a, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dal ricorrente nel tentativo di escludere o riqualificare il regime fiscale dell'operazione, ma non accolto dalla Corte
art. 3, secondo comma, n. 3, d.P.R. n. 633 del 1972
citato dal ricorrente a sostegno della censura sulla qualificazione fiscale dell'atto
art. 10, n. 1, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dal ricorrente nella doglianza sull'assoggettamento a IVA/imposta di registro
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
l'imposta di registro va applicata sulla intrinseca natura e sugli effetti giuridici del singolo atto presentato alla registrazione, senza ricorso, nei limiti indicati, a elementi extratestuali o atti collegati
art. 21 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato dal ricorrente; non decisivo nella motivazione finale
art. 40 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato dal ricorrente; non decisivo nella motivazione finale
art. 6, parte prima, tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato dal ricorrente in relazione alla tassazione dell'atto
richiamato dal ricorrente a sostegno della qualificazione dell'operazione
richiamato dal ricorrente a sostegno della qualificazione dell'operazione
invocato per l'interpretazione dell'atto, ma la Corte esclude una rivalutazione interpretativa in sede di legittimità
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il motivo ex n. 3 è dichiarato inammissibile perché, sotto veste di violazione di legge, mira a ottenere la rivalutazione dei fatti
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme quando non siano indicate le diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito
in caso di doppia conforme, il vizio di omesso esame dei fatti decisivi è inammissibile se non si dimostra la diversità delle ragioni fattuali delle due sentenze di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
legittima la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che, pur denunciando formalmente violazione di legge, miri in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito o dei fatti già esaminati dal giudice di appello.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle censure di appello senza critica puntuale della motivazione non è sufficiente.
- Ai fini dell'imposta di registro, rileva l'atto singolarmente presentato alla registrazione e la sua intrinseca natura ed effetti giuridici; non possono essere automaticamente valorizzati atti esterni o collegati per attribuire al negozio una diversa tassazione, salvo i limiti previsti dall'ordinamento.
- Una cessione di credito stipulata per finalità di garanzia, anche se collegata a un precedente finanziamento o a un'apertura di credito, può conservare autonoma causa e restare soggetta a imposta di registro in misura proporzionale se l'operazione assunta a tassazione è un negozio distinto.
- In presenza di doppia conforme di merito, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.
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