Sentenza n. 15/2026 - Trento, Sezione 1
per l’annullamento della delibera della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento dd. 25.07.2025 n. 1072, pubblicata il 29.07.2025 - relativa all’approvazione delle graduatorie definitive del bando per “la costituzione delle graduatorie per titoli per l’assunzione a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell’infanzia della Provincia autonoma di Trento per il triennio scolastico 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028” - nella parte in cui attribuisce all’insegnante -OMISSIS- un punteggio di 206 punti per titoli di servizio anziché 210, nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, anche non conosciuto, con richiesta di rettifica del punteggio complessivo della ricorrente a 230,10 e conseguente rideterminazione della posizione in graduatoria con collocazione al settimo posto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Giunta provinciale di approvazione delle graduatorie definitive per titoli, nella parte relativa all’attribuzione del punteggio di servizio e alla collocazione della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva, sostenendo che le spettassero 210 punti per titoli di servizio anziché 206 e chiedendo la rettifica del punteggio complessivo da 226,10 a 230,10, con conseguente collocazione al settimo posto anziché all’ottavo. Ha dedotto, con unico motivo, la violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dei principi di buona amministrazione, correttezza, trasparenza, partecipazione e difesa, per l’omessa motivazione individuale del rigetto del reclamo presentato contro la graduatoria provvisoria. Ha inoltre denunciato difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, assumendo che l’amministrazione non avesse considerato correttamente i titoli di servizio maturati nei due anni successivi alla precedente graduatoria. La Provincia ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo che la candidata collocata al settimo posto non avrebbe comunque avuto priorità nella chiamata per l’assenza della certificazione linguistica richiesta per l’insegnamento nelle scuole ladine. Nel merito, ha sostenuto che il punteggio fosse corretto perché, nel verificare il punteggio pregresso dichiarato dalla ricorrente come base di calcolo, aveva rettificato quattro punti precedentemente attribuiti per servizio estivo non spettante. Ha inoltre dedotto che il reclamo fosse un atto endoprocedimentale, per il quale il bando escludeva una risposta individuale, e che il punteggio numerico fosse sufficiente a motivare un’attività vincolata.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito le censure sul punteggio, sulla motivazione, sull’istruttoria e sul travisamento dei fatti. Ha ritenuto che la controversia riguardasse una posizione di diritto soggettivo attinente alla corretta attribuzione del punteggio e all’inserimento nella graduatoria, nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato. La procedura non è stata qualificata come concorsuale in senso proprio: non comporta una valutazione comparativa discrezionale dei candidati né si conclude con la nomina dei vincitori, ma consiste nella formazione di una graduatoria per titoli destinata a future assunzioni a tempo determinato. Le regole di attribuzione dei punteggi erano predeterminate dal bando e dalla disciplina provinciale e l’amministrazione, nel correggere eventuali errori relativi a precedenti punteggi, esercitava un’attività vincolata e gestionale, non un potere autoritativo. Pertanto, ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, la controversia appartiene al giudice ordinario, che può disapplicare incidentalmente gli atti amministrativi presupposti eventualmente illegittimi. Il giudice amministrativo conserva la giurisdizione soltanto sulle controversie relative alle regole generali di formazione della graduatoria, ove sia contestato l’esercizio di discrezionalità amministrativa o tecnica, oppure sulle vere procedure concorsuali per l’assunzione; nessuna di tali ipotesi ricorreva nel caso concreto. La causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario nei termini e con gli effetti dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la recente esistenza di contrasti giurisprudenziali e per il fatto che la formulazione dell’atto impugnato aveva contribuito a radicare l’apparenza della giurisdizione amministrativa.
Norme richiamate
art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
“tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni […] incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro”
La giurisdizione ordinaria costituisce la regola per le controversie relative al pubblico impiego privatizzato, anche quando vengano in questione atti amministrativi presupposti, che il giudice ordinario può disapplicare se illegittimi.
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
“le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”
La giurisdizione amministrativa opera in via eccezionale per le vere procedure concorsuali di assunzione, non per la mera formazione automatica di graduatorie per titoli prive di valutazione comparativa e di immediata nomina.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
La giurisdizione amministrativa può sussistere per atti di macro-organizzazione, quando costituiscano la fonte autonoma e immediata della lesione; tale ipotesi non ricorre nella controversia.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, la causa può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini e con gli effetti previsti dalla norma.
art. 25-bis l.p. 21 marzo 1977, n. 13
La disciplina provinciale dell’ordinamento della scuola dell’infanzia costituisce una delle fonti delle regole applicate per la formazione della graduatoria e l’attribuzione dei punteggi.
art. 4 d.P.G.P. 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg
Il regolamento provinciale disciplina l’accesso all’impiego del personale insegnante delle scuole dell’infanzia e concorre a predeterminare i criteri di formazione delle graduatorie.
Massime di principio
- Nelle controversie relative al pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione del giudice ordinario costituisce la regola, mentre quella del giudice amministrativo è limitata alle eccezioni previste dalla legge, tra cui le vere procedure concorsuali per l’assunzione e gli atti di macro-organizzazione che siano fonte autonoma e immediata della lesione.
- La formazione di una graduatoria per titoli destinata a future assunzioni a tempo determinato non costituisce, in senso proprio, una procedura concorsuale quando non comporta valutazione comparativa discrezionale dei candidati né si conclude con la nomina dei vincitori.
- La controversia sulla corretta attribuzione del punteggio e sulla collocazione individuale in una graduatoria formata mediante criteri predeterminati attiene a un diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione ordinaria, anche se l’amministrazione adotta un atto formalmente qualificato come deliberazione amministrativa.
- Il giudice ordinario può verificare incidentalmente la legittimità degli atti amministrativi presupposti e disapplicarli, quando la domanda abbia a oggetto l’accertamento della posizione individuale del lavoratore e non l’annullamento delle regole generali di formazione della graduatoria.
- La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, quando la domanda mira direttamente all’annullamento dell’atto generale o normativo che disciplina la formazione della graduatoria, oppure quando sono contestate valutazioni discrezionali amministrative o tecniche relative alle regole generali della procedura.
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