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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02738/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

Un gruppo di investitori aveva convenuto la banca davanti al Tribunale di Roma chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità, annullamento, invalidità o inopponibilità di diverse operazioni di acquisto di obbligazioni Lehman Brothers per difetto di forma scritta del contratto quadro e degli ordini di acquisto, nonché per violazione della normativa sull'intermediazione finanziaria; in subordine, chiedeva l'accertamento degli inadempimenti della banca agli obblighi informativi e comportamentali e la risoluzione del contratto quadro e/o delle operazioni, con restituzione del capitale investito; in ulteriore subordine, il risarcimento dei danni patrimoniali a titolo contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. Il Tribunale aveva rigettato le domande di nullità, annullamento e risoluzione, ma aveva accolto la domanda risarcitoria, ordinando anche la restituzione dei titoli. In appello la banca contestava la decisione, ma la Corte d'appello aveva accolto parzialmente il gravame, limitandosi a detrarre dal danno liquidato in primo grado i rimborsi percepiti dagli investitori nella procedura Chapter 11. Con il ricorso per cassazione la banca deduceva: 1) l'erronea applicazione degli artt. 21 e 25 TUF e della regolamentazione Consob, sostenendo che l'art. 8 del regolamento non si applicasse a titoli emessi in Lussemburgo e che comunque i clienti fossero consapevoli dell'operazione in contropartita diretta; 2) la violazione dell'art. 23, comma 6, TUF e degli artt. 1218 e 2697 c.c. per avere la Corte ritenuto in re ipsa il nesso causale tra inadempimento informativo e danno; 3) la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1176 c.c. in relazione alla valutazione della colpa della banca; 4) la violazione dell'art. 1225 c.c. per la ritenuta applicazione del criterio di prevedibilità del danno e per la detrazione dei rimborsi Chapter 11.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'art. 8 del regolamento Consob n. 11768/1998 si applicava alle negoziazioni fuori dai mercati regolamentati anche se aventi a oggetto strumenti finanziari negoziati in Italia ma emessi all'estero, poiché il riferimento normativo riguarda i titoli negoziati e non quelli emessi in Italia; ha quindi confermato la correttezza dell'impostazione della Corte d'appello sulla necessità dell'autorizzazione preventiva del cliente e della best execution. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, richiamando il principio secondo cui, nei giudizi di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo dell'intermediario fonda una presunzione legale di nesso causale tra inadempimento e danno, superabile con prova contraria. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato la responsabilità sulla violazione di specifici obblighi normativi relativi all'operazione fuori mercato. Ha reputato infondato il quarto motivo, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente applicato il criterio di prevedibilità del danno ex art. 1225 c.c. in senso astratto e aveva legittimamente detratto dal risarcimento i rimborsi già ottenuti dagli investitori nella procedura concorsuale estera. La banca ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 21 TUF

    Richiamato come fonte degli obblighi dell'intermediario finanziario nei confronti del cliente.

  • art. 23, comma 6, TUF

    Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio e nesso causale nei giudizi di intermediazione finanziaria.

  • art. 25 TUF

    Interpretato nel senso che disciplina le ipotesi in cui la negoziazione di strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani deve avvenire sui mercati regolamentati, salvo eccezioni.

  • art. 8 Regolamento Consob n. 11768/1998

    "le negoziazioni possono essere eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati al di fuori dei mercati regolamentati a condizione che il cliente abbia preventivamente autorizzato l'intermediario ad eseguire siffatto tipo di negoziazioni e che l'esecuzione delle negoziazioni consenta di realizzare un migliore prezzo per il cliente"

    La norma si applica alle negoziazioni fuori mercato e richiede cumulativamente preventiva autorizzazione del cliente e migliore prezzo per il cliente.

  • art. 12 preleggi

    Usato per un'interpretazione letterale del termine 'trattati', inteso come negoziati e non come emessi.

  • Direttiva 93/22/CEE

    Richiamata come base europea dell'obbligo di concentrazione delle negoziazioni sui mercati regolamentati.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per i motivi di violazione di legge dedotti in cassazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Usato per dichiarare inammissibile il motivo contrastante con un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 116, comma 1, c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla valutazione delle prove, ma ritenuto non pertinente rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato in tema di diligenza professionale dell'intermediario.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato quale norma generale sull'inadempimento contrattuale.

  • art. 1225 c.c.

    Interpretato nel senso che l'imprevedibilità limita la misura del danno risarcibile, non la sua esistenza, e va valutata in termini astratti con riferimento alla categoria del rapporto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova del nesso causale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi ai servizi di investimento, la mancata informazione dell'intermediario può fondare una presunzione di nesso causale tra inadempimento e perdita subita dall'investitore, ferma la possibilità per la banca di fornire prova contraria.
  • Le negoziazioni eseguite fuori dai mercati regolamentati richiedono, ove previsto dalla disciplina applicabile, una preventiva autorizzazione del cliente e devono comunque rispettare il criterio del migliore prezzo per il cliente.
  • Nella disciplina dell'intermediazione finanziaria, il riferimento agli strumenti finanziari 'trattati' nei mercati regolamentati va inteso come riferito ai titoli negoziati sul mercato, non ai titoli emessi in Italia; l'origine estera dell'emissione non esclude di per sé l'applicazione delle regole sul fuori mercato.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell'art. 1225 c.c., la prevedibilità del danno rileva come limite alla sua quantificazione e va apprezzata in termini astratti, secondo la normalità del tipo di rapporto e delle circostanze conosciute, non in base alla mera previsione soggettiva del singolo debitore.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDStrumenti derivati
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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