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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41223/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla presentazione, da parte della società proprietaria di un aerogeneratore ubicato in Molise e censito in categoria D/1, di una nuova proposta di rendita catastale tramite Docfa, calcolata considerando suolo, basamento in cemento armato e cabina elettrica, ma escludendo la struttura dell’aerogeneratore (torre/traliccio, navicella e rotore), ritenuta non rilevante fiscalmente alla luce dell’art. 1, comma 21, L. 208/2015. L’Agenzia delle Entrate ha rettificato la rendita proposta includendo anche la torre e ha attribuito una rendita maggiore. La società ha impugnato l’avviso di rettifica; la CTP ha accolto il ricorso, ritenendo che il palo di sostegno non fosse una "costruzione" e avesse solo funzione tecnica necessaria all’impianto. La CTR ha respinto l’appello dell’Ufficio, affermando che la torre fosse componente funzionale e integrata dell’impianto e, quindi, non computabile separatamente?; l’Agenzia ha allora proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 1, comma 21, L. 208/2015, sostenendo che la torre dell’impianto eolico, pur infissa al suolo, dovesse concorrere alla rendita catastale perché strutturalmente rilevante. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale, che tuttavia risulta assorbito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo infondato il motivo di violazione di legge. Ha richiamato il quadro normativo catastale e l’interpretazione dell’art. 1, comma 21, L. 208/2015, chiarendo che sono esclusi dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se stabilmente infissi al suolo. Ha ritenuto corretto l’accertamento di merito della CTR, la quale aveva qualificato la torre dell’aerogeneratore come componente essenziale e integrata nell’impianto di produzione di energia eolica, priva di autonoma utilità reddituale al di fuori del processo produttivo. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state compensate per la novità della questione e l’assenza di un orientamento consolidato al momento del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, L. 208/2015

    "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare ... è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni ... Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La disposizione esclude dalla stima catastale le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, indipendentemente dal fatto che siano stabilmente infisse al suolo; ciò che rileva è la loro strumentalità allo specifico ciclo produttivo e la mancanza di autonoma utilità reddituale fuori da esso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di censura per violazione o falsa applicazione di legge invocato dal ricorrente principale.

  • art. 4 r.d.l. n. 652/1939

    "si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti"

    Viene richiamato per la nozione catastale di immobile urbano e di costruzione stabile, quale premessa del ragionamento sulla rendita degli impianti.

  • art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28

    È richiamato per definire l’unità immobiliare come porzione o insieme di fabbricati o area dotata di autonomia funzionale e reddituale, includendo anche costruzioni ancorate o fisse al suolo quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44

    Norma di interpretazione autentica che, nel regime previgente, ricomprendeva nella rendita anche le costruzioni stabili connesse al suolo e gli elementi mobili necessari alle esigenze dell’attività industriale.

  • art. 1, comma 244, L. 190/2014

    È richiamato come conferma del rinvio alle istruzioni tecniche dell’Agenzia del territorio per la determinazione della rendita catastale degli immobili speciali e particolari.

Massime di principio

  • Nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, la distinzione decisiva non è tra bene stabilmente infisso e bene amovibile, ma tra componenti strutturali dell’immobile e componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo.
  • Sono esclusi dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature e impianti che non accrescono una utilità residua dell’immobile al di fuori del processo produttivo concretamente svolto.
  • Per gli impianti eolici, la torre va esclusa dalla rendita quando il giudice di merito accerti che essa sia componente essenziale e inscindibile del processo di produzione di energia, priva di autonoma funzione reddituale rispetto all’impianto nel suo complesso.
  • La qualificazione catastale di un manufatto complesso richiede un accertamento in fatto sulla sua funzione concreta e sul grado di integrazione con il ciclo produttivo, accertamento sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità sulla corretta applicazione della norma.

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