Sentenza n. 147/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto del -OMISSIS- prot. -OMISSIS- (notificato in data 28/03/2025), a mezzo del quale il Questore della Provincia di Asti ha respinto l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile uso caccia proposta da -OMISSIS- in data 26/01/2024; - di tutti gli atti antecedenti, presupposti, consequenziali e comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il diniego fondato su pregresse vicende di conflittualità familiare, risalenti a circa sedici anni prima, sfociate in una sentenza di patteggiamento e nel precedente divieto di detenzione di armi. Ha dedotto la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e dell'art. 43 del r.d. n. 773/1931, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione del principio di proporzionalità. In particolare, ha evidenziato che la pena patteggiata era stata seguita dalla riabilitazione; che una denuncia per diffamazione era stata archiviata; che altri fatti menzionati dall'amministrazione non lo riguardavano o non erano stati verificati; che il Prefetto aveva nel frattempo revocato il divieto di detenzione armi; e che aveva successivamente ristabilito rapporti normali con l'ex coniuge e le figlie. L'amministrazione ha resistito al ricorso, richiamando anche, in corso di causa, un'ulteriore denuncia successiva al diniego.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, imponendo all'amministrazione una nuova valutazione della posizione del richiedente. Il giudice ha escluso la rilevanza dell'esposto del marzo 2025, poiché successivo al provvedimento impugnato, non menzionato nella sua motivazione e privo di riscontri. Quanto agli elementi considerati nell'atto, il TAR ha ritenuto che la valutazione fosse principalmente fondata su una conflittualità familiare molto risalente, sfociata in una pena oggetto di riabilitazione e già ritenuta non ostativa dalla stessa amministrazione ai fini della revoca del divieto di detenzione armi. La denuncia per diffamazione del 2018 era stata archiviata per remissione della querela e non risultava adeguatamente verificata; il fatto relativo a un possibile piano della moglie per avvelenare il marito era dichiaratamente privo di qualsiasi coinvolgimento, anche solo prospettato, del ricorrente. La positiva evoluzione della condotta personale era stata inoltre riconosciuta dalla riabilitazione concessa dal Tribunale di sorveglianza e dalla revoca prefettizia del divieto di detenzione armi. Ne è derivata una contraddizione nelle valutazioni della stessa autorità di pubblica sicurezza, fondate sui medesimi presupposti e riferite alla stessa materia. Il TAR ha quindi ravvisato travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Le amministrazioni resistenti sono state condannate alle spese, liquidate in 3.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il provvedimento deve esporre una motivazione effettiva, coerente e fondata su una corretta valutazione degli elementi rilevanti.
art. 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
La valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di porto d'armi deve essere esercitata sulla base di elementi concreti, attuali e adeguatamente istruiti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La norma è richiamata, unitamente alla disciplina nazionale, quale fondamento della tutela dei dati personali contenuti nella pronuncia.
Massime di principio
- Il diniego di una licenza di porto d'armi non può fondarsi in modo prevalente su vicende familiari molto risalenti, già seguite da riabilitazione, senza una specifica dimostrazione della loro persistente attualità e rilevanza ai fini della prognosi di affidabilità del richiedente.
- L'autorità di pubblica sicurezza deve svolgere un'istruttoria concreta e verificabile: fatti estranei al richiedente, episodi privi di riscontri o denunce archiviate non possono essere utilizzati come elementi decisivi senza spiegare la loro effettiva incidenza sulla valutazione di affidabilità.
- È viziato per contraddittorietà, travisamento dei fatti e difetto di motivazione il diniego di porto d'armi che, sulla base dei medesimi presupposti e in epoca coeva, consideri non ostative le vicende ai fini della revoca del divieto di detenzione armi, ma ostative al rilascio della licenza senza illustrare le ragioni della diversa valutazione.
- Nel giudizio di legittimità la motivazione del provvedimento deve essere valutata con riferimento agli elementi esistenti e considerati al momento della sua adozione; fatti successivi e non menzionati nell'atto non possono essere utilizzati per sostenerne ex post la legittimità.
- L'annullamento del diniego per travisamento, difetto di istruttoria e difetto di motivazione non comporta il rilascio automatico della licenza, ma impone all'amministrazione di procedere a una nuova e coerente rivalutazione della posizione dell'interessato.
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