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Sentenza

Sentenza n. 146/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento del Decreto Prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, emesso dal Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria Piemonte e Valle -OMISSIS-, notificato il 22.12.2021, con il quale si dispone la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa all'assistente capo della Polizia di Stato -OMISSIS- la seguente motivazione: “ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, fino alla comunicazione da parte del dipendente dell'avvio e del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per tale periodo il dipendente non ha diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati…OMISSIS” nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché ad ogni eventuale ulteriore provvedimento non altrimenti noto o conosciuto.

Giustizia amministrativa202200373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa per inadempimento all'obbligo vaccinale, senza retribuzione né altri compensi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto notificato il 22 dicembre 2021, chiedendone l'annullamento e il riconoscimento delle retribuzioni maturate dalla sospensione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 4-ter, commi 2 e 3, del d.l. n. 44/2021, la carenza di potere e la nullità del provvedimento, sostenendo che l'atto, formalmente riconducibile al dirigente del reparto di appartenenza, sarebbe stato materialmente sottoscritto digitalmente da soggetto diverso e non qualificabile come responsabile della struttura; ha inoltre sostenuto che la sospensione incidesse sullo status giuridico del dipendente, materia riservata agli organi collegiali disciplinati dagli artt. 16 e 21 del d.P.R. n. 737/1981. Con il secondo motivo ha dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-ter, comma 2, del d.l. n. 44/2021, in relazione agli artt. 4 e 35 Cost., contestando la qualificazione della vaccinazione come requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa e lamentando l'assenza di un obbligo di ricollocazione in mansioni diverse, anche inferiori e non comportanti contatti con il pubblico. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il ricorrente non aveva fornito la prova della dedotta carenza di potere del dirigente sottoscrittore e che il provvedimento risultava adottato dal Compartimento della Polizia ferroviaria competente. La nozione di responsabile della struttura prevista dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 individua il soggetto legittimato ad accertare l'inadempimento vaccinale e ad adottare la sospensione; tale disciplina non contrasta con il d.P.R. n. 737/1981, che riguarda il distinto procedimento disciplinare. La sospensione non costituisce una sanzione disciplinare né una valutazione discrezionale sullo status del dipendente, ma è la conseguenza direttamente prevista dalla legge dell'accertamento dell'inadempimento vaccinale, con conservazione del rapporto di lavoro e senza conseguenze disciplinari. Quanto al secondo motivo, il TAR ha richiamato le sentenze della Corte costituzionale nn. 14, 15 e 16 del 2023, che hanno ritenuto non fondate le questioni relative all'obbligo vaccinale. La sospensione temporanea senza retribuzione è stata ritenuta compatibile con gli artt. 4 e 35 Cost., in quanto conseguenza della scelta del lavoratore di non adempiere all'obbligo vaccinale e della sopravvenuta impossibilità temporanea di svolgere la prestazione in condizioni di sicurezza. È stata inoltre esclusa l'illegittimità della mancata previsione di un obbligo generalizzato di ricollocazione in mansioni diverse, non essendo contrario ai principi di eguaglianza e ragionevolezza il diverso trattamento rispetto alle ipotesi di impedimento vaccinale per ragioni di salute o ad altri settori lavorativi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 4-ter, commi 2 e 3, d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. in l. 28 maggio 2021, n. 76

    la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 e del comma 1-bis; l’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro

    La norma attribuisce al responsabile della struttura il potere di accertare l'inadempimento vaccinale e prevede direttamente, quale conseguenza dell'accertamento, la sospensione dal lavoro senza retribuzione, senza natura disciplinare e con conservazione del rapporto.

  • artt. 16 e 21 d.P.R. n. 737/1981

    Le disposizioni disciplinano il procedimento disciplinare del personale della Polizia di Stato e non si applicano alla sospensione direttamente prevista dalla legge per l'inadempimento dell'obbligo vaccinale.

  • artt. 4 e 35 Cost.

    Non risultano violati dalla sospensione temporanea senza retribuzione prevista per il lavoratore non vaccinato, secondo il bilanciamento operato dal legislatore tra autodeterminazione individuale e tutela della salute pubblica.

  • sentenze Corte costituzionale nn. 14, 15 e 16 del 2023

    Hanno escluso l'illegittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale e delle relative conseguenze lavorative; la sentenza n. 15/2023 ha ritenuto non irragionevole la mancata previsione di un obbligo generalizzato di ricollocazione in mansioni diverse.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme alle disposizioni europee e nazionali in materia di dati sanitari, il fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto per la diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, per disporre l'oscuramento dei dati sensibili.

Massime di principio

  • Quando la legge qualifica la vaccinazione come requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa e stabilisce che l'accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione, la sospensione costituisce effetto legale dell'accertamento e non sanzione disciplinare.
  • Le disposizioni che attribuiscono al responsabile della struttura il potere di accertare l'inadempimento vaccinale e adottare la conseguente sospensione non confliggono con le norme che riservano agli organi disciplinari l'irrogazione delle sanzioni, perché la sospensione vaccinale e il procedimento disciplinare hanno natura e presupposti distinti.
  • La contestazione della carenza di potere del soggetto che ha adottato un provvedimento amministrativo deve essere sorretta da adeguata prova; in mancanza, non può essere messa in discussione la legittimità dell'atto adottato dalla struttura amministrativa competente.
  • La sospensione temporanea dal lavoro senza retribuzione, prevista quale conseguenza dell'inadempimento all'obbligo vaccinale, non viola i diritti costituzionali al lavoro quando costituisce conseguenza della scelta di non adempiere all'obbligo e risponde all'esigenza di svolgere la prestazione in condizioni di sicurezza.
  • Non è contrario ai principi di eguaglianza e ragionevolezza che la legge non imponga al datore di lavoro un obbligo generalizzato di ricollocazione del lavoratore non vaccinato in mansioni diverse, anche quando tali mansioni non comportino contatti con il pubblico.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaResponsabile del procedimento e competenzaInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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