Cassazione Civile, Ordinanza n. 01664/2026 del 25/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l’anno d’imposta 2006 nei confronti di una società a responsabilità limitata e, separatamente, dei suoi soci, a seguito di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di immobili e di disconoscimento di costi. Nel corso del giudizio di merito l’Ufficio ha parzialmente annullato in autotutela gli atti. I soci hanno poi rinunciato al ricorso in cassazione, rappresentando l’intervenuto annullamento parziale, la rideterminazione del dovuto e l’adesione alla definizione agevolata delle sanzioni. La società, invece, ha proseguito con ricorso incidentale articolato in due motivi: con il primo ha censurato l’accertamento dei maggiori ricavi basato sul confronto tra i prezzi di cessione di alcuni appartamenti e l’importo dei mutui concessi agli acquirenti, lamentando anche l’omesso esame della documentazione prodotta per giustificare i diversi prezzi di vendita; con il secondo ha contestato il diniego di riconoscimento degli interessi passivi e delle perdite fiscali pregresse, sostenendo che si trattasse di accertamento analitico-induttivo e non di accertamento induttivo puro, con conseguente erronea qualificazione giuridica da parte del giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente alla posizione dei due soci, a seguito della rinuncia al ricorso principale, compensando integralmente le spese. Quanto al ricorso incidentale della società, ha rigettato il primo motivo, ritenendo legittimo l’uso, ai fini dell’accertamento del maggior reddito d’impresa, del parametro desunto dai prezzi effettivamente corrisposti e, in generale, dello scostamento tra prezzo dichiarato e importo del mutuo, valorizzabile come presunzione grave e precisa. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando l’incoerenza della motivazione della sentenza impugnata sulla natura dell’accertamento e sulla possibilità di disconoscere costi e perdite pregresse come se fosse mancata la dichiarazione, quando invece la dichiarazione IRES era stata presentata, ancorché incompleta. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso produce l’estinzione del giudizio limitatamente alle posizioni dei ricorrenti che vi abbiano validamente rinunciato.
Le impugnazioni successive contro la stessa sentenza si convertono in ricorso incidentale, con le relative scansioni temporali.
Il ricorso successivo al primo deve essere trattato come incidentale e rispettare i termini previsti per tale forma di impugnazione.
art. 111 Cost.
La censura di motivazione incomprensibile viene evocata come vizio della decisione impugnata, ma la Corte la supera per assorbimento/infondanza del primo motivo.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa sulla base di irregolarità e presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato quale base del potere di rettifica dell’Ufficio nell’avviso di accertamento.
La presunzione semplice è utilizzabile se grave e precisa; la concordanza può non derivare da una pluralità necessaria di elementi, essendo sufficiente anche un solo indizio dotato dei requisiti richiesti.
La Corte ribadisce l’inammissibilità della mescolanza di censure eterogenee, specie tra violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non opera fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Norma di riferimento per il contributo unificato cui si collega l’ulteriore importo nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel processo di cassazione contro la medesima sentenza vale il principio di unicità dell’impugnazione: le impugnazioni successive alla prima si convertono in ricorso incidentale e devono rispettare i termini propri di tale mezzo.
- La rinuncia validamente proposta da alcuni impugnanti determina l’estinzione del giudizio solo nei loro confronti, se altri litisconsorti/impugnanti proseguono il ricorso.
- In tema di accertamento del reddito d’impresa, lo scostamento tra il prezzo dichiarato nell’atto di compravendita e l’importo del mutuo erogato all’acquirente può costituire, da solo, presunzione grave e precisa idonea a sorreggere l’accertamento del maggior ricavo.
- Nel ricorso per cassazione non è consentita la sovrapposizione di doglianze eterogenee riconducibili a diversi numeri dell’art. 360 c.p.c., poiché il ricorrente deve formulare censure chiare e specifiche.
- Quando l’Ufficio procede ad accertamento analitico-induttivo, il giudice di merito deve qualificare correttamente la natura dell’accertamento e valutare le componenti positive e negative del reddito secondo il regime probatorio effettivamente applicabile; non può confondere tale metodo con l’accertamento induttivo puro.
- Il diniego di riconoscimento di costi, oneri finanziari o perdite pregresse deve essere coerente con la reale struttura dell’accertamento e con la documentazione prodotta: una motivazione contraddittoria sul punto integra vizio di legge/motivazione rilevante in cassazione.
- La disciplina dell’ulteriore contributo unificato ha carattere eccezionale e sanzionatorio, perciò non è applicabile oltre i casi tipizzati dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01624/2026 del 25/01/2026
- ordinanza_civile · 25 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01625/2026 del 25/01/2026
- ordinanza_civile · 25 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01626/2026 del 25/01/2026
- ordinanza_civile · 25 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01627/2026 del 25/01/2026
- ordinanza_civile · 25 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01638/2026 del 25/01/2026
- ordinanza_civile · 25 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01642/2026 del 25/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →