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Sentenza

Sentenza n. 145/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento - del decreto n. -OMISSIS- datato -OMISSIS-, notificato il 9/02/2022, della Direzione della Casa Circondariale di -OMISSIS-, con il quale è stata accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale ed applicata la contestuale sospensione ai sensi dell’art. 4 ter decreto - legge n. 172/2021, convertito dalla legge n. 76/2021, che ha disposto la sospensione del ricorrente con effetto immediato dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato, anche di natura previdenziale, e con perdita della maturazione delle ferie e dell’anzianità di servizio, sino al completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, - della Circolare di cui alla Nota -OMISSIS-, e del relativo Allegato, nella parte in cui estende l’invio dell’invito a produrre documentazione relativa all’obbligo vaccinale ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del D.L. n. 44/2021 al personale assente dal servizio per malattia – poiché impugnabile congiuntamente all’atto applicativo della stessa e lesivo della sfera del destinatario, in conformità allo schema della c.d. doppia impugnazione; e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se di data e numero sconosciuti, comunque, lesivo degli interessi del ricorrente. nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente a svolgere la prestazione lavorativa presso la propria sede di servizio, a percepire la retribuzione fissa e continuativa e ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, in relazione al periodo di sospensione; anche previa remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto - legge n. 172/2021 convertito in legge n. 3/2022, ove ritenuta non manifestamente infondata;

Giustizia amministrativa202200354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa senza retribuzione, nonché circolare applicativa relativa al personale assente per malattia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Direzione della Casa circondariale aveva accertato la violazione dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 e disposto la sospensione dal servizio, lamentando: 1) violazione dell'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, dell'art. 2 del d.l. n. 172/2021 e di disposizioni sul rapporto di impiego, nonché travisamento dei fatti e illogicità manifesta, poiché la sospensione era stata disposta mentre egli era assente per infortunio sul lavoro e aveva già prenotato la vaccinazione; 2) violazione degli artt. 3 e 36 Cost. e disparità di trattamento per la mancata previsione di un assegno alimentare in favore dei lavoratori sospesi per inosservanza dell'obbligo vaccinale, diversamente da quanto previsto per alcune ipotesi di sospensione cautelare; 3) violazione dell'art. 32 Cost., sostenendo l'illegittimità dell'obbligo vaccinale in ragione dei rischi e degli effetti avversi dei vaccini. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione lavorativa e alla percezione della retribuzione e degli emolumenti non corrisposti, anche previa rimessione alla Corte costituzionale.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'obbligo vaccinale per il personale appartenente ai comparti della difesa, sicurezza e soccorso pubblico fosse collegato all'appartenenza alla categoria individuata dal legislatore e non all'effettivo e attuale svolgimento del servizio. L'assenza per malattia o infortunio non costituisce quindi una deroga all'obbligo, derogabile soltanto in presenza di un accertato pericolo per la salute derivante da specifiche condizioni cliniche documentate, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 44/2021. La prenotazione della vaccinazione non escludeva l'inadempimento. Quanto al secondo motivo, richiamando la Corte costituzionale, ha escluso la spettanza di un assegno alimentare: la sospensione per inosservanza dell'obbligo vaccinale si distingue dalle sospensioni cautelari connesse a procedimenti penali o disciplinari, nelle quali l'assegno alimentare può giustificarsi come sostegno temporaneo in attesa dell'accertamento della responsabilità. Nel caso dell'obbligo vaccinale, invece, la sospensione consegue alla scelta del lavoratore di non sottoporsi al trattamento richiesto dalle condizioni di sicurezza per l'esercizio della prestazione. Quanto al terzo motivo, il TAR ha escluso l'illegittimità dell'obbligo vaccinale sotto il profilo della sicurezza dei vaccini, richiamando le valutazioni dell'AIFA, dell'ISS e della Corte costituzionale, secondo cui i vaccini autorizzati presentavano benefici superiori ai rischi, con effetti avversi gravi rari o molto rari, e contribuivano a ridurre la circolazione del virus e la gravità della malattia. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 4 d.l. n. 44/2021, convertito dalla l. n. 76/2021

    in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate

    L'obbligo vaccinale ammette deroghe soltanto quando sia accertato e documentato uno specifico pericolo per la salute; la mera assenza dal servizio per malattia o infortunio non costituisce esenzione.

  • art. 4-ter d.l. n. 44/2021, introdotto dal d.l. n. 172/2021

    al lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale non sono dovuti, nel periodo di sospensione, la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati

    Per il personale appartenente alle categorie individuate dal legislatore, l'obbligo vaccinale è collegato all'appartenenza alla categoria e la sospensione comporta la perdita della retribuzione e degli altri compensi, senza diritto ad assegno alimentare.

  • art. 2 d.l. n. 172/2021, convertito dalla l. n. 3/2022

    Ha esteso, per quanto rilevante nella controversia, l'obbligo vaccinale al personale dei comparti della difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

  • art. 3 Cost.

    Non determina una disparità di trattamento la mancata previsione dell'assegno alimentare per la sospensione derivante dall'inosservanza dell'obbligo vaccinale, trattandosi di situazione diversa dalla sospensione cautelare in procedimenti penali o disciplinari.

  • art. 32 Cost.

    L'obbligo vaccinale è compatibile con la tutela della salute quando il trattamento è diretto anche alla protezione della salute collettiva e, sulla base delle valutazioni scientifiche richiamate, i benefici superano i rischi.

  • art. 36 Cost.

    La sospensione legale dal servizio per inosservanza dell'obbligo vaccinale comporta legittimamente la mancata corresponsione della retribuzione per il periodo di sospensione.

  • art. 82 d.P.R. n. 3/1957

    Disciplina una diversa ipotesi di sospensione cautelare connessa a procedimento penale o disciplinare, non comparabile con la sospensione per inosservanza dell'obbligo vaccinale.

  • art. 55 d.lgs. n. 165/2001

    Riguarda una diversa forma di sospensione cautelare nell'ambito disciplinare, non utilizzabile quale tertium comparationis rispetto alla sospensione vaccinale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto nella diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Concorre a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle informazioni identificative.

Massime di principio

  • L'obbligo vaccinale imposto dalla legge a una determinata categoria professionale è collegato all'appartenenza alla categoria stessa e non all'effettivo o attuale svolgimento del servizio; pertanto, l'assenza per malattia, infortunio, congedo o aspettativa non esclude l'obbligo, salvo l'accertato pericolo per la salute derivante da specifiche condizioni cliniche documentate.
  • La prenotazione della vaccinazione non equivale all'adempimento dell'obbligo vaccinale e non impedisce l'accertamento dell'inosservanza quando, nel periodo previsto, il trattamento non sia stato somministrato.
  • La sospensione dal servizio per inosservanza dell'obbligo vaccinale, con perdita della retribuzione e degli altri emolumenti prevista dalla legge, non comporta il diritto a un assegno alimentare in via analogica rispetto alle sospensioni cautelari penali o disciplinari, perché le due situazioni hanno causa e funzione differenti.
  • Le sospensioni cautelari disposte in attesa della definizione di procedimenti penali o disciplinari non costituiscono un tertium comparationis idoneo rispetto alla sospensione per inosservanza dell'obbligo vaccinale, poiché nelle prime l'assegno alimentare assolve alla funzione di sostegno temporaneo in attesa dell'accertamento della responsabilità.
  • L'imposizione dell'obbligo vaccinale è compatibile con l'art. 32 Cost. quando le autorità scientifiche attestino la sicurezza e l'efficacia del trattamento e il rapporto tra benefici collettivi e rischi individuali risulti favorevole, ferma la rilevanza delle esenzioni per specifiche condizioni cliniche documentate.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoQuestione di legittimità costituzionale

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