Sentenza n. 144/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -a) del permesso di costruire -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, rilasciato dal Dipartimento Programmazione Territoriale del Comune di Verbania, ed avente ad oggetto lavori di ristrutturazione edilizia con ampliamento riguardanti le costruzioni precedentemente sanate dal permesso -OMISSIS-, n. -OMISSIS-; -b) dell'autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS-, rilasciata dal Dipartimento Programmazione Territoriale del Comune di Verbania in data -OMISSIS-, per ristrutturazione di costruzione esistente sanata con p.d.c. n. -OMISSIS- con intervento di ampliamento e sopraelevazione per la realizzazione di edificio residenziale composto da quattro appartamenti; -c) dell'autorizzazione paesaggistica n.-OMISSIS-, rilasciata dal Dipartimento Programmazione Territoriale del Comune di Verbania in data -OMISSIS- e costituente una Variante alla precedente autorizzazione n. -OMISSIS-, in relazione al quale ci si riserva fin d'ora per la presentazione di motivi aggiunti di ricorso; -d) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale della serie procedimentale; accertamento ex art. 116, comma 2, c.p.a., dell'illegittimità del parziale diniego di accesso ai documenti amministrativi adottato con nota del -OMISSIS- dal Comune di Verbania sull'istanza ostensiva presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-; e per la condanna del Comune di Verbania alla immediata, esatta ed integrale ostensione e trasmissione della documentazione richiesta dal ricorrente in data -OMISSIS-; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 14.9.2022: -a) del permesso di costruire -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, rilasciato dal Dipartimento Programmazione Territoriale del Comune di Verbania, ed avente ad oggetto lavori di ristrutturazione edilizia con ampliamento riguardanti le costruzioni precedentemente sanate dal permesso -OMISSIS-, n. -OMISSIS-; -b) dell'autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS-, rilasciata dal Dipartimento Programmazione Territoriale del Comune di Verbania in data -OMISSIS-, per ristrutturazione di costruzione esistente sanata con p.d.c. n. -OMISSIS- con intervento di ampliamento e sopraelevazione per la realizzazione di edificio residenziale composto da quattro appartamenti, in relazione al quale ci si riserva fin d'ora per la presentazione di motivi aggiunti di ricorso; -c) dell'autorizzazione paesaggistica n.-OMISSIS-, rilasciata dal Dipartimento Programmazione Territoriale del Comune di Verbania in data -OMISSIS- e costituente una Variante alla precedente autorizzazione n. -OMISSIS-, in relazione al quale ci si riserva fin d'ora per la presentazione di motivi aggiunti di ricorso; -d) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale della serie procedimentale; nonché per l'accertamento dell'avvenuta decadenza del permesso di costruire-OMISSIS-, -OMISSIS-, per mancata ultimazione dei lavori entro 3 anni dall'inizio degli stessi; per l'accertamento ex art. 116, comma 2, c.p.a., dell'illegittimità del parziale diniego di accesso ai documenti amministrativi adottato con nota del -OMISSIS- dal Comune di Verbania sull'istanza ostensiva presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-; e per la condanna del Comune di Verbania alla immediata, esatta ed integrale ostensione e trasmissione della documentazione richiesta dal ricorrente in data -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire per ristrutturazione edilizia con ampliamento e connessi atti paesaggistici, nonché parziale diniego di accesso ai documenti e, con motivi aggiunti, il titolo edilizio originario sotto il profilo della decadenza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Verbania al proprietario controinteressato per interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento e sopraelevazione di un fabbricato precedentemente oggetto di permesso di costruire in sanatoria, insieme alle autorizzazioni paesaggistiche connesse. Ha dedotto, in via principale, l'illegittimità derivata del nuovo titolo edilizio dall'illegittimità del precedente permesso in sanatoria, sostenendo che quest'ultimo costituisse il presupposto indispensabile del successivo intervento. La censura è stata fondata sullo stretto collegamento funzionale tra i due titoli, nonché su travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria. Con motivi aggiunti il ricorrente ha inoltre dedotto violazione dell'art. 18 delle N.T.A. del P.R.G. e dell'art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. 380/2001, difetto di istruttoria, erronea determinazione della superficie utile lorda e della volumetria, illegittimità dei parametri relativi all'altezza dell'edificio, erronea rappresentazione delle quote e dei riporti di terreno, violazione delle norme sulle distanze e dell'art. 9 del d.m. 1444/1968. Ha chiesto anche l'accertamento della decadenza dell'originario permesso di costruire per mancata ultimazione dei lavori entro il termine triennale e l'accesso integrale alla documentazione amministrativa, dopo un parziale diniego comunale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso, poiché la documentazione era stata successivamente ostesa e il ricorrente aveva dichiarato di essere soddisfatto. Ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda di accertamento della decadenza dell'originario permesso di costruire, prendendo atto della rinuncia del ricorrente a tale pronuncia. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dal controinteressato, ritenendo che l'interesse originario all'accertamento non fosse precluso dal precedente giudicato: la successiva decisione del Consiglio di Stato aveva infatti riconosciuto la decadenza del titolo e prevaleva, secondo il criterio temporale, sul precedente giudicato formatosi sulla questione. Nel merito ha accolto la domanda di annullamento. Il precedente permesso di costruire in sanatoria era stato definitivamente annullato perché riferito a opere incomplete, prive di autonomia funzionale e non sufficientemente individuabili ai fini della verifica della doppia conformità. Il nuovo permesso di costruire si innestava inscindibilmente sul manufatto considerato come esistente e sanato dal precedente titolo; pertanto, l'illegittimità del titolo presupposto ne ha travolto integralmente la validità per invalidità derivata. Il fatto che le porzioni illegittimamente sanate fossero state rimosse o rese inaccessibili non era sufficiente, poiché il nuovo titolo non era stato formalmente rimosso dall'ordinamento e avrebbe potuto fungere da base per ulteriori iniziative edilizie. L'annullamento del titolo in sanatoria ha travolto anche i pareri e le autorizzazioni paesaggistiche, adottati considerando quale stato di fatto una consistenza edilizia comprendente la porzione illegittimamente sanata. Le ulteriori censure dei motivi aggiunti sono state assorbite. Il Comune e il controinteressato sono stati condannati ciascuno al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori e metà del contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti del Ministero della Cultura.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
accertamento dell'illegittimità del parziale diniego di accesso ai documenti amministrativi
La domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta l'ostensione della documentazione richiesta e avendo il ricorrente dichiarato di essere soddisfatto.
art. 15 d.P.R. 380/2001
decadenza del permesso di costruire per mancata ultimazione dei lavori entro 3 anni dall'inizio degli stessi
La questione della decadenza dell'originario permesso è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche alla luce delle statuizioni già rese dal giudice d'appello.
art. 3, comma 1, lettera d), d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alla qualificazione dell'intervento edilizio, ma il TAR non ha esaminato nel merito la relativa censura, assorbita dall'accoglimento per invalidità derivata.
art. 20, commi 1 e 4, d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata richiamata in via subordinata in relazione all'istruttoria e alla determinazione dei parametri edilizi, senza essere esaminata per effetto dell'assorbimento delle censure.
art. 9 d.m. 1444/1968
La disposizione è stata richiamata con riguardo alle distanze tra edifici, ma la relativa censura è stata assorbita.
art. 34 c.p.a.
Il ricorrente ha prospettato un interesse all'annullamento anche ai fini risarcitori; il giudice ha tuttavia deciso la domanda di annullamento e non ha pronunciato una condanna risarcitoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La norma è stata richiamata unitamente alla disciplina nazionale per disporre l'oscuramento dei dati identificativi delle parti private.
Massime di principio
- Quando un nuovo permesso di costruire si fonda in modo inscindibile su un precedente titolo edilizio in sanatoria, l'annullamento definitivo del titolo presupposto determina l'illegittimità derivata e l'annullabilità del titolo successivo.
- La mera rimozione materiale delle opere oggetto del titolo edilizio presupposto non elimina l'interesse all'annullamento del titolo successivo se quest'ultimo non è stato formalmente rimosso dall'ordinamento e può ancora costituire la base di ulteriori iniziative edilizie.
- I titoli paesaggistici rilasciati assumendo come stato di fatto una consistenza edilizia comprendente opere illegittimamente sanate sono travolti dall'annullamento del titolo edilizio presupposto quando tale consistenza abbia costituito il fondamento della valutazione paesaggistica.
- La domanda di accesso ai documenti amministrativi diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere quando l'amministrazione ostende successivamente la documentazione richiesta e il ricorrente dichiara di essere soddisfatto.
- La domanda di accertamento della decadenza di un titolo edilizio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla pronuncia, ferma la rilevanza delle statuizioni già coperte da giudicato.
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