Sentenza n. 737/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 21424/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro l’autotutela sulla SCIA edilizia e respinto le impugnazioni dell’annullamento della sanatoria edilizia e dell’ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR deducendo errore e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, omesso esame della documentazione, violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e dei principi di buon andamento e imparzialità, nonché riproponendo i motivi non esaminati in primo grado. La controversia riguardava un fabbricato originariamente qualificato come annesso agricolo destinato a stalla, per il quale era stato ottenuto un titolo edilizio in sanatoria come abitazione, e una successiva SCIA relativa alla demolizione e ricostruzione delocalizzata con ampliamento volumetrico ai sensi del Piano Casa regionale. Gli appellanti sostenevano che il manufatto fosse già destinato ad abitazione al momento della domanda di sanatoria, richiamando la presenza di impianti, arredi, cucina, bagno e altri elementi. Deducevano inoltre che l’annullamento d’ufficio della sanatoria fosse privo di adeguata motivazione, non avesse considerato il legittimo affidamento maturato e fosse stato adottato per impedire l’ottenimento dell’ampliamento volumetrico. Contestavano infine l’interpretazione comunale della disciplina regionale, sostenendo che il limite del 20% dovesse essere calcolato sui singoli manufatti e che il progetto fosse compatibile con il Piano Casa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto provata la falsa rappresentazione dello stato preesistente del fabbricato: la documentazione fotografica mostrava un manufatto aperto, con paglia e fieno, tipologicamente destinato a stalla; gli arredi e gli impianti risultavano semplicemente appoggiati o non collegati alle reti, sicché non dimostravano un’effettiva destinazione abitativa. La verifica istruttoria disposta in appello ha inoltre confermato, sulla base di documenti risalenti al 2016 e dell’atto di acquisto per successione, che il fabbricato era un annesso agricolo destinato a stalla e solo successivamente era stato dichiarato come abitazione. La falsa rappresentazione rendeva legittimo l’annullamento d’ufficio del titolo edilizio in sanatoria e, secondo i principi richiamati dalle Adunanze Plenarie nn. 8 e 9, escludeva la necessità di una particolare motivazione sull’interesse pubblico e sull’affidamento del privato. Non è stato ritenuto provato alcuno sviamento o intento emulativo. La falsa rappresentazione rendeva inoltre non assentibile il successivo intervento di riedificazione previsto dal Piano Casa. In ogni caso, il Collegio ha ritenuto infondati anche i motivi relativi a tale intervento: il limite volumetrico del 20% doveva essere calcolato sull’intero complesso edilizio oggetto del progetto di recupero e non sui singoli manufatti; inoltre, la sostituzione dei fabbricati rurali con villette unifamiliari costituiva uno stravolgimento incompatibile con la destinazione agricola dell’area e con la finalità di recupero funzionale propria del Piano Casa, oltre a poter alterare il carico urbanistico e gli standard di zona. Gli appellanti sono stati condannati al pagamento di 4.000 euro di spese processuali.
Norme richiamate
L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio conseguito sulla base di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi è legittimo; secondo i principi richiamati delle Adunanze Plenarie nn. 8 e 9, la falsità della rappresentazione rende non necessaria una particolare motivazione sull’interesse pubblico e sull’affidamento del privato.
La disciplina della SCIA è richiamata in relazione all’esercizio dei poteri comunali di autotutela e verifica dell’intervento edilizio segnalato.
È richiamato quale fondamento dei poteri conseguenti all’inottemperanza all’ordine di demolizione, inclusa l’acquisizione del sedime e delle pertinenze.
La disciplina del Piano Casa regionale consente interventi di sostituzione edilizia con ampliamento volumetrico entro un limite percentuale riferito, secondo il Collegio, all’intero complesso edilizio oggetto del progetto di recupero.
artt. 2 e 3 l.r. Lazio n. 21/2009
Sono richiamati nell’ambito della contestazione della compatibilità dell’intervento di demolizione e ricostruzione con la disciplina regionale del Piano Casa.
art. 97 Cost.
È richiamato dagli appellanti in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, ma il motivo è stato respinto per l’assenza di illegittimità dell’autotutela e di sviamento.
Ha consentito la riproposizione in appello delle domande e dei motivi non esaminati dal giudice di primo grado perché ritenuti improcedibili.
È stato utilizzato dal Collegio per disporre un approfondimento istruttorio sulla consistenza e sull’originaria destinazione d’uso del fabbricato.
Massime di principio
- L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio conseguito sulla base di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi è vincolato, poiché la non veridicità della rappresentazione incide sul presupposto stesso del titolo e rende recessive le esigenze di tutela dell’affidamento del privato; non è quindi necessaria una particolare motivazione sull’interesse pubblico alla rimozione, secondo i principi delle Adunanze Plenarie nn. 8 e 9 del Consiglio di Stato.
- La presenza di impianti, arredi o suppellettili non dimostra di per sé la destinazione abitativa di un manufatto quando tali elementi risultino non allacciati, semplicemente appoggiati o incompatibili con la consistenza edilizia e con la documentazione storica dell’immobile.
- Nel calcolo dell’ampliamento volumetrico percentuale previsto dal Piano Casa per un intervento unitario di sostituzione o recupero edilizio, il limite deve essere riferito all’intero complesso edilizio oggetto del progetto e non può essere computato separatamente per ciascun manufatto.
- Un intervento di sostituzione edilizia in area agricola non è compatibile con la finalità di recupero funzionale prevista dal Piano Casa quando trasformi fabbricati rurali in un complesso di villette residenziali, determinando uno stravolgimento dello stato dei luoghi e un possibile incremento del carico urbanistico incompatibile con la destinazione di zona.
- Le valutazioni sulla compatibilità della tipologia progettuale con la conformazione e la destinazione urbanistica dell’area costituiscono espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa e sono sindacabili in sede di legittimità solo nei limiti propri del controllo giurisdizionale sulle valutazioni tecniche.
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