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Sentenza

Sentenza n. 14/2026 - Trento, Sezione 1

per la condanna del Comune di Rovereto - al risarcimento in favore del ricorrente dei seguenti danni: 1. ex art. 2 bis comma 1 bis, l. n. 241/90 al risarcimento del danno da mero ritardo a favore del ricorrente nella misura massima ammessa per la ritardata conclusione del procedimento seguito all’istanza depositata dal sig. -OMISSIS- il 18.04.2021 e del procedimento di accesso agli atti instaurato con istanza 2.08.2024; 2. ex art. 2 bis comma 1, l. n. 241/90 e da provvedimento illegittimo al risarcimento del danno cagionato dal comportamento dell’Amministrazione convenuta, danno consistente in: - euro 3.132,11 pagate dal ricorrente a titolo di spese legali sostenute per la diffida e per l’instaurazione della procedura di negoziazione assistita con il Comune; - euro 10.168,86 pagate dal ricorrente a titolo di spese legali sostenute per il ricorso avanti al TRGA Trento – -OMISSIS-- contro il Comune di Rovereto, detratto quanto incassato come spese legali liquidate dal TRGA di Trento nella sentenza -OMISSIS- e quanto verrà eventualmente stabilito dal Consiglio di Stato, qualora dovesse riformare la predetta sentenza quanto alle spese legali di I grado; 3. - per la condanna del Comune di Rovereto a mettere in esecuzione le proprie ordinanze -OMISSIS-, prot. comunale -OMISSIS- - e prot. comunale -OMISSIS-– e quindi ad ordinare ai diretti interessati il ripristino allo stato antecedente le opere abusive per la piastrellatura delle p.m. 3 e p.m. 5, erroneamente considerate opere libere; 4. - in subordine, nel caso di rigetto della domanda di cui al precedente punto 3, per la condanna del Comune di Rovereto al risarcimento del danno in favore del ricorrente conseguente alla diminuzione del valore dell’immobile di sua proprietà, stimato tra un minimo di euro 8.340,00 ed un massimo di euro 22.503,00, valori che, riparametrati sulla effettiva superficie, di 30 mq - come da verbali di sopralluogo della polizia locale – diventano rispettivamente di euro 13.168, 00 e euro 35.531,00. Considerando il valore medio l’importo è di euro 24.439,00.

Giustizia amministrativa202500102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Comportamenti e procedimenti amministrativi relativi all’istruttoria su presunti abusi edilizi di proprietà confinanti, al procedimento di accesso agli atti e a un distinto procedimento repressivo riguardante opere eseguite dal ricorrente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno da ritardo per la tardiva conclusione del procedimento avviato dalla segnalazione del 18 aprile 2021 relativa a presunti abusi edilizi su proprietà confinanti, nonché per il ritardo nella definizione delle istanze di accesso agli atti del 2 agosto e dell’11 settembre 2024. Ha inoltre chiesto il risarcimento delle spese legali sostenute per una diffida, per la negoziazione assistita e per un precedente giudizio conclusosi con l’annullamento di un’ordinanza comunale di rimessione in pristino relativa a opere eseguite sulla sua proprietà. Il ricorrente ha dedotto altresì l’illegittimità della valutazione comunale circa la qualificazione come opere libere della pavimentazione realizzata sulle proprietà confinanti, chiedendo in via principale la condanna del Comune a dare esecuzione alle ordinanze di rimessione in pristino emesse nei confronti dei proprietari confinanti e, in subordine, il risarcimento del deprezzamento del proprio immobile. Il Comune ha chiesto il rigetto. Il Tribunale ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso cumulativo, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.; il ricorrente ha contestato l’esistenza del cumulo o, in subordine, rinunciato alle domande ulteriori relative al facere e al danno da deprezzamento.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato integralmente inammissibile, senza esame nel merito delle domande risarcitorie e di condanna. Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso cumulasse domande riferite a procedimenti amministrativi autonomi e privi di connessione procedimentale o funzionale. Da un lato vi era il procedimento repressivo avviato dalla segnalazione del ricorrente del 18 aprile 2021, con le successive istanze di accesso agli atti e le ordinanze del 26 marzo 2024 riguardanti proprietà confinanti; dall’altro vi era il distinto procedimento d’ufficio relativo alle opere eseguite dal ricorrente sulla propria proprietà, conclusosi con l’ordinanza di rimessione in pristino del 20 settembre 2024, poi annullata dal Tribunale in altro giudizio. Il comune elemento della contrapposizione tra il medesimo privato e il Comune non è stato ritenuto sufficiente a integrare la connessione richiesta dall’art. 32 c.p.a. Il Collegio ha inoltre osservato che le ulteriori domande di condanna a un facere e di risarcimento del deprezzamento immobiliare erano eterogenee. In applicazione dei principi sull’ammissibilità del ricorso cumulativo elaborati dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015, il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile quale condizione ostativa alla decisione nel merito, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) e c), c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della limitata attività difensiva svolta dal Comune.

Norme richiamate

  • art. 32 c.p.a.

    Il cumulo oggettivo di domande è ammesso soltanto quando sussistano oggettivi elementi di connessione, derivanti dalla comunanza dei presupposti di fatto o di diritto, dalla riconducibilità al medesimo rapporto giuridico o da un’unica sequenza procedimentale; in mancanza, il ricorso cumulativo è inammissibile.

  • art. 35, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.

    L’inammissibilità o l’improcedibilità costituiscono ragioni ostative alla pronuncia sul merito; l’inammissibilità del ricorso cumulativo impedisce quindi l’esame delle domande sostanziali.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio potenzialmente decisiva, assicurando il contraddittorio; nel caso concreto il Tribunale ha segnalato la possibile inammissibilità del ricorso cumulativo.

  • art. 2-bis, comma 1, l. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente quale fondamento della domanda di risarcimento dei danni derivanti dal ritardo e dall’attività amministrativa, ma il Tribunale non ne ha esaminato l’applicazione per l’inammissibilità processuale del ricorso.

  • art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente per il danno da mero ritardo, ma la relativa domanda non è stata esaminata nel merito a causa dell’inammissibilità del ricorso cumulativo.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la regola generale è che il ricorso abbia a oggetto un solo provvedimento e che i motivi siano strettamente correlati a esso; il cumulo di domande o impugnazioni costituisce eccezione e richiede una connessione procedimentale o funzionale rigorosa.
  • Il ricorso cumulativo è ammissibile quando le domande condividano i medesimi presupposti di fatto o di diritto, siano riconducibili al medesimo rapporto giuridico o si inseriscano nella stessa sequenza procedimentale; la mera identità delle parti o il fatto che le controversie coinvolgano il medesimo privato e la medesima amministrazione non sono sufficienti.
  • La connessione necessaria per il cumulo può consistere in un rapporto di presupposizione giuridica o logica, purché gli atti e le domande incidano sulla medesima vicenda sostanziale; procedimenti autonomi, anche se riguardanti immobili confinanti o tematiche amministrative analoghe, non possono essere trattati in un unico ricorso senza tale connessione.
  • La proposizione di un ricorso cumulativo al di fuori dei casi consentiti determina l’inammissibilità dell’intero ricorso e impedisce al giudice di esaminare nel merito le domande sostanziali, comprese quelle risarcitorie e di condanna eventualmente cumulate.

Come è indicizzato

MaterieMotivi aggiunti e ricorso incidentaleDanno da provvedimento illegittimoAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazioneEdilizia
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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