Cassazione Civile, Ordinanza n. 36304/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IRAP versata da un contribuente per compensi percepiti per l'attività di sindaco svolta presso società commerciali. I giudici di merito avevano annullato il diniego ritenendo, anche in via induttiva, che l'attività professionale fosse scorporabile e che le somme richieste a rimborso riguardassero prestazioni rese con utilizzo della struttura societaria a supporto dell'attività. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 50, comma 1, lett. c-bis), d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il contribuente non avesse assolto l'onere probatorio necessario a fondare la domanda di rimborso. Il contribuente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per novità della censura, poiché la questione della prova e del riparto dell'onere probatorio non sarebbe stata dedotta nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha preliminarmente ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità. Ha osservato che dalla sentenza impugnata non risultava che la questione del riparto dell'onere della prova fosse stata effettivamente oggetto di contestazione e che, comunque, il ricorso dell'Ufficio non riportava gli stralci degli atti di merito necessari a dimostrare che la doglianza fosse stata tempestivamente introdotta. Ha quindi richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve rispettare i canoni di chiarezza e sinteticità dell'esposizione, consentendo una chiara rappresentazione dei fatti e delle questioni giuridiche, pena l'inammissibilità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore del contribuente. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
È richiamato come parametro formale del motivo di ricorso, ma la censura viene comunque ritenuta inammissibile per difetto di intelligibilità e per novità della questione prospettata.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto, selezionando i profili rilevanti della vicenda; la loro omissione o confusione comporta inammissibilità.
art. 50, comma 1, lett. c-bis), d.P.R. 917/1986
È richiamato dall'Ufficio quale norma sostanziale asseritamente violata in relazione alla qualificazione dei compensi dell'attività svolta dal contribuente.
È invocato per sostenere che, trattandosi di domanda di rimborso, il contribuente non avrebbe assolto l'onere della prova del diritto restitutorio.
art. 24 Cost.
È menzionato quale parametro costituzionale a sostegno dell'esigenza di chiarezza dell'atto di ricorso e di effettiva tutela del diritto di difesa.
art. 111, comma 2, Cost.
È richiamato in relazione al principio del giusto processo e alla necessità di un processo efficiente e non gravato da inutili oneri processuali.
art. 6 CEDU
È evocato come parametro convenzionale del giusto processo, a sostegno dell'esigenza di intelligibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione poiché la soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non consenta di comprendere con precisione i fatti di causa e le questioni giuridiche effettivamente devolute, mancando la necessaria selezione e sintesi dei profili rilevanti.
- La parte ricorrente deve indicare e riprodurre gli elementi processuali necessari a dimostrare che la questione dedotta sia stata tempestivamente trattata nei gradi di merito; in difetto, la censura può essere qualificata come nuova e quindi inammissibile.
- La denuncia di violazione dell'onere della prova non è scrutinabile in cassazione se il ricorso non rende intellegibile il contesto processuale in cui la questione sarebbe stata sollevata e decisa.
- Nei giudizi di legittimità, il requisito di chiarezza e sinteticità dell'atto non è meramente formale, ma è funzionale alla tutela del diritto di difesa e al buon andamento del processo.
- Quando una pubblica amministrazione è soccombente e difesa dall'Avvocatura dello Stato, non trova applicazione la disposizione sul raddoppio del contributo unificato prevista per le parti private soccombenti.
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