Cassazione Penale, Sentenza n. 35816/2025 del 03/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (artt. 521 e 522 c.p.p.) e del principio del ne bis in idem (richiamato in ricorso), nonché vizio di motivazione in relazione al reato di violazione di sigilli (art. 349 c.p.); l'imputato deduceva che il completamento delle opere e la locazione erano fatti accertati in un procedimento archiviato e non contestati nel processo principale; (2) doglianza sulla prescrizione (art. 157 ss. c.p.p.): il ricorrente sosteneva che i reati urbanistici e ambientali del 03/12/2015 erano prescritti alla data della sentenza di appello (10/01/2025) e che anche il reato di cui all'art. 349 c.p. era prescritto, contestando il computo dei periodi di sospensione (in particolare il periodo decorrente dal rinvio del 09/07/2019); (3) doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulla negazione della sospensione condizionale della pena (artt. 133, 163, 164 c.p.): richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, riduzione della pena e concessione della sospensione condizionale per la scarsa gravità dei fatti e l'assenza di precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi e il terzo motivo come manifestamente infondati, confermando la correttezza della ricostruzione della Corte territoriale circa la qualità di custode dell'imputato, la violazione dei sigilli accertata il 22/12/2015 e la motivazione sulla gravità e sulla pervicacia che ha giustificato la determinazione della pena e il diniego della sospensione condizionale. Il secondo motivo è stato però accolto parzialmente: i reati contravvenzionali urbanistici e ambientali (capi A–E) accertati il 03/12/2015 sono dichiarati estinti per prescrizione e le relative condanne sono annullate senza rinvio; di conseguenza è revocato l'ordine di demolizione e rimessione in pristino relativo a tali capi (restano ferme le competenze amministrative). Per il residuo reato di violazione dei sigilli (art. 349, consumato e accertato il 22/12/2015) la Corte ha rideterminato la pena in mesi dieci di reclusione ed euro 750,00 di multa. La sentenza impugnata è annullata limitatamente ai capi prescritti e confermata per il resto.
Norme richiamate
art. 349, commi 1 e 2, cod. pen.
Il momento consumativo della violazione di sigilli può essere ancorato alla data dell'accertamento (22/12/2015) salvo prova contraria; pertanto la prescrizione si computa a partire da tale data includendo i periodi di sospensione regolarmente decorrenziati.
artt. 44, lett. c), 64, 71; 65, 72; 93, 95 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo a–d)
Norme urbanistiche richiamate per la configurazione delle contravvenzioni urbanistiche accertate; la Corte ha ritenuto che tali reati, consumati il 03/12/2015, siano soggetti a prescrizione quinquennale e sono stati dichiarati estinti.
art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004 (capo e)
Riferimento a fattispecie in materia di tutela dei beni culturali/paesaggistici connessa ai reati contestati; la relativa posizione è stata assorbita nella declaratoria di prescrizione per i capi afferenti al 03/12/2015.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza evocato dalla difesa: la Corte ha ritenuto che non sia stato violato perché la contestazione sostanziale era quella di custodia del cantiere e successiva violazione dei sigilli; la motivazione distrettuale è coerente con il perimetro dell'accusa.
Richiamato nel ricorso in ordine al ne bis in idem; la Corte ha ritenuto insussistente la violazione invocata in quanto i fatti addebitati, nella loro specifica configurazione (nomina a custode e violazione dei sigilli accertata il 22/12/2015), rientravano nel perimetro dell'imputazione.
Norme sulla prescrizione e sulle cause di sospensione: la Corte ha computato i periodi di sospensione documentalmente provati (per complessivi 996 giorni fino al momento utile ai fini del calcolo per art. 349) e ha escluso il computo di sospensioni successive al maturare della prescrizione per i reati contravvenzionali.
Principi relativi alla determinazione della pena e alla sospensione condizionale: la Corte ha ribadito l'ampio potere discrezionale del giudice di merito nella valutazione prognostica e nell'apprezzamento delle circostanze ai fini dell'art. 164 c.p., ritenendo legittimo il diniego del beneficio per pervicacia dell'imputato.
art. 27 Cost.
Richiamato dalla difesa in ordine al principio di proporzionalità della pena; la Corte ha ritenuto che la pena irrogata non sia contraria al principio costituzionale in presenza di motivazione non illogica.
Riferimento procedurale: la rideterminazione della pena è stata effettuata nell'ambito del potere della Cassazione ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), quando annulla senza rinvio per estinzione del reato.
Massime di principio
- La Cassazione, in caso di 'doppia conforme' (conferma identica di primo e secondo grado), limita il controllo di legittimità ai vizi di motivazione che incidono sul devolutum (esame omesso di questioni probatorie decisive o manifesta travisazione), mentre non ammette una nuova valutazione di merito quando le decisioni di merito sono coerenti e logicamente motivate.
- Per la violazione di sigilli (art. 349 c.p.) il momento di consumazione può essere ancorato alla data dell'accertamento ufficiale salvo prova rigorosa di diversa epoca; da ciò dipende il computo della prescrizione.
- Il calcolo della prescrizione tiene conto dei periodi di sospensione documentati: vanno computati i rinvii e le sospensioni riconosciute fino al momento utile per determinare la maturazione della prescrizione; periodi successivi al maturare non rilevano.
- Quando la prescrizione di specifici capi è maturata prima della sentenza di impugnazione, la Cassazione può annullare quelle posizioni senza rinvio (decreto di annullamento per estinzione), con eventuale modifica delle misure accessorie (es. revoca demolizione) lasciando ferma l'azione amministrativa.
- Le valutazioni sulla pena e sulla concessione della sospensione condizionale rientrano nella discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se emerge un ragionamento arbitrario o manifestamente illogico.
- L'archiviazione di un procedimento separato non impedisce automaticamente l'uso di fatti comuni in un diverso procedimento se la contestazione principale e il perimetro dell'accusa nel processo non includono il fatto archiviato; occorre verificare identità di oggetto e di titolo di reato per il ne bis in idem.
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