Cassazione Civile, Ordinanza n. 29280/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un agente della riscossione aveva notificato a un contribuente un'intimazione di pagamento relativa a dodici pregresse cartelle esattoriali concernenti IRPEF, IRAP, IVA, oltre a sanzioni e interessi moratori. Il contribuente aveva impugnato l'atto e i giudici di merito avevano dichiarato prescritto, per decorso del termine quinquennale, il credito per sanzioni e interessi, confermando la debenza del resto. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 2946 c.c. e degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 446/1997, sostenendo che per le sanzioni irrogate contestualmente all'accertamento del tributo dovesse applicarsi la disciplina della riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce, e non il termine quinquennale; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 2946 e 2948, n. 4, c.c., assumendo che anche interessi e sanzioni, in quanto accessori del tributo principale e parte di una prestazione unitaria, dovessero seguire il termine ordinario decennale.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che, in assenza di giudicato, il credito per tributi erariali segue il termine decennale ordinario, mentre il credito per sanzioni tributarie resta soggetto al termine quinquennale previsto dalla normativa speciale richiamata dalla giurisprudenza, e gli interessi al termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. Ha inoltre precisato che il termine decennale per le sanzioni opera solo quando la pretesa sia coperta da sentenza passata in giudicato, circostanza non ricorrente nel caso concreto. Di conseguenza ha confermato la decisione di merito e rigettato il ricorso, senza provvedere sulle spese perché le controparti erano rimaste intimate, e senza applicare il raddoppio del contributo unificato per l'esenzione dell'amministrazione pubblica.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale utilizzata per denunciare in cassazione violazioni di legge sostanziale.
Termine ordinario decennale invocato dalla ricorrente, ma escluso per sanzioni e interessi in assenza di specifica previsione o giudicato; resta invece applicabile ai tributi erariali, se non diversamente previsto.
Gli interessi e, più in generale, quanto deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi si prescrivono in cinque anni.
art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 446 del 1997
Richiamato dalla Corte come norma che fissa il termine quinquennale per la riscossione delle sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni tributarie.
art. 24, comma 1, D.Lgs. n. 446 del 1997
"per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce"
La tesi ricorrente è stata disattesa: la disposizione non vale a trasformare in decennale la prescrizione delle sanzioni in assenza di giudicato, secondo il quadro ricostruito dalla giurisprudenza richiamata.
Trova applicazione solo quando la sanzione o il credito sia divenuto definitivo per sentenza passata in giudicato, operando in tal caso l'actio iudicati e il termine decennale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'attestazione del raddoppio del contributo unificato per l'esenzione dell'amministrazione pubblica.
art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012
Richiamato per l'esenzione delle amministrazioni pubbliche dal pagamento delle imposte e tasse gravanti sul processo tramite prenotazione a debito.
art. 158, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata a fondamento dell'esenzione dell'Agenzia delle Entrate dal pagamento delle spese di giustizia.
Massime di principio
- In materia tributaria, il credito per i tributi erariali segue il termine ordinario decennale di prescrizione, salvo una specifica previsione normativa diversa.
- Le sanzioni tributarie si prescrivono, in via generale, nel termine quinquennale; il termine decennale si applica solo se la pretesa è consolidata da un giudicato, per effetto dell'art. 2953 c.c.
- Gli interessi tributari, pur accessori al tributo nella fase genetica, acquistano autonomia con la progressiva maturazione e si prescrivono nel termine quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c., salvo giudicato.
- La disciplina della riscossione delle sanzioni non consente, di per sé, di estendere alla loro prescrizione il termine decennale previsto per il tributo principale quando manchi un provvedimento giurisdizionale irrevocabile.
- Quando il ricorso per cassazione è infondato e le controparti sono rimaste intimate, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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